Agenzia delle Entrate – Risposta n. 237 del 29 aprile 2022
Credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Limiti alla fruizione dell’agevolazione -Articolo 1, comma 13, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 e articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 2021
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa S.r.l. (di seguito, anche la “società istante”), con ricavi e volume d’affari superiori a … milioni di euro, fa parte del gruppo … Alfa e ha come oggetto principale della propria attività la vendita al minuto di capi di abbigliamento e relativi accessori.
L’attività viene principalmente svolta all’interno di negozi dislocati in tutta Italia, detenuti dalla società istante in forza di contratti di locazione e affitto d’azienda, in ossequio alle cui previsioni la predetta società corrisponde i canoni contrattualmente pattuiti.
A causa della situazione di emergenza sanitaria correlata all’epidemia di Covid- 19, l’attività esercita da Alfa S.r.l. ha subito un radicale crollo dei ricavi, fino all’azzeramento degli stessi nei periodi di totale chiusura degli esercizi commerciali, ma in generale comunque rivelatosi consistente anche nei periodi in cui i singoli negozi sono potuti rimanere aperti.
Nonostante l’azzeramento (nei periodi di chiusura totale) o la radicale riduzione dei ricavi, la società istante ha continuato a pagare (in alcuni casi avendo solo beneficiato di “posticipazioni” delle scadenze di pagamento e/o di altre dilazioni) i canoni di locazione dovuti per l’occupazione dei singoli negozi in cui svolge la propria attività, così registrando, come altri operatori economici, uscite di cassa costanti, non correlate alle entrate normalmente realizzate.
La società istante evidenzia che:
- l’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 e successive modifiche, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha istituito un credito di imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, corrisposti per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (il “Credito d’Imposta Locazioni”);
- con i successivi articoli 8 e 8-bis del decreto legge n. 137 del 2020, il predetto Credito d’Imposta Locazioni è stato riconosciuto e disciplinato anche per i canoni di locazione predetti corrisposti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;
- ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del decreto legge n. 34 del 2020 (richiamato dall’articolo 8 del decreto legge n. 137 del 2020), detto credito è utilizzabile “(…) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni“;
- ai sensi degli articoli 28, comma 9, del decreto legge n. 34 del 2020, 8, comma 3, del decreto legge 137 del 2020 e 1, comma 13, del decreto legge n. 41 del 2021, le disposizioni relative al Credito d’Imposta Locazioni si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19“, sezione 3.1 e successive modifiche (di seguito, il “Quadro Temporaneo”);
- ai sensi del suddetto Quadro Temporaneo (che disciplina la tipologia e il limite massimo di Aiuti di Stato che ciascuno Stato può erogare ad una singola impresa), il credito di imposta di cui si discute, unitamente agli altri aiuti di Stato eventualmente spettanti ad una singola impresa, soggiaceva in un primo tempo al limite massimo di 800.000 euro;
- detto limite è stato successivamente innalzato a 1,8 milioni di euro con la Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 34/06 contenente la quinta modifica al Quadro Temporaneo, in vigore dal 28 gennaio 2021 (limite che risulta applicabile al Credito d’Imposta Locazioni in forza di quanto disposto dall’articolo 1, comma 13, del decreto legge 41 del 2021);
- con la decisione della Commissione Europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021, sono state fornite indicazioni sulla “data” alla quale fare riferimento per l’individuazione del limite di volta in volta applicabile a ciascuna tipologia di Aiuto di Con particolare riferimento agli Aiuti di Stato costituiti dai crediti d’imposta, è stato chiarito che:
- (punto 24) il Credito d’Imposta Locazioni può essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono stati sostenuti i costi (e. pagati i canoni di locazione) o, alternativamente, può essere utilizzato direttamente in compensazione;
- (punto 95) ai fini di individuare il limite massimo di volta in volta fissato, la data a cui fare riferimento “(…) viene individuata con riferimento ai crediti di imposta [quale il Credito d’Imposta Locazioni, d.r.], alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o di approvazione della compensazione“;
- con la sesta modifica al Quadro temporaneo attuata con la Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 473/01, è stato ulteriormente aumentato l’importo massimo degli aiuti di cui al punto 1. sopra citato nella misura massima di 2,3 milioni di euro per ogni impresa (in particolare, è previsto che “(…) in qualsiasi momento, l’importo complessivo dell’aiuto non supera 2,3 milioni di euro per impresa “).
Dopo aver passato in rassegna il quadro normativo concernente il Credito d’Imposta Locazioni, la società istante fa presente:
- di avere l’esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, che chiude al 30 novembre di ogni anno;
- che, in applicazione delle norme precedentemente illustrate, risulta avere diritto al credito d’imposta per i canoni di locazione e affitto di azienda inerenti a mesi di …, … e … dell’anno 2020;
- che, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1° dicembre 2019/30 novembre 2020 (Redditi SC 2020), ha esposto un credito di imposta di complessivi … euro (compilando gli appositi quadri RS e RU), determinato con esclusivo riferimento ai canoni di locazione e affitto d’azienda relativi ai suddetti mesi effettivamente pagati entro la data di chiusura dell’esercizio (ovvero pagati entro il 30 novembre 2020). La predetta dichiarazione è stata presentata in data 2 novembre 2021;
- il credito di imposta spettante per i canoni di locazione e affitto d’azienda dovuti per i mesi di …, … e … 2020, effettivamente pagati dopo il 30 novembre 2020, verrà esposto nella dichiarazione relativa all’esercizio 1° dicembre 2020/30 novembre 2021 (che sarà presentata entro il prossimo 31 ottobre 2022), in conformità con le indicazioni fornite dalla risposta all’interpello 263/E del 19 aprile 2021. L’importo ad oggi conteggiato con riferimento ai canoni pagati successivamente al 30 novembre 2020 è stato quantificato in misura pari ad euro …
Tanto premesso, la società istante chiede di conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 e degli articoli 8 e 8-bis del decreto legge n. 137 del 2020 con esclusivo riferimento all’individuazione del limite massimo previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863, alla luce di quanto chiarito con la decisione della Commissione Europea C(2021) 7521 del 15 ottobre 2021.
Allo stesso tempo, la società istante fa presente che non sono oggetto della presente istanza di interpello le condizioni previste per poter fruire del credito d’imposta in questione, né i conteggi per determinarne l’entità, ma unicamente l’individuazione del limite massimo tempo per tempo applicabile in considerazione del fatto che la Alfa S.r.l., ad oggi, non ha compensato né ceduto.
In particolare, la società istante chiede:
- che venga confermato che il limite massimo complessivo degli Aiuti di Stato a cui essa deve fare riferimento per la determinazione dell’entità fruibile del credito d’imposta di cui agli articoli 28 del decreto legge n. 34 del 2020, 8 e 8-bis del decreto legge n. 137 del 2020 è il limite vigente alla data di presentazione delle dichiarazioni dei redditi in cui il credito stesso viene indicato, considerato che Alfa S.r.l. non lo ha utilizzato in compensazione né lo ha ceduto;
- di chiarire come debba essere interpretato l’ultimo intervento di modifica del Quadro temporaneo, laddove dispone che “(…) in qualsiasi momento, l’importo complessivo dell’aiuto non supera 2,3 milioni di euro per impresa“. Al riguardo, infatti, la società istante ritiene che la formulazione letterale della norma di modifica e, in particolare, l’utilizzo dell’espressione “in qualsiasi momento” debba interpretarsi quale completo superamento dei limiti precedenti individuati, con l’effetto di generalizzare il massimale a 2,3 milioni di euro, a prescindere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui il credito è stato esposto o di utilizzo in compensazione del credito
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Quesito sub lettera)
A parere della società istante, i provvedimenti della Commissione Europea sopra citati, in merito al limite massimo degli Aiuti di Stato fruibili in connessione all’emergenza epidemiologica Covid-19, e la decisione della Commissione Europea C(2021) 7521 risultano chiari laddove, con riguardo al caso di specie – in cui i crediti non sono stati utilizzati in compensazione e/o ceduti a terzi – individuano quale momento a cui fare riferimento, la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui è esposto il credito, con la conseguenza che, per la società istante, il limite massimo applicabile al Credito d’Imposta Locazioni, indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo 1° dicembre 2019/30 novembre 2020 (Redditi SC 2020), presentata in data 2 novembre 2021, è quello di 1,8 milioni di euro stabilito alla predetta data, in quanto successiva al 28 gennaio 2021.
Il dubbio sul limite massimo applicabile è sorto anche a seguito della risposta a interpello n. 797/E del 1° dicembre 2021 che, seppur riferita ad un caso di “cessione” del Credito d’Imposta Locazioni (non pertinente al caso di specie oggetto del presente interpello), non sembrerebbe fare alcuna distinzione sulla data a cui fare riferimento per l’individuazione del limite massimo di Aiuti di Stato di volta in volta applicabile.
Ad avviso della società istante, tale risposta è riferita, e riferibile, solo al caso ivi in esame e, pertanto, solo in caso di cessione o utilizzo in compensazione del Credito d’Imposta Locazioni, restando quindi confermata la “data di presentazione della dichiarazione dei redditi” quale riferimento temporale per l’individuazione del limite massimo applicabile negli altri casi.
Quesito sub lettera b)
La sopraggiunta sesta modifica del Quadro temporaneo e la relativa formulazione (sopra letteralmente riportata), per la quale non vi sono ancora chiarimenti da parte degli organi nazionali o comunitari, sembrerebbe superare i ragionamenti sino ad ora esposti e lasciare intendere che il limite complessivo degli aiuti di Stato a cui fare riferimento “in qualsiasi momento” (ovvero, anche anteriormente alla data di introduzione della modifica, purché riferito al periodo pandemico) sia 2,3 milioni di euro. A differenza, infatti, di quanto indicato nella quinta modifica al Quadro Temporaneo, con la sesta modifica non è prevista una data a partire dalla quale il limite risulta innalzato, pertanto esso dovrebbe ritenersi automaticamente determinato, in qualsiasi momento, in 2,3 milioni di euro.
Se così fosse, chiaramente l’interpretazione qui prospettata risulterebbe prevalente e supererebbe le questioni relative all’interpretazione prospettata nell’ambito del quesito sub lettera a).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Quesito sub lettera a)
In via preliminare, si evidenzia che coerentemente con l’esposizione della fattispecie oggetto dell’interpello in esame, il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione del credito d’imposta di seguito descritto, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi espressamente rappresentati dalla società Alfa S.r.l., assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, esaustività e concreta realizzazione.
Ciò premesso, si rileva che l’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto rilancio”) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda al sussistere di determinati requisiti soggettivi e oggettivi. In particolare:
- il comma 1 del citato articolo prevede che “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo“;
- il comma 2 stabilisce che “il credito d’imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni (…)“.
In sede di conversione del Decreto rilancio ad opera della legge 17 luglio 2020, n. 77, nel corpus dell’articolo 28 è stato inserito il comma 3-bis, in base al quale “Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.“
Il successivo comma 5 dello stesso articolo 28, così come modificato dalla citata legge di conversione, prevede, a sua volta, che il credito d’imposta “è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente“.
Infine, ai sensi del comma 6 dell’articolo 28, il credito d’imposta in esame “è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni“, mentre il successivo comma 9, prevede che le disposizioni dello stesso articolo 28 “si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche“.
L’articolo 122, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 consente, inoltre, ai soggetti beneficiari dell’agevolazione, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021“, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta in esame ad altri soggetti.
Si osserva, inoltre, che l’articolo 8 del decreto legge 28 dicembre 2020, n. 137, nella versione modificata dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, ha esteso il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO indicati all’Allegato 1 annesso al citato decreto legge. Il comma 3 del predetto articolo 8 stabilisce che le previsioni recate dallo stesso articolo “si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche“.
Inoltre, con l’articolo 8-bis del medesimo decreto legge n. 137 del 2020 è stato disposto che “alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate i sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del presente decreto, spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 8 del presente decreto, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020“.
Con l’articolo 1, comma 13, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono state estese anche al credito di imposta previsto dalle norme sopra citate “le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 > e 3.12 > della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final >, e successive modificazioni” e, in particolare, la modifica del Quadro del 28 gennaio 2021 (“Quinta Modifica”) con cui è stata aumentata la soglia di aiuti compatibili con il mercato interno da 800.000 euro a 1.800.000 euro per ciascuna impresa.
Il successivo comma 17 del medesimo articolo 1 dispone, inoltre, che “ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, (…), del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, (…) e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, (…)“, ove, per quel che rileva, si chiarisce che “un gruppo d’imprese collegate deve essere considerato come un’impresa unica (…), mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente“.
Ciò detto, con riguardo all’aumento delle soglie di aiuti compatibili con il mercato interno, si richiamano le precisazioni contenute nel decreto ministeriale 11 dicembre 2021 (che detta le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 dell’articolo 1 del decreto legge n. 41 del 2021), il quale, all’articolo 2, stabilisce che “1. Gli aiuti richiamati all’articolo 1 del presente decreto sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, pari a 800.000 euro per impresa unica (…) per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e, pari a 1.800.000 euro per impresa unica (…) per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021. (…) 3. Ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021″.
Al riguardo, la relazione illustrativa ha chiarito che “il comma 3 dell’articolo 2 precisa che, ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, definita dalla Commissione europea nella decisione C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021 (punto 95) come:
- la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
- la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta;
- la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi“.
In relazione ai crediti d’imposta, la disposizione appena citata individua, dunque, quale “data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario” alternativamente “la data di presentazione della dichiarazione dei redditi”, oppure “la data di approvazione della compensazione“.
Nella risposta n. 153/E del 23 marzo 2022, che rettifica parzialmente la risposta n. 797/E del 1° dicembre 2021, vi è un richiamo al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, laddove nelle Istruzioni per la compilazione dell’istanza relativa al predetto contributo è stato chiarito che “con riferimento ai crediti d’imposta, la data di concessione dell’aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:
- data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 12.2021;
- data di approvazione della compensazione da intendersi alternativamente come:
- data della maturazione;
- data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
- data di presentazione del modello F24“.
Al riguardo, il documento di prassi in questione chiarisce espressamente che la predetta precisazione, che demanda alla scelta del contribuente l’individuazione della ” data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario” tra la “data di presentazione della dichiarazione dei redditi” e la “data di approvazione della compensazione“, è in linea con l’articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 2021 sopra richiamato, come esplicitato nella relazione illustrativa, sicché può essere estesa anche al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
Il quadro normativo e di prassi appena delineato va necessariamente completato facendo riferimento alla decisione della Commissione Europea C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 con la quale è stata autorizzata l’estensione al 30 giugno 2022 del termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2021 ai fini dell’individuazione della data di concessione dell’aiuto, secondo i criteri definiti al citato paragrafo 95, secondo punto, della decisione della Commissione Europea C(2021) 7521.
Per tutto quanto sopra chiarito, con riferimento al caso di specie, ne deriva che, in base alla scelta del contribuente, che può individuare la “data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario” tra la “data di presentazione della dichiarazione dei redditi” e la “data di approvazione della compensazione“, il credito d’imposta spettante alla società istante per i canoni di locazione e affitto d’azienda soggiace:
- al limite di 800.000 euro, se lo stesso si considera ricevuto dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- al limite di 1.800.000 euro, se il credito si considera ricevuto dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022.
Nel caso rappresentato, la società istante ha esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1° dicembre 2019 – 30 novembre 2020 (Redditi SC 2020) un credito di imposta (non utilizzato in compensazione, né ceduto a terzi), determinato con esclusivo riferimento ai canoni di locazione e affitto d’azienda relativi ai mesi di …, … e … dell’anno 2020, effettivamente pagati entro la data di chiusura dell’esercizio.
La predetta dichiarazione è stata presentata in data 2 novembre 2021.
Nel presupposto della correttezza dei predetti dati (condizione non oggetto di verifica in questa sede) ne deriva che l’aiuto di cui si discute può considerarsi concesso dopo la data del 27 gennaio 2021 (ed entro la data del 30 giugno 2022) allorché il contribuente, come sembra emergere dall’istanza di interpello, faccia riferimento alla data di presentazione della suddetta dichiarazione dei redditi (relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa) – con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite di 1.800.000 euro.
La società istante potrà fruire anche del credito d’imposta spettante per i canoni di locazione e affitto d’azienda dovuti per i mesi di …, … e … 2020, effettivamente pagati dopo il 30 novembre 2020, purché sulla base delle indicazioni fornite in precedenza, l’aiuto possa considerarsi concesso entro il 30 giugno 2022.
In tal caso, ai fini della verifica del predetto limite massimo di 1.800.000 euro, bisognerà tenere conto della fruizione del credito d’imposta maturato precedentemente e di altri eventuali aiuti soggetti alle previsioni della sezione 3.1 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.
Quesito sub lettera b)
Come riportato anche dalla società istante, la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” è stata, da ultimo, modificata dalla Comunicazione 2021/C 473/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 novembre 2021.
A seguito della predetta modifica (“Sesta modifica”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, la lettera a) del punto 22 della Sezione 3.1. “Aiuti di importo limitato” prevede ora che, “in qualsiasi momento “, l’importo complessivo dell’aiuto concedibile per impresa non possa superare il limite di 2,3 milioni di euro.
L’aiuto può essere concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022 e, come viene precisato in un’apposita nota della Comunicazione in esame, “se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2022“.
Tuttavia, come riportato in precedenza, con riferimento agli aiuti oggetto della presente istanza di interpello, la decisione della Commissione Europea C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 ha soltanto autorizzato l’estensione al 30 giugno 2022 del termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2021 per l’individuazione della data di concessione. Sono rimasti, invece, inalterati i massimali, motivo per cui gli aiuti di cui sopra possono essere fruiti fino al limite complessivo di 800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e fino al limite complessivo di 1.800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 30 giugno 2022.
IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO e
DIRETTORE CENTRALE ad interim