AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 marzo 2022, n. 131
Credito di imposta per il mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società appartiene alla divisione “Eurasia” del Gruppo multinazionale _____, operante nel settore della produzione di ….
All’interno del polo di _________, la Società svolge attività di produzione di prodotti chimici mediante lavorazione del kerosene. In particolare, il processo produttivo consiste nella scissione della materia prima (kerosene) in due componenti:
Kerosene de-paraffinato e paraffine (oggetto del core business della Società, cedute a clienti del settore chimico).
A decorrere dall’anno 20XX, la società istante ha realizzato diversi investimenti in beni strumentali nuovi al fine di apportare migliorie significative al processo produttivo nel sito di _________.
Lo stabilimento sito in _______ è il più grande che il gruppo _____ possiede in Italia. Gli impianti chimici ivi collocati consentono di creare un componente fondamentale per l’intera catena produttiva, oggetto del core business della XXX: le n- paraffine. Il sito di XXX è, inoltre, di fondamentale importanza per la produzione di kerosene e tensioattivi anionici, prodotti intermedi chiave per la produzione di prodotti impiegati nel campo della detergenza, dei lubrificanti e di altri prodotti chimici.
Gli investimenti realizzati hanno come obiettivo l’aumento della produttività del sito ed evitarne l’interruzione.
Gli investimenti per i quali la Società chiede di fruire del credito di imposta sono costituiti dall’acquisto dei seguenti componenti: nuove valvole di blocco, bruciatori a bassa emissione, stacchi di tubazione, componenti sensor subsystems, suola dei forni;
compressore K-7001 PLC; separatori denominati “API” per in cui vengono convogliate le acque reflue dello stabilimento; trasformatori di adeguamento della rete elettrica; analizzatore TOC impiegato per la misurazione del contenuto di idrocarburi disciolti nell’acqua; recipienti di accumulo V-390 impiegato nel processo di drenaggio; apparecchiature di laboratorio impiegati nel processo di determinazione della viscosità cinematica; bilancia pesa fusti.
Il valore complessivo degli investimenti è pari ad euro ….
La società istante chiede di poter fruire, per tali investimenti, del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che l’acquisto dei suddetti componenti degli impianti del sito operativo di _______ non debba intendersi come mera sostituzione di parti degli impianti, ma quale investimento in beni strumentali nuovi, quindi rientrante nell’ambito di applicazione del Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, in quanto determinanti ed indispensabili per il buon funzionamento e la continuità operativa del sito industriale.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi espressamente indicati nel comma 99, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
L’articolo 18- quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successivamente modificato dall’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2- bis del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.
L’agevolazione, inizialmente fruibile per investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2019, è stata prorogata al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 319 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L’agevolazione presuppone che l’investimento abbia carattere di novità. Al riguardo, si ricorda che sono agevolabili gli investimenti – in macchinari, impianti e attrezzature varie – relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente (Cfr. Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016).
Gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, p. 20, precisano che le nuove attività non devono essere uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stesso stabilimento e, pertanto, devono essere esclusi dall’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”.
Nel caso in esame, gli investimenti della società hanno ad oggetto l’acquisto di componenti degli impianti quali:
– valvole di blocco;
– bruciatori a bassa emissione;
– parti di tubazione;
– sensori;
– suola dei forni;
– compressore;
– raccoglitori delle acque reflue dello stabilimento;
– analizzatore impiegato per la misurazione del contenuto di idrocarburi disciolti nell’acqua;
– recipienti di accumulo V-390 impiegato nel processo di drenaggio.
Trattasi di componenti di impianti il cui acquisto ha come scopo la sostituzione di parti preesistenti e che quindi, secondo quanto evidenziato, non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”.
Anche gli acquisti delle apparecchiature di laboratorio impiegati nel processo di determinazione della viscosità, quelli diretti all’adeguamento tecnologico della rete elettrica e quelli diretti all’incremento della produttività tramite l’interconnessione e l’ammodernamento degli impianti di produzione sono volti essenzialmente all’efficientamento, adeguamento agli standard normativi e messa in sicurezza di processi industriali già operativi presso il sito industriale.
Gli acquisti sono dunque privi del carattere di novità in quanto non sono diretti alla creazione di un nuovo stabilimento, né all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, né alla diversificazione della produzione dello stabilimento per ottenere prodotti non fabbricati precedentemente, né ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo.
Gli acquisti anzidetti, dunque, non rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione in questione in quanto inquadrabili come investimenti di mera sostituzione.
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