AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 aprile 2019, n. 14
Consulenza giuridica – Ente pubblico – Articolo 4, comma 4, D.M. 2 dicembre 2014
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 4, comma 4, del DM del 02/12/2014, è stato esposto il seguente.
Quesito
L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, riconosce alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, un credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all’importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d’imposta.
Le relative disposizioni applicative sono state dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, datato 2 dicembre 2014.
L’articolo 4, comma 4 del richiamato decreto attuativo, nell’ambito dei costi ammissibili all’agevolazione, specifica che: “Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi”.
Ai sensi dell’articolo 109, comma 1: “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza (…)”.
La regola generale, dunque, per determinare la competenza dei costi e delle spese è quella della competenza economica come indicato al successivo comma 2 del citato articolo 109.
Occorre, tuttavia, sottolineare che l’articolo 1, comma 17, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in vigore dal 1° gennaio 2017, modificando l’articolo 66, comma 1, del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per le imprese minori (imprese in contabilità semplificata) ha statuito che: “Il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa (…)”.
Alla luce delle modifiche intervenute si chiede se, per una impresa in contabilità semplificata, debba ancora farsi riferimento all’articolo 109 del TUIR, applicando il generale principio di competenza, ovvero debba applicarsi il novellato articolo 66, comma 1, del TUIR, e conseguentemente applicare il principio speciale di cassa, come previsto dalla normativa fiscale vigente.
A titolo esemplificativo, si chiede di conoscere se una fattura ricevuta a fine dicembre 2017, ma pagata nel 2018, e conseguentemente considerata sostenuta nel 2018 dalla normativa fiscale vigente, possa essere o meno considerata “effettivamente sostenuta” nel 2018 ai fini del credito d’imposta di cui al D.M. 2 dicembre 2014.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, riconosce alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, un credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all’importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d’imposta.
L’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 2 dicembre 2014, attuativo della misura, nell’ambito dei costi ammissibili all’agevolazione, specifica che: “Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi”.
Il richiamato articolo 109 del TUIR, al comma 1, stabilisce che: “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza (…)”.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 4, del D.M. 2 dicembre 2014 e 109, comma 1, del TUIR, ai fini del beneficio fiscale in argomento, le spese sono considerate ammissibili secondo il principio della competenza economica.
Nulla cambia in relazione alle spese sostenute da quei soggetti (imprese minori) che, ai sensi dell’articolo 66, comma 1, del TUIR, applicano il principio di cassa, come previsto dalla normativa fiscale vigente. Anche tali soggetti, infatti, ai sensi del menzionato combinato disposto ed esclusivamente in relazione all’agevolazione di cui trattasi, dovranno applicare il principio di competenza di cui al citato articolo 109.
Ciò ha l’effetto di mettere in una condizione di parità tutti i soggetti potenzialmente interessati al credito di imposta in questione, a prescindere dalle differenti modalità adottate ai fini della determinazione del reddito di impresa.
Pertanto, le spese sostenute nel 2017, ma pagate nel 2018, ai soli fini agevolativi, devono essere considerate ammissibili in riferimento all’esercizio 2017, seppur, sotto il profilo fiscale, rilevano nel successivo esercizio di pagamento.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 36494 depositata il 13 dicembre 2022 - Con riguardo alle attività di discoteche, night-club e altri locali che organizzano trattenimenti musicali e danzanti, può dirsi che se nel locale si produce musica dal vivo per…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 11 ottobre 2021, n. 262278 - Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto dei limiti di spesa, a favore delle imprese esercenti le attività…
- MINISTERO BENI CULTURALI - Decreto ministeriale 30 giugno 2020 - Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi
- MINISTERO CULTURA - Decreto ministeriale 13 agosto 2021 - Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 30 novembre 2021, n. 67/E - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo,…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 26 novembre 2021, n. 334497 - Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…
- Non vi è preclusione tra il cumulo giuridico e la
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5115 deposi…