AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 maggio 2020, n. 143
Credito di imposta articolo 1, commi 98-108 della legge n. 208 del 2015 – Conferimento dell’azienda in una neocostituita società, modalità operative di trasferimento del credito
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La sig.ra ALFA (di seguito, anche “istante”), in data … 2020, ha conferito la propria azienda nella neo costituita società “BETA”, della quale è rappresentante legale e socio unico.
Al riguardo, l’istante evidenzia che l’attività economica, codice ATECO …., che ha avviato nel mese …., è stata oggetto “negli ultimi quattro anni di importanti progetti di ampliamento”.
Tali progetti di ampliamento hanno previsto, tra l’altro, l’acquisto di beni strumentali nuovi, per i quali l’istante ha chiesto e ottenuto, nel mese di dicembre 2019, l'”Autorizzazione alla fruizione del credito di imposta nel Mezzogiorno (Mod.CIM17)”, di cui all’articolo 1, commi 98-108 della legge n. 208 del 2015.
L’istante rappresenta che tale credito di imposta, essendo parte integrante dell’azienda conferita, è stato trasferito, alla conferitaria società di capitali “BETA”.
La signora ALFA, ritiene – sulla base della prassi in materia, relativa all’attuale e
al precedente (i.e., articolo 8 delle legge 388/2000) credito di imposta per investimenti in beni strumentali – che il conferimento d’azienda non costituisca causa di rideterminazione del credito di imposta in argomento.
Tanto premesso, l’istante chiede di sapere quali siano le “modalità operative” da adottare per effettuare il trasferimento del richiamato credito, per la parte non utilizzata, “dalla posizione della conferente a quella della conferitaria”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la società conferitaria debba inviare una nuova istanza modello CIM, rettificativa della comunicazione presentata dalla ditta conferente,indicando se stessa come nuova beneficiaria del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che non forma oggetto del presente interpello l’analisi dei presupposti di legge previsti, nell’attuale formulazione, dall’articolo 1,commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 (in seguito”l’articolo 1″), modificato dall’articolo 7-quater del decreto legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 319, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n.160, introduce un credito di imposta a favore delle imprese che, tra il 1° gennaio 2016e il 31 dicembre 2020, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (inseguito “credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno”).
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione sono tenuti a effettuare apposita comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 670294del 9 agosto 2019.
L’agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e spetta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale (articolo 1,comma 98).
La scrivente Agenzia ha emanato le circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017, interpretative della richiamata disciplina agevolativa.
Ciò premesso, in relazione alla fattispecie rappresentata nell’istanza di interpello,si evidenzia che il comma 105, del citato articolo 1, stabilisce che “se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti”.
Al riguardo, con la circolare n. 38/E del 9 maggio 2002, avente a oggetto il credito d’imposta per investimenti nelle aree depresse di cui all’articolo 8 della legge23 dicembre 2000, n. 388, è stato precisato che la cessione o il conferimento d’azienda non costituiscono necessariamente cause di rideterminazione del credito d’imposta ai sensi della norma antielusiva contenuta nel comma 7 del citato articolo 8 (tale comma è analogo al comma 105 dell’articolo 1 richiamato in premessa).
La fattispecie rappresentata concerne il conferimento dell’unica azienda posseduta da un imprenditore individuale in una costituenda società.
Nel caso di specie, l’ipotesi di rideterminazione del credito non può trovare applicazione, perché i beni oggetto di agevolazione (inclusi i relativi crediti d’imposta)non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che verrà condotta dalla conferitaria nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale.
Inoltre, gli stessi beni non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all’agevolazione, dal momento che l’istante ha conferito l’intera azienda alla neo costituita società.
Anche in questo caso specifico, al fine di rendere inoperante la rideterminazione di cui al citato comma 105 dell’articolo 1, il conferitario dovrà, entro i periodi di sorveglianza ivi previsti, far entrare in funzione e non dismettere i beni nell’ambito del compendio aziendale.
Con riferimento al quesito posto dall’istante, relativo “alle modalità operative” che si devono porre in essere per effettuare il trasferimento “del credito residuo dalla posizione del conferente a quella della conferitaria” si rappresenta quanto segue.
La società conferitaria, per utilizzare in compensazione il credito d’imposta maturato dalla società conferente, non ha la necessità di rettificare il modello CIM(presentato dalla conferente), ma deve compilare il modello F24 indicando:
– nel campo codice fiscale, il proprio codice fiscale (codice fiscale della conferitaria);
– nel campo codice fiscale contribuente coobbligato, erede…, il codice fiscale della società conferente;
– nel campo codice identificativo, il codice “62”.
Si evidenzia, inoltre, che ciascuna società può verificare nel proprio cassetto fiscale i crediti d’imposta di cui è intestataria con i rispettivi importi.
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