AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 13 ottobre 2020, n. 468
Articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – Credito d’imposta per canoni di locazione di botteghe e negozi
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
Quesito
L’istante, TIZIO, è imprenditore individuale titolare di un … con annessa rivendita di …, sito in … , in regime di contabilità semplificata.
Il locale ove vengono svolte le suddette attività, appartenente alla categoria catastale C/1, è condotto in locazione in base a contratto stipulato in data … , registrato presso l’Agenzia delle entrate di … il … .
L’articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) ha previsto la possibilità di fruire di un credito di imposta del 60 per cento del canone di locazione pagato relativamente al mese di marzo 2020 per le imprese la cui attività è stata sospesa, cioè rientranti nell’ambito applicativo del DPCM dell’11 marzo 2020.
L’attività di … rientrava tra quelle sospese, mentre quella di rivendita di generi di monopolio non vi rientrava e, pertanto, quest’ultima attività è stata svolta nel suddetto periodo di sospensione.
La circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, al paragrafo 1.2 (“Esercizio di più attività nell’ambito della stessa impresa”), in merito alla sospensione dei versamenti, ha precisato quanto segue: “tenuto conto, quindi, di detto fine agevolativo, per poter beneficiare della sospensione disposta dall’articolo in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi)”.
L’istante precisa che, nell’esercizio 2019, i ricavi derivanti dall’attività di … rappresentano più del 50 per cento dei ricavi complessivi, tenendo conto dei ricavi e degli aggi derivanti dalle altre attività.
Ciò posto, l’istante ritiene che sussistano dubbi interpretativi in merito alla spettanza del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del Decreto “Cura Italia”, in quanto non tutte le attività esercitate sono state oggetto di sospensione.
In particolare, il contribuente chiede di conoscere:
– se il contributo sia beneficiabile per intero, tenuto conto che l’attività sospesa rappresenta quella prevalente nel periodo di imposta 2019;
– se il contributo sia beneficiabile in funzione di altri parametri e quali siano i predetti parametri.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di potere beneficiare del credito di imposta in misura pari al 60 per cento del canone mensile di locazione del negozio ove viene svolta l’attività di impresa in analogia all’interpretazione fornita dalla suddetta circolare n. 8/E del 2020, tenuto conto della prevalenza, nell’esercizio 2019, dei ricavi derivanti dall’attività di …
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge per la fruizione del credito d’imposta di seguito descritto, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, si ricorda che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito, Decreto “Cura Italia”) prevede, all’articolo 65, un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa pari al 60 per cento delle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per la corresponsione dei canoni di locazione relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve:
– essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
– essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1;
– avere effettivamente corrisposto il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Con la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 e con le circolari n. 8/E del 3 aprile 2020 e n. 11/E del 6 maggio 2020 sono state fornite le prime istruzioni in relazione al c.d. “credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi”.
In particolare, con la menzionata circolare n. 8/E del 2020 – sebbene con riferimento alla sospensione dei versamenti di cui all’articolo 61 del citato Decreto “Cura Italia” – è stato precisato, al paragrafo 1.2, che, nel caso di esercizio di più attività d’impresa, di cui solo alcune oggetto di sospensione, «per poter beneficiare della sospensione disposta dall’articolo in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi)».
Nel caso in esame, l’istante, titolare di un … con annessa rivendita di …, dichiara che, con riferimento all’esercizio 2019, i ricavi derivanti dall’attività di … hanno rappresentato più del 50 per cento dei ricavi complessivi, tenuto conto dei ricavi e degli aggi derivanti dalle altre attività (rivendita generi di monopolio).
Nel merito, si ritiene – stante la ratio della disposizione agevolativa in argomento che, come precisato dal legislatore nella relazione illustrativa all’articolo 65 del Decreto “Cura Italia”, è quella di «contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica » e coerentemente con quanto affermato nella citata circolare n. 8/E del 2020 (paragrafo 1.2) con riferimento alla sospensione dei versamenti nel caso di esercizio di più attività nell’ambito della medesima impresa – che l’istante possa beneficiare, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti di legge, del credito d’imposta in esame calcolato sull’intero importo del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Infatti, il medesimo ha dichiarato che i ricavi relativi all’attività di … (sospesa), nel corso del periodo d’imposta precedente (2019), sono stati, in percentuale, superiori a quelli rivenienti dall’attività di rivendita di generi di monopolio (non sospesa), circostanza che qui si assume acriticamente con riserva di riscontro nelle opportune sedi accertative.
Da ultimo, si rammenta che, al fine di evitare la sovrapposizione di agevolazioni in capo ai medesimi soggetti e per le medesime spese, il comma 8 dell’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”) prevede espressamente il divieto di cumulo con il credito d’imposta di cui al più volte menzionato articolo 65 del Decreto “Cura Italia” in riferimento ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo 2020 (cfr. circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, paragrafo 8).
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