AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 12 novembre 2020, n. 544
Articolo 1, commi 184-197, della Legge n.160 del 2019. Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Beni strumentali sopraindicati possa rientrare tra quelli indicati nell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società Alfa (di seguito l’istante) che opera nel settore edile con esercizio dell’attività di trasporto di merci su strada, (codice Ateco 49.41.00), ha chiesto alla scrivente un parere se l’acquisto di due beni strumentali- un’autobetoniera ed una betonpompa – possa rientrare nell’ambito oggettivo di cui all’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini della fruizione del relativo credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 184-197, della Legge n.160 del 2019 (Legge di bilancio 2020).
L’istante rappresenta che l’attività della società consiste nel caricare su mezzi propri il materiale presso il sito di produzione del committente per la successiva consegna presso i cantieri dei clienti mediante l’utilizzo di autobetoniere effettuando, quando necessario, anche il servizio di pompaggio mediante autopompa e betonpompa.
L’istante fa presente che i due beni strumentali oggetto dell’acquisto sono dotati di specifiche caratteristiche tecniche – per le quali si rinvia in dettaglio all’istanza del contribuente – che li renderebbero assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici. Ciò premesso, l’istante chiede se l’acquisto del bene strumentale sopraindicato possa rientrare tra quelli indicati nell’Allegato A della citata legge di bilancio 2017 ai fini della fruizione dei benefici del credito d’imposta secondo il modello “Industria 4.0” di cui all’articolo 1 della Legge n. 160 del 2019 in premessa citato.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante non ha prospettato una propria soluzione interpretativa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito agli ulteriori requisiti per fruire della disciplina del cd. iperammortamento.
I commi 9 e seguenti dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2017 hanno introdotto la possibilità, per i soli titolari di reddito d’impresa, di maggiorare il costo di acquisizione, nella misura del 150 per cento (c.d. iper ammortamento), per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 settembre 2018 a determinate condizioni), che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”; si tratta di beni a elevatissima tecnologia, interconnessi, elencati nell’allegato A alla Legge di bilancio 2017.
Tale misura è stata prorogata con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018), che ha previsto la misura dell’iper ammortamento anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018,ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Da ultimo, con legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all’articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
La novellata disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce le previdenti disposizioni riguardanti il “super ammortamento” (Legge n. 208/2015, articolo 1, commi da 91 a 94) e l’ “iper ammortamento” (Legge n. 232/2016, articolo 1, commi da 8 ad 11), che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019.
La nuova disciplina prevede, in particolare, la concessione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, con i requisiti e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Riguardo all’ambito oggettivo, il comma 189, dell’articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, prevede che: ” Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro”.
In ogni caso, sui predetti aspetti rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Con riferimento al caso in esame, i dubbi rappresentati dall’istante attengono all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione e, quindi, la riconducibilità dei beni, per i quali si vuole fruire dei benefici, tra quelli indicati nel richiamato Allegato A.
Nella fattispecie in esame, risultando prodromica alla soluzione del quesito interpretativo posto dall’istante la questione che riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della citata misura agevolativa, con nota prot. RU n. … del …, la scrivente ha richiesto il parere al competente Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). A tale richiesta, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del citato Ministero ha espresso, con nota prot. RU … del …, il seguente parere: «Il quesito posto riguarda l’applicabilità del credito d’imposta nella misura del 40 per cento prevista dal comma 189 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019 agli investimenti aventi ad oggetto: “…due nuovi mezzi, nello specifico n. 1 autobetoniera ed una betonpompa…”.
Ad avviso della società istante, i “mezzi” su indicati “…sarebbero equipaggiati di quanto necessario a far rispettare la modalità 5+2…” e, in quanto tali, integralmente ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 che definisce l’ambito applicativo del citato comma 189 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019. Nello specifico, la società istante ritiene che i beni oggetto d’investimento siano riconducibili alla voce punto elenco 11 del primo gruppo di detto allegato A, concernente: “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)”.
Al riguardo, in coerenza con quanto chiarito nella circolare Agenzia Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017, riferita alla precedente disciplina dell’iper ammortamento, ma i cui criteri generali devono considerarsi valevoli anche agli effetti del nuovo credito d’imposta, si precisa che il citato comma 189 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 può applicarsi agli investimenti descritti dalla società istante limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di “macchina” ai sensi della c.d. “Direttiva Macchine” (“Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)”); vale a dire, nel caso di specie, al costo riferibile all’insieme delle componenti ed attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di carico e scarico dei materiali di impiego dell’attività edilizia (calcestruzzo preconfezionato) e che, inoltre, possono completare, anche durante il loro spostamento su mezzi di trasporto, il ciclo produttivo del calcestruzzo.
A questi effetti, peraltro, non è comunque di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come “veicolo” ai sensi della definizione di cui alla Direttiva 46/2007/CE2 (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di “omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”) – nella quale è stata rifusa la precedente direttiva 70/156/CE – e che, in quanto tale, come chiarito nella citata circolare Agenzia Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017 (vedasi, in particolare, la parte terza, paragrafo 11, punto elenco 11), escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa.
Ciò precisato, si ricorda che l’applicazione del credito d’imposta nella misura del 40 per cento prevista dal richiamato comma 189 è comunque subordinata alla verifica in concreto del rispetto dei 5+2 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 193 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, l’impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a 300.000,00 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante».
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