AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta n. 37 del 18 febbraio 2025
Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Rideterminazione del Credito – Articolo 1, comma 105 della legge 28 dicembre 2015 n. 208
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], di seguito anche istante, fa presente quanto nel prosieguo sinteticamente riportato.
L’istante, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni, ha presentato, in data 18 dicembre 2023, il modello CIM17 con riferimento alle spese effettuate dal 29 aprile 2022 al 29 dicembre 2022, nell’ambito di un progetto di investimento finalizzato alla realizzazione di [….] e relativo «all’acquisto di macchinari ed attrezzature commerciali […] come scaffali per l’esposizione della merce e per la conservazione in stock, […]».
L’istante specifica che nel CIM17 è stato indicato un investimento complessivo pari a [….] euro e il relativo credito di imposta per [….] euro, regolarmente autorizzato dall’Agenzia delle entrate in data 7 febbraio 2024.
Riferisce, inoltre, che, all’esito di un accordo transattivo, in data 25 giugno 2024 parte della fornitura, relativa ai predetti scaffali per esposizione, è stata restituita con contestuale emissione di «una fattura di vendita dalla [ALFA] alla [BETA] per imponibile [….], Iva [….], Tot. Fattura euro [….]» (anche se in fattura è indicato ”GIUSTO ACCORDO TRANSATTIVO 21.12.2023”).
L’istante, dopo aver precisato che, in tale data, «il credito d’imposta residuo della società [ALFA] ammontava ancora ad euro [….] e quindi ancora non erano state effettuate compensazioni del credito d’imposta che era maturato con le attrezzature commerciali che […] andavano restituite e che avrebbero rideterminato l’investimento […] da [….] ad euro [….]», fa presente di aver, conseguentemente, trasmesso, in data 19 settembre 2024, «il modello CIM 17 (Rettificativo del modello CIM17 […] del 18.12.2023)» volto a modificare l’importo dell’investimento e del credito originario.
Tuttavia, «tale Comunicazione rettificativa è stata respinta dall’AdE sempre in data 19.09.2024 con la seguente motivazione: ”La comunicazione è stata scartata in quanto trasmessa fuori dei termini previsti”».
Tanto premesso, l’istante chiede «come procedere operativamente per correggere gli importi del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione alla comunicazione CIM17 originaria presentata in data 18.12.2023».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che «trattandosi di eventi rettificativi dell’ammontare dell’investimento effettuato dalla società istante nel 2022, per fatti sopravvenuti nel 2024, non risultando possibile emendare la comunicazione CIM17 […] potrebbe modificare gli importi nel quadro RU in sede di invio del modello Redditi 2025 al fine di ridurre il credito spettante da [….] ad euro [….], tenuto conto delle compensazioni medio tempore effettuate con codice tributo 6869, comunque sempre al di sotto dell’importo effettivo spettante di euro [….]».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Preliminarmente, si rileva che il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato il potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 riconosce un credito di imposta in favore delle «imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2023, […]».
La fruizione di tale credito è subordinata alla presentazione di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, prevista dal comma 103 del predetto articolo 1, secondo il quale «[l]e modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima […]. L’Agenzia delle entrate comunica alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta».
A riguardo, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato in data 1° giugno 2023, al punto 4.1., precisa che «[i] soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 continuano ad utilizzare il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 [ndr, cosiddetto Modello CIM17], come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Decorso tale termine non sarà più possibile presentare comunicazioni relative agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022».
Il successivo comma 104 del medesimo articolo 1 stabilisce che «[i]l credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. […]».
In proposito, il provvedimento del 24 marzo 2016 richiamato, per quanto non diversamente disposto ed in quanto compatibile, dal predetto provvedimento del 1° giugno 2023 al punto 3.3. precisa che «Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta».
Da ultimo, per quanto di interesse ai fini del presente interpello, si rileva che il successivo comma 105 dell’articolo 1 della legge n.208 del 2015 prevede che «[…]. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti […]. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate».
Nel caso di specie, l’istante, con riferimento agli investimenti effettuati nell’anno 2022, ha inviato il modello CIM17 secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti sopra riportati, ricevendo dall’Amministrazione, in data 7 febbraio 2024, l’autorizzazione alla compensazione di un credito di imposta pari a [….] euro.
Tuttavia, in seguito alla stipula dell’atto transattivo, in data 25 giugno 2024, ha proceduto alla ”rivendita” di ”parte” dei predetti investimenti. Tale vendita, anche se effettuata in favore dello stesso fornitore, rientra nell’ipotesi di ”cessione a terzi” disciplinata dal citato comma 105, che comporta la rideterminazione del credito originario.
Per l’effetto, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni ceduti, l’importo delle spese affrontate e del credito riconosciuto si è ridotto ”automaticamente” in [….] euro, senza alcuna necessità di rettificare il Modello CIM17 già trasmesso.
Quanto poi alla corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi del beneficiario, con la circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, è stato chiarito che, «[…] il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione».
Al riguardo, le Istruzioni alla compilazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024, quadro RU, presenti sul sito internet di questa Agenzia, alla pagina 236, precisano che «In particolare, nel rigo RU5 va indicato:
nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2».
In ragione delle indicazioni innanzi citate, il credito in parola va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di ”maturazione” dello stesso ovvero quello in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati purché ne sia stata rilasciata l’autorizzazione alla fruizione entro la scadenza dei termini di presentazione. Diversamente, il credito va valorizzato nella prima dichiarazione utile successiva al rilascio dell’autorizzazione.
Nella fattispecie oggetto di interpello, alla data di scadenza del termine di presentazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024 (31 ottobre 2024), l’importo del credito spettante ”maturato” nell’anno 2022, ma autorizzato in data 7 febbraio 2024 e, quindi, da riportare nella colonna F2 del rigo RU5 risultava già ”rideterminato” per effetto della cessione del 25 giugno 2024. In tale colonna, dunque, andava valorizzato l’importo già ridotto e non anche quello originario.
La correzione del dato, erroneamente esposto in dichiarazione, potrà essere eseguita mediante presentazione di una dichiarazione integrativa ”a sfavore” nei termini di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.