Imprese energivore
- operano nei settori, minerari e manifatturieri, indicati nell’allegato 3 alla Comunicazione della Commissione sulla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Ue del 28 giugno 2014), tra cui estrazione di minerali, attività siderurgiche, fabbricazione di prodotti in ceramica, produzione di cemento, produzione di oli e grassi, tessitura, confezione di abbigliamento in pelle, fabbricazione di componenti elettronici;
- operano nei settori dell’allegato 5 alla suddetta Comunicazione, cioè altri settori minerari e manifatturieri, e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Val (valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi), non inferiore al 20%; non rientrano fra quelle indicate in precedenza, ma sono negli elenchi delle imprese a forte consumo redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (articolo 39, Dl 83/2012).)
- 20% per il primo trimestre 2022, a condizione che i costi per Kwh del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 4° trim. 2019;
- 25% per il secondo trimestre 2022, a condizione che i costi per Kwh del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
- 25% per il terzo trimestre 2022, a condizione che i costi per Kwh del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
- 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che i costi per Kwh del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.
La percentuale del credito di imposta va calcolata sulla componente del costo energetico effettivamente utilizzato.
Imprese non energivore
Le imprese c.d. “non energivore” sono state individuate dall’art. 6 del d.l. n. 115/2022 come quelle imprese il cui contatore aveva una potenza pari o superiore a 16,5 kW. Nel nuovo decreto Aiuti Ter (D.L. n. 144/2022 art. 1) viene modificato il suddetto requisito per identificare le imprese non energivore destinatarie del credito di imposta. Infatti e previsto che tali soggetti sono le imprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW
Anche per tali imprese si ha diritto al credito di imposta solo qualora il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, è in media aumentato più del 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019.
La misura del credito di imposta è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Per il trimestre luglio-settembre 2022 la misura del credito di imposta è pari al 15%.
Imprese gasivore
Sono quelle imprese che operano in uno dei settori indicati nell’allegato 1 al decreto Mite 21 dicembre 2021 ed abbiamo consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici in misura non inferiore al 25% del volume indicato all’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto (1 milione di kWh/anno), al netto dei consumi per usi termoelettrici.
- 10% per il primo trimestre 2022, a condizione che il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 4° trim. 2019;
- 25% per il secondo trimestre 2022, a condizione che il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
- 25% per il terzo trimestre 2022, a condizione che il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
- 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.