AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 01 luglio 2021, n. 451

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – credito d’imposta “Industria 4.0” – inapplicabilità del divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

[ALFA] , di seguito anche istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L’istante intende effettuare, entro il 31 dicembre 2021, investimenti in beni materiali ed immateriali ricompresi nel piano nazionale “Industria 4.0”, al fine di fruire delle agevolazioni introdotte con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (articolo 1, commi da 184 a 197) e successivamente prorogate ed aggiornate con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, commi da 1051 a 1063). Posto che:

– in base all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 «A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento»;

– in base all’articolo 1, comma 191, della legge n. 160 del 2019 «Il credito d’imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

in ragione della presenza di ruoli scaduti a proprio carico, per imposte IRES, IVA, IRAP, oltre sanzioni e interessi per complessivi 121.946,54 euro, l’istante chiede di sapere se può compensare il credito d’imposta “Industria 4.0” con i propri debiti mediante Modello F24.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In sintesi, l’istante, ritenendo che il rappresentato divieto di compensazione non operi con riferimento ai crediti agevolativi – da riportare nel quadro RU del modello dichiarativo – sostiene di poter «liberamente utilizzare in compensazione i crediti d’imposta “Industria 4.0” con i propri debiti mediante il Modello F24 senza che i ruoli esattoriali scaduti superiori a 1.500 euro ne possano determinare il divieto di cui all’articolo 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla 122/2010».

Parere dell’agenzia delle entrate

Con legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all’articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.

La legge del 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), all’articolo 1, commi da 1051 a 1063, ha rinnovato e sostanzialmente prorogato il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, già previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

Trattasi di una misura agevolativa che, per espressa disposizione di legge (articolo 1, comma 191, della legge n. 160 del 2019 e articolo 1, comma 1059, della legge n. 178 del 2020), determina, in capo al beneficiario, la possibilità di fruire di un credito di imposta «utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», da riportare nel quadro RU del modello dichiarativo.

Tanto premesso, nel presupposto – non verificabile in questa sede perché non oggetto dell’istanza – che l’istante abbia le condizioni per accedere all’agevolazione sopra richiamata, si osserva che, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, «A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento».

Per espressa previsione normativa, dunque, il divieto di compensazione si riferisce esclusivamente ai crediti «relativi ad imposte erariali» qualora si sia in presenza di debiti «iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori», di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento – ed è prevista una specifica sanzione in caso di violazione del divieto – mentre, come chiarito dalla circolare n. 13/E del 11 marzo 2011, «sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24. Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al decreto legge n. 78 del 2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazione di imposte da parte dello stesso».

In altre parole, i crediti d’imposta cui si riferisce la norma sono quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di “credito derivante da imposta erariale”.

In tale ottica, la circolare 19 febbraio 2015, n. 5/E, con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, disciplinato dall’articolo 18, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 – credito d’imposta agevolativo da riportare nel quadro RU al pari dell’incentivo in commento – ha chiarito che «per le caratteristiche del credito in esame, non si applica la preclusione di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro».

Sulla base delle medesime argomentazioni, il divieto di compensazione prescritto dall’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, è stato ritenuto non applicabile con riferimento ai seguenti crediti agevolativi:

– credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, così come sostituito dall’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (circolare 16 marzo 2016, n. 5/E);

– credito d’imposta scuola (cd. “SCHOOL BONUS”), di cui all’articolo 1, commi da 145 a 150, della legge del 13 luglio 2015, n. 107 (circolare 18 maggio 2016, n. 20/E);

– credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (circolare 3 agosto 2016, n. 34/E);

– credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. “ART-BONUS”), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106 (circolare 31 luglio 2014, n. 24/E).

Analogamente, quindi, anche con riferimento al credito d’imposta “Industria 4.0” non opera il divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010.