AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 aprile 2021, n. 265
Articolo 1, commi da 184 a 197 legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi: trattrici agricole con il relativo equipaggiamento hardware e software
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il signor … (di seguito anche “istante”), operante nel settore dell’agricoltura con esercizio dell’attività di allevamento, dichiara di volere acquistare due trattrici agricole e un carro-botte, con il relativo equipaggiamento hardware e software necessario per la gestione, trasmissione ed elaborazione dei dati al sistema aziendale, come risulta dalle dichiarazioni rilasciate dai rispettivi venditori.
L’istante al fine di fornire maggiori dettagli delle caratteristiche dei beni oggetto di interpello allega:
“1. Contabilità 4.0 mezzi agricoli Sac
2. Dichiarazione …
3. Brochure ….
4. Preventivo ….”.
Tanto premesso, con il presente interpello, l’istante chiede di sapere se i mezzi d’opera sopra elencati possano rientrare nell’ambito oggetto della disciplina agevolativa prevista di cui all’allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che le macchine operatrici oggetto del futuro acquisto, possiedono caratteristiche tecniche tali da essere incluse nell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e s.m.i. e in quanto facenti parte:
“Allegato A
– Linea di azione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”
– Gruppo 11 “Macchine anche motrici e operatrici” (ad esempio macchine per l’agricoltura 4.0, trattrici e macchine agricole portate, trainate e semoventi che consentono la lavorazione di precisione in campo grazie all’utilizzo dell’elettronica, sensori e gestione computerizzata delle logiche di controllo, inclusi dispositivi e macchine di supporto quali sensori in campo, stazioni meteo e droni)”.
Al riguardo, l’istante evidenzia che:
“Le macchine soddisfano i seguenti requisiti obbligatori:
– Controllo per mezzo di Monitor – controllo funzioni macchina, guida satellitare, documentazione agronomica;
– Interconnessione ai sistemi informatici aziendali;
– Integrazione automatizzata con possibilità di controllo in tempo reale;
– Interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva;
– interconnessione e programmazione con possibilità della macchina di inviare dati e di riceverne da un programma esterno alla macchina mediante una totale integrazione tra l’elettronica della trattrice e il portale …. e in particolare ricevere dati macchina e agronomici, gestire e organizzare report di dati, inviare set-up di lavoro dedicati;
– rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro in riferimento al D.lgs. 81/08″.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito agli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente per fruire della disciplina agevolativa in argomento.
I commi 9 e seguenti dell’articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) hanno introdotto la possibilità, per i soli titolari di reddito d’impresa, di maggiorare il costo di acquisizione, nella misura del 150 per cento (cd. iper ammortamento), per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 settembre 2018 a determinate condizioni), che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”; si tratta di beni a elevatissima tecnologia, interconnessi, elencati nell’allegato A alla Legge di bilancio 2017.
Tale misura è stata prorogata con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018), che ha previsto la misura dell’iper ammortamento anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Da ultimo, con legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all’articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
La novellata disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce le previdenti disposizioni riguardanti il “super ammortamento” (Legge n. 208/2015, articolo 1, commi da 91 a 94) e l’ “iper ammortamento” (Legge n. 232/2016, articolo 1, commi da 8 ad 11), che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019.
La nuova disciplina prevede, in particolare, la concessione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, con i requisiti e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Riguardo all’ambito oggettivo, il comma 189, dell’articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, prevede che: “Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro”.
In ogni caso, anche sui predetti aspetti, rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Con riferimento al caso in esame, i dubbi rappresentati dall’istante attengono all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione e, quindi, la riconducibilità dei beni, per i quali si vuole fruire dei benefici, tra quelli indicati nel richiamato Allegato A.
Al riguardo si rappresenta che il paragrafo 6.1.2 della circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 – rubricata “Industria 4.0 – Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento” – ha chiarito che “le indagini riguardanti la effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all’iperammortamento (elencate analiticamente nel richiamato allegato A) comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo economico”.
Tanto premesso, in relazione alla riconducibilità di beni richiamati nell’istanza all’allegato a della Legge n. 232 del 2016, la scrivente, conformemente alle indicazioni contenute nella citata circolare n. 4/E del 2017, ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) di fornire le valutazioni di natura tecnica in merito, con nota prot. RU n. …. del …..
A tale richiesta, la Direzione Generale per la politica industriale la competitività e le PMI del citato Ministero ha espresso, con nota prot. RU n. ….del …, il seguente parere: “Si fa riferimento alla richiesta di parere tecnico formulata da codesta Direzione Centrale (vs. prot. … del ….) in relazione all’interpello in materia di incentivi fiscali previsti per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma ‘4.0’, presentato dalla società ‘ALFA’, impresa operante nel settore dell’agricoltura, con esercizio dell’attività di allevamento.
Le questioni oggetto d’interpello attengono alla classificazione nell’ambito dell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, di talune macchine operatrici (due trattrici e un carro botte) da impiegare nell’ambito del processo di produzione. In particolare, per quanto riguarda le trattrici, viene evidenziato che i beni risultano caratterizzati dalle seguenti tecnologie: ‘Y: Tecnologia che ci permette la visualizzazione dei dati macchina, parametri e posizione aggiornati in tempo reale tramite utilizzo della rete mobile. Tramite Y possiamo anche vedere i codici errore del … così che, se viene concesso l’accesso al concessionario, noi potremo gestire in tempo reale eventuali rotture e poter intervenire di conseguenza. Guida satellitare: sistema automatizzato di guida in campo. Ci permette di raccogliere e immagazzinare i dati della lavorazione che il … sta svolgendo così da avere dei parametri da poter inviare all’ufficio (così facendo garantiamo la bilateralità della comunicazione). X: tramite questa tecnologia possiamo trasmettere, gestire e inoltrare ordini di lavoro e dati tra ufficio e macchina. Il X è la semplice e sola tecnologia che gestisce il tutto”.
Per quanto riguarda il carro botte (macchina utilizzata per il trasporto, spandimento e interramento del liquame di terreno e per l’alimentazione di impianti biogas) viene evidenziato che lo stesso risulta equipaggiato con un sistema per la gestione, trasmissione ed elaborazione dati, costituito dai seguenti elementi: ‘1 SMARTBOX20 con PLUG Ingressi + CAN bus + Tastiera di emergenza 1 TREND SMART 14 TASTI 1 Kit di misura pressione e temperatura pneumatici su protocollo CAN Bus J1939 2 Pressostati olio 1 Sensore pressione olio SOFTWARE: – Applicativi embedded per radiocomando palmare e per la gestione del dispositivo programmabile a microprocessore a bordo del veicolo – Mobile App – Web App’.
Ad avviso della società istante, i beni oggetto d’investimento sono riconducibili alla voce punto elenco 11 del primo gruppo di beni del citato allegato A, concernente: ‘macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)’. In particolare, viene evidenziato, i beni ‘soddisfano i seguenti requisiti obbligatori: – Controllo per mezzo di Monitor controllo funzioni macchina, guida satellitare, documentazione agronomica. – Interconnessione ai sistemi informatici aziendali – Integrazione automatizzata con possibilità di controllo in tempo reale – Interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva; – interconnessione e programmazione con possibilità della macchina di inviare dati e di riceverne da un programma esterno alla macchina mediante una totale integrazione tra l’elettronica della trattrice e il portale … e in particolare: ricevere dati macchina e agronomici, gestire e organizzare report di dati, inviare set-up di lavoro dedicati – Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro; in riferimento al DLgs 81/08’.
Al riguardo, sulla base della documentazione inviata, si ritiene di poter condividere per entrambe le tipologie di beni la classificazione nell’ambito dell’allegato A proposta dalla società istante. In particolare, per quanto riguarda le due trattrici, si osserva che i requisiti di interconnessione e integrazione possono considerarsi soddisfatti attraverso l’implementazione dei componenti descritti nell’istanza, quali le tecnologie combinate Y, X, la guida satellitare e la piattaforma ….
Tuttavia, si osserva che, qualora nel caso di specie l’interconnessione e l’integrazione si ritengano soddisfatte attraverso la guida automatica/semiautomatica, in quanto opzione possibile (solo) per i beni di cui al punto 11 del gruppo 1, per tale caratteristica tecnologica devono essere rispettate le precisazioni contenute nella Circolare MiSE 177355 del 23/05/2018; nella quale è stato chiarito che i requisiti di interconnessione e di integrazione per le ‘macchine mobilì di cui al punto 11 possono essere soddisfatti ‘…mediante la guida automatica o semiautomatica qualora i sistemi di guida siano in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto”. A questo proposito, è anche il caso di ricordare che non soddisfano detta caratteristica quei sistemi che possono inibire esclusivamente l’accensione o lo spegnimento del mezzo; sistemi peraltro non idonei nemmeno a soddisfare il caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, nel caso in cui si intendesse soddisfare i requisiti ordinari di interconnessione e integrazione ove si faccia ricorso all’impiego di sistemi finalizzati all’acquisizione e/o memorizzazione delle posizioni geografiche mediante geolocalizzazione.
Per quanto riguarda il carro botte, si osserva che lo scambio dati bidirezionale, gestito attraverso un dispositivo mobile (smartphone) che, tramite la rete di telecomunicazione cellulare GSM (GPRS o EDGE), UMTS (HSPA), o LTE, consente lo scambio dati tra una piattaforma CLOUD, basata sui protocolli Internet TCP/IP e http, e il controller interconnesso al dispositivo mobile tramite tecnologia wireless (bluetooth, wifi, ecc.) e dotato di software in grado di acquisire i dati della macchina (pressione pneumatici, posizione saracinesche, pressione olio ammortizzatori, tensione batteria) e attuare comandi (apertura elettrovalvole), possa considerarsi configurazione idonea al soddisfacimento delle caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina agevolativa. Relativamente alla componente software, si ricorda che risulta ammissibile, quale parte integrante del bene, la componente “embedded” necessaria al funzionamento dello stesso. Restano invece potenzialmente agevolabili i software di sistema, di tipo “stand alone”, quando riconducibili ad uno dei punti di cui all’allegato B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, quali parrebbero essere i web tool descritti dall’istante nella soluzione prospettata.Ciò precisato, si ritiene opportuno, per completezza, aggiungere ulteriori chiarimenti in relazione al possibile uso combinato di macchina trattrice ed operatrice, nell’ambito del quale i ‘lavorì inerenti al processo di produzione dell’azienda agricola sono svolti dalle macchine operatrici che dalla trattrice in molti casi prelevano forza ed energia, portando l’assieme trattrice/operatrice a costituire un unico sistema (peraltro soggetto a configurazione variabile potendo la trattrice essere impiegata di volta in volta con differenti macchine operatrici ed attrezzature). La combinazione degli elementi trattrice/operatrice/i può in alcuni casi assumere una configurazione più simile ad una macchina (trattrice) con attrezzature (operatrici), dove i cosiddetti “5 + 2/3″ requisiti vengono soddisfatti dall’assieme. In questo caso le caratteristiche di interconnessione ed integrazione possono venire assolte dalla trattrice (secondo una delle possibili modalità alternative); mentre, lo scambio dati con le operatrici è affidato a comunicazioni per lo più di tipo seriale, basato su protocolli standardizzati”.
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