Il Governo Draghi al fine di contrastare il fenomeno degli aumenti del costo dell’energia elettrica e del gas ha emanato il Decreto Legge n. 144/2022 con cui all’articolo 1 ha confermato anche per i mesi del II trimestre 2022 (previsto dall’art. 6 del D.L. n. 115/2022) e di ottobre e novembre 2022 il credito di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Novità del D.L. n. 144/2022

Il nuovo Decreto Legge n. 144 del 23 settembre 2022 ha previsto alcune variazioni rispetto alla precedente misura stabilità dal D.L.  n. 115/2022. Le principali novità sono:

  • l’entità del credito di imposta  per le quattro le tipologie di bonus sono state incrementata di 15 punti percentuali
  • l’ampliamento dei soggetti interessati. Infatti il requisito della potenza minima disponibile del contatore con il D.L. n. 144/2022 è passato dai precedenti 16,5 kW agli attuali 4,5 kW per le c.d. imprese “non energivore”;
  • per le imprese non energivore e non gasivore qualora il fornitore di energia o gas nel terzo trimestre 2022 e nei successivi mesi di ottobre e novembre è lo stesso venditore da cui ci si approvvigionava nel terzo trimestre del 2019, quest’ultimo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il bonus, comunica al cliente, su sua richiesta, il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per i mesi di ottobre e novembre

Soggetti beneficiari al credito d’imposta: le imprese

I soggetti interessati al credito di imposta di cui al D.L. n. 115/2022 e D.L. n. 144/2022 sono rappresentate sia dalle le c.d. imprese energivore e gasivore, ovvero quelle a maggior consumo di energia elettrica e gas, sia da quelle non energivore e non gasivore.

I crediti d’imposta differiscono a seconda che si tratti di:
– imprese energivore;
– imprese gasivore;
– imprese non energivore;
– imprese non gasivore.
 

Imprese energivore

Per le imprese energivore, individuate sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017 ( per il quale sono imprese energivore quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica, nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh all’anno e rispettano uno dei seguenti requisiti:
  • operano nei settori, minerari e manifatturieri, indicati nell’allegato 3 alla Comunicazione della Commissione sulla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Ue del 28 giugno 2014), tra cui estrazione di minerali, attività siderurgiche, fabbricazione di prodotti in ceramica, produzione di cemento, produzione di oli e grassi, tessitura, confezione di abbigliamento in pelle, fabbricazione di componenti elettronici;
  • operano nei settori dell’allegato 5 alla suddetta Comunicazione, cioè altri settori minerari e manifatturieri, e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Val (valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi), non inferiore al 20%; non rientrano fra quelle indicate in precedenza, ma sono negli elenchi delle imprese a forte consumo redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (articolo 39, Dl 83/2012).)
 
Per tali imprese il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per la riduzione del costo della componente energetica acquistata ed impiegata nell’attività economica è stabilito nella misura di seguito riportate:
  • 20% per il primo trimestre 2022, a condizione che i costi per Kwh del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 4° trim. 2019;
  • 25% per il secondo trimestre 2022, a condizione che i costi per Kwh del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • 25% per il terzo trimestre 2022, a condizione che i costi per Kwh del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che i costi per Kwh del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

La percentuale del credito di imposta va calcolata sulla componente del costo energetico effettivamente utilizzato.

Imprese non energivore

Le imprese c.d. “non energivore” sono state individuate dall’art. 6 del d.l. n. 115/2022 come quelle imprese il cui contatore aveva una  potenza pari o superiore a 16,5 kW. Nel nuovo decreto Aiuti Ter (D.L. n. 144/2022 art. 1) viene modificato il suddetto requisito per identificare le imprese non energivore destinatarie del credito di imposta. Infatti e previsto che tali soggetti sono le imprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW

Anche per tali imprese si ha diritto al credito di imposta solo qualora il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, è in media aumentato più del 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019.

La misura del credito di imposta è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Per il trimestre luglio-settembre 2022 la misura del credito di imposta è pari al 15%.

Imprese gasivore

Sono quelle imprese che operano in uno dei settori indicati nell’allegato 1 al decreto Mite 21 dicembre 2021 ed abbiamo consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici in misura non inferiore al 25% del volume indicato all’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto (1 milione di kWh/anno), al netto dei consumi per usi termoelettrici.

Per le imprese ad elevato consumo di gas naturale (“gasivore”) viene riconosciuto, a copertura dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale ed utilizzato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di seguito indicato:
 
  • 10% per il primo trimestre 2022, a condizione che il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 4° trim. 2019;
  • 25% per il secondo trimestre 2022, a condizione che il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • 25% per il terzo trimestre 2022, a condizione che il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

Imprese non gasivore

Anche per le imprese non gasivore viene previsto il credito di imposta nella misura del 40 per cento (art. 1 del D.L. n. 144/2022) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
 
Per il periodo relativo al III trimestre 2022 viene riconosciuto dall’art. 6 del D.L. n. 115/2022 a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta nella misura del 25%
sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici,  sempre che il prezzo medio di riferimento relativo al terzo trimestre 2022 abbia subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019.
 
 

Modalità e termine di utilizzo del credito di imposta

I soggetti beneficiari del credito di imposta dovranno utilizzare il credito, mediante compensazione nel modello F24, entro il 31 marzo 2023. E’ non sono soggetti all’applicazione degli ordinari limiti annuali in materia di compensazioni.

Il legislatore ha previsto anche la possibilità di cessione del credito di imposta.

Anche per il credito di imposta maturato sul terzo trimestre 2022 il termine ultimo di utilizzo è il 31 marzo 2023, modificando il precedente termine stabilito dal D.L. n. 115/2022

Codice tributi da utilizzare nel modello F24 – controlli e cessione

Con la risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta concessi alle imprese, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto di energia, gas e carburante, dal Dl “Aiuti bis” (D.L. n. 115/2022)  che ha esteso le agevolazioni fiscali anche al terzo trimestre 2022.

L’articolo 7 dello stesso Dl “Aiuti bis” ha esteso agli acquisti effettuati nel terzo trimestre 2022 il credito d’imposta per il gasolio e la benzina utilizzati come carburante dalle imprese agricole e della pesca per la trazione dei mezzi impiegati nell’esercizio delle loro attività. Il bonus è pari al 20% di quanto speso nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, al netto dell’Iva (articolo 18, Dl 21/2022).

I crediti in questione sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 marzo 2023 (termine modificato dal D.L. n. 144/2022), e sono cedibili, soltanto per intero, a terzi. Per questi ultimi vi è la possibilità di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati” (quali banche ed intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia). I contratti conclusi in violazione di tali condizioni sono considerati nulli.

Per la cessione del credito è previsto che l’impresa beneficiaria deve richiedere, ai soggetti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso all’agevolazione.

Si rammenta che in caso di cessione del credito di imposta per il contenimento del costo energetico, la stessa va comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate con apposita procedura.

Per le cessioni di crediti sono applicabili le disposizioni sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti di cui all’articolo 121 comma 4, 5 e 6 del D.L. n. 34/2020 e la normativa sui controlli preventivi di cui all’articolo 122-bis del D.l. n. 34/2020.

Tanto riepilogato, per consentire l’utilizzo in compensazione dei descritti crediti d’imposta, mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, scendono in campi i codici tributo:

  • 6968, “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • 6969, “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
  • 6970, “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
  • 6971, “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
  • 6972, “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

I codici previsti per il credito energia di cui al D.L. n. 144/2022 sono stati istituite con la risoluzione numero 54/E del 2022 e di seguito riportati:.

Codice TributoDenominazioneDettagli sulla misura
6983credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a favore di imprese a forte consumo di energia elettrica
6984credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato a ottobre e novembre 2022, a favore di imprese a forte consumo di gas naturale
6985credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 a favore di imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica
6986credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas utilizzato a ottobre e novembre 2022, a favore di imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
6987credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre del 2022 per l’acquisto di gasolio e benzina in favore di imprese agricole, della pesca, agromeccaniche

Le imprese beneficiarie dei bonus energia 2022 

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici trovano collocazione nella sezione “Erario” del modello, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

Credito di imposta per il contenimento dei costi energetici: caratteristiche

Il credito di imposta in commento non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap ed inoltre non rileva ai fini del rapporto di deducibilità, di cui all’art. 61 e 109 del TUIR, degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili.
Il credito in parola risulta cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.
 

Adempimenti

Per i beneficiari del credito di imposta, relativo al terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022, per il contenimento dei costi energetici è stato introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 16 febbraio 2023,  a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora utilizzato, l’importo del credito maturato nel 2022.

La Agenzia delle entrate provvederà, entro trenta giorni dall’entrata in vigore  del D.L. n. 144/2022 (’“Aiuti ter”), a definire, con apposito provvedimento, il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.

 

Credito energia: modalità di cessione

I crediti in questione sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 marzo 2023 (termine modificato dal D.L. n. 144/2022), e sono cedibili, soltanto per intero, a terzi. Per questi ultimi vi è la possibilità di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati” (quali banche ed intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia). I contratti conclusi in violazione di tali condizioni sono considerati nulli.

Per la cessione del credito è previsto che l’impresa beneficiaria deve richiedere, ai soggetti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta.

Si rammenta che in caso di cessione del credito di imposta per il contenimento del costo energetico, la stessa va comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate con apposita procedura.

I contratti di cessione conclusi in violazione di tali regole sono nulli. 

I crediti d’imposta sono utilizzati dal cessionario con le medesime modalità previste dal soggetto cedente.