Con la pubblicazione del provvedimento prot. n. 259854 del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 e la pubblicazione dei modelli ed istruzioni per usufruire del credito d’imposta, previsto dal c.d. Decreto Rilancio, per :

  • le spese di sanificazione;
  • acquisto dei dispositivi di protezione individuale;
  • le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.
In particole il provvedimento in commento sono state definiti:
  • i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • le modalità con le quali i beneficiari dei crediti d’imposta, ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, comunicano all’Agenzia delle entrate, in luogo dell’utilizzo diretto del credito d’imposta, l’opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Oltre al provvedimento sopra indicato l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti relativi ai Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Al fine di poter usufruire del credito di imposta, il provvedimento prot. n. 259854/2020, ha previsto l’obbligo, a carico del soggetto beneficiario, dell’invio telematico di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute e che si prevede di sostenere. Tale richiesta va inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Tale obbligo si giustifica con la limitazione dei fondi e con la conseguente determinazione da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il giorno 11 settembre 2020 della percentuale massima del credito d’imposta concretamente fruibile e solo dopo la pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale massima del credito di imposta si potrà procedere al suo utilizzo nel modello F24 oppure si potrà utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure si potrà cederlo a terzi presentando telematicamente una comunicazione all’Agenzia delle entrate.

I soggetti che possono usufruire del credito di imposta in commento, nella misura pari al 60% delle spese sostenute nel corso del 2020, sono ai sensi del comma 1 dell’articolo 120, è riconosciuto «ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore»

Nella circolare n. 20/E/2020 viene precisato che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e che la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
In particolare, deve trattarsi di:
a) attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo)
ricompresa nell’elenco di cui all’allegato 1);
b) associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Con riferimento alla lettera a), si tratta dei seguenti soggetti, purché riconducibili all’elenco di cui all’allegato 1:
  • degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa
  • indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • degli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
  • delle persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
Per quanto concerne il credito di imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale
il comma 1 dell’articolo 125 stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di «soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, […] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».

L’ambito soggettivo, pertanto, è circoscritto ai seguenti soggetti:

  • imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
  • persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.
La norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari

Il credito d’imposta viene riconosciuto anche nel caso in cui l’attività di sanificazione sia svolta in economia dal soggetto beneficiari, purché in possesso di specifiche competenze e dei protocolli sanitari stabiliti. Per la determinazione del costo sarà possibile procedere alla redazione di fogli di lavoro interni all’azienda e procedere alla moltiplicazione del costo orario del dipendente per le ore di lavoro impiegate per la sanificazione ed aggiungere il costo dei prodotti utilizzati per la sanificazione.

La Circolare dell’Agenzia ha anche fornito una nozione di attività di sanificazione secondo cui deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19 mediante rilascio di apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

Il comma 1 dell’articolo 125 prevede che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle «spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti».

In particolare con riferimento sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale oltre alla sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività. Ammissibile anche le spese ordinarie in relazione alla natura dell’attività esercitata, quelle spese che prescindendo dall’emergenza COVID-19 vengano normalmente sostenuto (come ad esempio l’acquisto di guanti e mascherine per uno studio dentistico)

Inoltre nei casi in cui l’esercizio dell’attività esercitata dal soggetto beneficiario dell’agevolazione preveda lo svolgimento di lavorazioni eseguite presso terzi, con strumenti da mettere a disposizione del cliente solo a seguito del processo di sanificazione, solo le spese, sostenute dal soggetto beneficiario, per le operazioni di sanificazione degli ambienti e strumenti rientrano tra le spese di sanificazione.

Per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari) per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, nella circolare n.20/E del 2020 viene ritenuto che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d’imposta in esame. Per cui risulta essenziale la conservazione della predetta documentazione.

Sempre nella circolare in commento in ordine alle attrezzature, atteso che le stesse possono avere non solo un impiego sanitario, ma anche altre finalità e rientrare tra i beni già utilizzati ante COVID-19, per adempiere ad obblighi di sicurezza sul lavoro, le spese relative alla sanificazione di cui all’art. 125 di detti strumenti concorrono alla determinazione del credito d’imposta in esame

In riferimento al periodo temporale la circolare dell’Agenzia delle Entrate sottolinea che nel caso delle spese di cui all’art. 125, il legislatore ha fatto genericamente riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, ne deriva che siano agevolabili tutte le spese rientranti nell’elenco di cui al comma 2 dell’art. 125 del DL 34/2020 sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Rientrano tra le spese agevolabili anche le spese sostenute per l’acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione (quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, etc.), sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, acquistati per tutto il periodo 2020 anche ante COVID-19, necessari, tra l’altro, a prevenire, contenere la diffusione della malattia COVID-19.