AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 261 del 21 marzo 2023

Credito d’imposta imprese ”non energivore” – Autoconsumo di energia elettrica – Decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Alfa (nel seguito, l”’Istante”, la ”Società” o anche ”Alfa”), afferma di essere un’impresa ”diversa da quelle a forte consumo di gas naturale” e ”diversa dalle imprese a forte consumo di energia elettrica”, ossia diversa dalle cosiddette imprese ”gasivore” ex DM 2 marzo 2018 ed ”energivore” ex Linee Guida CE 200/01 del 2014 e DM 21 dicembre 2017.

Tanto premesso, Alfa dichiara di produrre energia elettrica, mediante un cogeneratore a gas, che viene utilizzata interamente per autoconsumo.

In particolare, la combustione di gas metano permette, attraverso un alternatore, la generazione di energia elettrica necessaria per soddisfare gran parte del fabbisogno elettrico dell’azienda, mentre il calore derivante dal raffreddamento motore e fumi viene utilizzato per raffrescare/riscaldare il sito produttivo.

Nel caso di specie, l’Istante sostiene di aver consumato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, complessivamente, …. smc di gas per produrre … KWh di energia elettrica, per un costo complessivo della sola componente ”materia gas naturale” pari a euro ….

Tanto precisato, l’Istante fa presente che l’art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 prevede, in favore delle imprese c.d. ”non energivore”, un credito d’imposta in relazione all’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022.

Tale disposizione è riproposta, con riferimento al terzo trimestre 2022, dall’art. 6, comma 3 del decreto-legge del 9 agosto 2022, n. 115.

Tuttavia, le due disposizioni non prevedono che il credito d’imposta possa essere fruito in relazione all’energia elettrica oggetto di autoconsumo, come, invece, previsto, dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge del 1° marzo 2022, n. 17 (in relazione al secondo trimestre 2022) e dall’art. 6, comma 1, del decreto legge del 9 agosto 2022, n. 115 (in relazione al terzo trimestre 2022), in favore delle imprese c.d. ”energivore”.

Pertanto, posta la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina di riferimento, l’Istante, pur qualificandosi come impresa ”non energivora”, chiede di poter usufruire del credito d’imposta in relazione all’energia autoconsumata nel secondo e terzo trimestre 2022, come previsto per le imprese ”energivore”.

In proposito, l’Istante precisa che con riferimento al secondo trimestre 2022, il costo teorico ricalcolato dell’energia è pari a euro …, mentre per il terzo trimestre la Società non ha ancora terminato i relativi conteggi.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante osserva che le norme richiamate, a partire da quella istitutiva del contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale e energia elettrica (e le successive modifiche e integrazioni della stessa), fondano la propria ratio nell’attuale contesto straordinario di crisi energetica e sociale, con l’intento di supportare le imprese in tale momento di difficoltà.

In tal senso, non consentire, alle imprese ”non energivore”, di accedere al credito d’imposta per l’energia oggetto di autoconsumo, come, invece, è previsto per le imprese ”energivore”, costituirebbe una discriminazione ingiustificata.

D’altra parte, tale discriminazione non si verificherebbe in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di gas, previsto dai medesimi decreti istitutivi del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica.

In tal caso, infatti, il consumo di gas impiegato per la produzione di energia termoelettrica non è agevolato sia con riferimento alle imprese ”gasivore” che con riferimento alle imprese ”non gasivore”.

Pertanto, tale previsione di esclusione dell’agevolazione in merito al gas prevista per tutte le imprese (gasivore e non gasivore) non troverebbe uno speculare trattamento nella previsione di ”rimedio” sul fronte energia elettrica, ove si prevede la fruizione dell’agevolazione sull’energia da autoconsumo solo in favore delle imprese ”energivore”.

Tanto chiarito, l’Istante ritiene, dunque, che la previsione di fruizione dell’agevolazione, letteralmente prevista per le imprese energivore ”anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta… e dalle stesse autoconsumata…” debba essere implicitamente riconosciuta anche alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, al fine di garantire parità di acceso ai contributi straordinari.

Di conseguenza, l’Istante intende fruire del credito d’imposta, spettante per il secondo e terzo trimestre 2022 (ed eventuali successivi periodi agevolati) quale impresa ”non energivora”, anche per l’energia elettrica autoconsumata, nel rispetto di quanto previsto, per le imprese ”energivore”, dall’art. 4, comma 2, del D.L. 17/2022 e dall’art. 6, comma 1, del D.L. 115/2022.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per la fruizione del credito d’imposta in argomento, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

Tanto premesso, si osserva che, nell’ambito delle misure adottate per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha previsto, all’articolo 3, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica, parametrato a indici specificamente stabiliti dal comma 1 della norma citata.

Nello specifico, beneficiarie del credito d’imposta sono le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (cosiddette imprese ”non energivore”).

Il credito d’imposta è pari al 15 per cento misura così determinata a seguito della modifica apportata dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energia, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, e spetta a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Successivamente, l’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha esteso la predetta agevolazione anche con riferimento al terzo trimestre 2022.

L’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ha, poi, esteso la predetta agevolazione anche con riferimento all’energia elettrica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell’anno 2022, prevedendo l’aumento del credito d’imposta al 30% della spesa sostenuta e richiedendo, al contempo, che la potenza dei contatori di energia elettrica sia di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, anziché 16,5 kW.

Infine, la predetta agevolazione è stata estesa, dall’art. 1, comma, del decreto-legge del 18 novembre 2022, n. 176, anche in relazione alla spesa per l’acquisto di energia elettrica sostenuta nel mese di dicembre 2022.

Tanto premesso, si osserva che le citate disposizioni normative non prevedono, in favore delle imprese c.d. ”non energivore”, la possibilità di accedere al credito d’imposta in oggetto in relazione all’energia elettrica oggetto di autoconsumo, come invece previsto dai medesimi decreti con riferimento alle imprese ”energivore”.

Considerato, dunque, che, nel caso delle imprese a forte consumo di elettricità, la legge dispone esplicitamente la possibilità di accedere al credito d’imposta in questione anche relativamente all’energia elettrica autoconsumata e che tale esplicita previsione non risulta replicata per le imprese ”non energivore”, si deve ritenere che, con riferimento a tali ultime tipologie di imprese, la possibilità in commento sia preclusa per chiara scelta legislativa.

Pertanto, in risposta al quesito posto dall’Istante, si ritiene che Alfa non possa usufruire del credito d’imposta previsto, per il secondo trimestre 2022, dall’art. 4, comma 2, del D.L. 17/2022 e, per il terzo trimestre 2022, dall’art. 6, comma 1, del D.L. 115/2022, in relazione all’energia elettrica oggetto di autoconsumo da parte delle imprese c.d. ”energivore”.