Infatti le informazioni richieste sono state notevolmente ampliate. In particolare nella sezione IV del quadro RU in riferimento ai seguenti crediti:
- Investimenti in beni strumentali, di cui all’articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020 e ss.mm.ii.;
- R&S&I&D, di cui all’articolo 1, commi 197–206, L. 160/2019 e ss.mm.ii.;
- Formazione 4.0, di cui all’articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017 e ss.mm.ii.
Anche per le dichiarazioni dei redditi 2023 per il periodo di imposta 2022 restano le stesse modalità di compilazione dell’anno precedete, dettato da esigenze di monitoraggio della misura nell’ambito del P.N.R.R., che obbliga il soggetto beneficiario all’indicazione:
- degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione;
- degli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023, validamente prenotati entro il 31 dicembre 2022.
Sono, invece, state apportate modifiche per quanto concerne:
- l’inquadramento dei beni materiali 4.0 all’interno dei tre gruppi dell’allegato A annesso alla L. 232/2016,
- le informazioni di dettaglio sui beni interconnessi tardivamente in relazione ai quali il contribuente ha optato per la facoltà di fruizione anticipata del credito in misura “ridotta”
- l’introduzione del rigo RU141 dedicato alla rettifica degli importi esposti nel modello Redditi 2022, per eventi intervenuti successivamente alla data di presentazione del modello ed entro il 31 dicembre 2022.
Compilazione quadro RU – sezione I
Le istruzioni prevedono che per ciascuna tipologia di investimento agevolabile rientrante nella L. 178/2020 deve essere compilato un distinto modulo della sezione I del quadro RU, ed indicando al rigo RU1 colonna 1, uno dei seguenti codici:
- “L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016 (beni materiali e immateriali ordinari), di cui all’articolo 1, comma 1055, L. 178/2020 (codice tributo 6935);
- “2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (beni materiali 4.0), di cui all’articolo 1, comma 1057 e/o 1057-bis, L. 178/2020 (codice tributo 6936);
- “3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (beni immateriali 4.0), di cui all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020 (codice tributo 6937).
Nel rigo RU5 vanno separatamente esposti nella:
- colonna 1, il credito d’imposta per investimenti realizzati nel periodo oggetto di dichiarazione;
- colonna 2, il credito d’imposta per investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022, effettuati nel periodo successivo a quello oggetto di dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023.
Si evidenzia che l’importo indicato al rigo RU5 colonna 2 non dovrà essere esposto al rigo RU6, poiché può essere utilizzato in compensazione solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione.
Inoltre il termine del 30 novembre 2023 (termine di effettuazione dei beni ordinari e materiali 4.0 prenotati nel 2022, come prorogato dall’articolo 12, comma 1-bis, D.L. 198/2022 c.d. Decreto Milleproroghe 2023) é anche il termine per gli investimenti in beni immateriali 4.0 che sono stati prenotati entro il 31 dicembre 2022, per i quali il termine per beneficiare dell’aliquota del 50% è stabilito dall’articolo 21 D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) al 30 giugno 2023.
Compilazione quadro RU – sezione IV
Vi sono, nella dichiarazione dei redditi, tre distinti righi della sezione IV del quadro RU riservati agli investimenti in beni strumentali effettuati nel 2022 di seguito elencati:
- nel rigo RU130 vanno riportati gli investimenti in beni strumentali effettuati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, il cui credito maturato è esposto al rigo RU5 colonna 1;
- nel rigo RU140 vanno indicati gli investimenti in beni strumentali successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023, prenotati entro il 31 dicembre 2022, il cui credito maturato è esposto al rigo RU5 colonna 2;
- nel rigo RU141 vanno riportate eventuali variazioni in diminuzione rispetto agli importi degli investimenti indicati al rigo RU140 del modello redditi 2022 (investimenti in beni strumentali realizzati dopo la chiusura del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione ed entro il 31 dicembre 2022, che siano stati validamente prenotati entro il 31 dicembre 2021) e rettifiche in diminuzione dei crediti esposti nella sezione I del modello redditi 2022, per effetto degli “eventi intervenuti successivamente alla data di presentazione del presente modello ed entro il 31 dicembre 2022”.
In particolare vanno indicati separatamente, sia al rigo RU130 sia al rigo RU140, l’importo degli investimenti in beni materiali 4.0 fra i diversi gruppi dell’allegato A annesso alla L. 232/2016:
- va indicato nella colonna 4A, il costo relativo agli investimenti di cui al primo gruppo “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”;
- va riportato nella colonna 4B, il costo relativo agli investimenti di cui al secondo gruppo “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”;
- va indicato nella colonna 4C, il costo relativo agli investimenti di cui al terzo gruppo “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”.
Sulla base delle Faq dell’Agenzia delle Entrate la fruizione anticipata del credito d’imposta 4.0 rispetto all’anno di entrata in funzione del bene interconnesso tardivamente, prevista come facoltà per il contribuente dal comma 1059 dell’articolo 1, L. 178/2020, richiederà la compilazione dei seguenti righi:
- al rigo RU1 colonna 1 va riportato il codice credito relativo al bene 4.0 (2L o 3L);
- al rigo RU5, colonne 1 e 3,va riportato l’ammontare del credito spettante in misura “piena”;
- al rigo RU130, colonne 4 o 5, deve essere riportato l’ammontare complessivo degli investimenti 4.0;
- al rigo RU130 va barrata la colonna 6 “interconnessione”.
Modalità di compilazione del modello F24 per credito d’imposta anticipato
Il credito d’imposta fruito anticipatamente in misura “ridotta” deve essere compensato in F24 indicando il codice tributo “6936” (beni materiali 4.0) o “6937” (beni immateriali 4.0), valorizzando il campo “anno di riferimento” dapprima con l’anno di entrata in funzione del bene e successivamente, a interconnessione avvenuta, dell’anno di interconnessione.
Compilazione quadro RU relativamente alle informazioni sui titolari effettivi e divieto del doppio finanziamento
Sono stati inseriti, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio) e il rispetto del c.d. principio del doppio finanziamento, i righi RU150, RU151, RU152 in cui vanno indicate informazioni aggiuntive relative al triennio 2020-2022 sui titolari effettivi dei fondi.
Pertanto ai sensi degli articoli 17 e 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, vanno compilati i seguenti righi della sezione IV:
- RU150, in cui indicare i titolari effettivi dei fondi nei periodi 2020-2022;
- RU151, in cui indicare le eventuali ulteriori sovvenzioni con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito d’imposta nel triennio 2020-2022, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento;
- RU152, in cui i soggetti che hanno fruito nel periodo d’imposta 2020 dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 devono indicare l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il rapporto in percentuale tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai crediti d’imposta.
Si consiglia per un approfondimento su tale ultimo argomento la lettura di Quadro RU righi RU150 RU151 ed RU152: obbligo di indicare i dati del titolare effettivo e divieto di doppio finanziamento