AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 18 del 13 gennaio 2023
Credito d’imposta per ”imprese gasivore” previsto dall’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Individuazione del settore di attività di cui all’allegato 1 al decreto del Ministero della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.p.A. (di seguito, la ”Società” o ”ALFA”) presenta un’istanza di interpello al fine di ottenere un parere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito all’applicazione dell’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (c.d. ”decreto Sostegni-ter”).
ALFA opera prevalentemente nel settore dei prodotti …. attraverso il marchio Beta e il marchio Gamma.
La Società è presente sul mercato sia in ambito commerciale, in quanto effettua operazioni di acquisto e rivendita di prodotti … , che nell’ambito della produzione, poiché effettua direttamente presso le proprie sedi la fabbricazione di alcuni dei predetti articoli.
Le due tipologie di attività (commerciale e produttiva) sono esercitate dalla Società attraverso diversi codici ATECO e, più precisamente, l’attività prevalente con il codice ATECO ”Z” e le ulteriori attività di produzione con i codici ATECO ”X” e ”Y”.
L’articolo 15.1 del decreto Sostegni-ter, introdotto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. ”decreto Aiuti”), riconosce ”alle imprese a forte consumo di gas naturale” (cosiddette ”gasivore”) ”un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, (…) per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici”.
Il comma 2 del medesimo articolo identifica le imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del beneficio fiscale in esame, facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, qualificando tali quelle imprese che contemporaneamente:
– operano in uno dei settori elencati nell’allegato l al medesimo decreto;
– nel primo trimestre solare dell’anno 2022 hanno consumato un quantitativo di gas naturale, per usi energetici, non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici,
– così come confermato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2022, n. 20/E, paragrafo 2.1.
Al fine di poter accedere al beneficio in esame, è richiesto, inoltre, che le imprese abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita all’ultimo trimestre 2021) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre dell’anno 2019.
Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, la richiamata norma prevede la concessione di un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel corso del primo trimestre del 2022.
Considerato che la Società opera sul mercato con diversi codici ATECO, il presente quesito viene posto ai fini del corretto inquadramento di ALFA nell’ambito delle ”imprese a forte consumo di gas naturale”, e ciò in funzione della fruizione del credito di imposta, di cui all’articolo 15.1 del decreto Sostegni-ter, previsto per quelle imprese qualificate come ”gasivore” con specifico riferimento al primo trimestre del periodo di imposta in corso (2022).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che, considerata la sua operatività in più di uno dei settori richiamati nell’allegato 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, possa usufruire del credito di imposta in argomento poiché nell’ambito delle attività produttive svolte risulta qualificabile come ”imprese a forte consumo di gas naturale” sia dal punto di vista formale che sostanziale.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per la fruizione del credito d’imposta in argomento, su cui la Società non ha formulato alcun dubbio interpretativo, asserendone la sussistenza, e in relazione ai quali, pertanto, rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Con l’istanza di interpello in esame, la Società pone un quesito di ordine interpretativo in ordine al credito d’imposta di cui all’articolo 15.1 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, rubricato «Estensione al primo trimestre dell’anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale».
L’articolo 15.1 del decreto Sostegni-ter, introdotto nel testo del decreto Sostegni-ter dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. ”decreto Aiuti”), prevede un credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddette ”gasivore”) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale nel primo trimestre 2022.
In particolare, il comma 1 dispone che: ”Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.
Il successivo comma 2 precisa l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in parola prevedendo che: ”Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell’8 gennaio 2022, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici”.
Il citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (di seguito, il ”decreto 541/2021”) stabilisce, in particolare, i criteri per l’individuazione delle imprese a forte consumo di gas naturale a cui sono applicabili in forma ridotta gli oneri generali del sistema del gas da corrispondere in tariffa.
L’articolo 3, comma 1, del decreto 541/2021 stabilisce che ”Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3), e che operano nei settori di cui all’allegato 1 al presente decreto”.
Per ”periodo di riferimento” si intende, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto 541/2021, per ciascun anno di competenza ”n”, anno di fruizione delle agevolazioni, il triennio che va da ”n4” a ”n2”, salvo che per le imprese di recente costituzione. La successiva lettera m) definisce tali le imprese costituite almeno nell’anno ”n1” rispetto all’anno di competenza ”n”, incluse le imprese costituite negli anni precedenti all’anno n1 la cui attività produttiva e l’associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno ”n1”.
Il predetto comma 2 dell’articolo 15.1 del decreto Sostegni-ter, pertanto, prevede che, per accedere al credito di imposta riconosciuto al comma 1, le imprese debbano:
– operare in uno dei settori, classificati per codice ATECO, di cui all’allegato 1 al decreto 541/2021;
– aver consumato, nel primo trimestre solare del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore a 0,25 GWh (ovvero 23.645,5 Smc, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. Tale dato si ricava applicando la misura del 25 per cento (ossia un quarto, corrispondente quindi ad un trimestre) al quantitativo annuale di consumo di gas indicato dal decreto 541/2021, pari a 1 Gwh (ossia 94.582 Smc/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc), per individuare, come riferito, le imprese a forte consumo di gas naturale a cui è riconosciuta una riduzione degli oneri generali del sistema del gas (di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto 541/2021).
Con la circolare n. 20/E del 16 giugno 2022 sono stati forniti chiarimenti in relazione al credito d’imposta qui in esame.
Tanto premesso, la Società chiede se è titolata ad accedere al credito d’imposta previsto relativamente all’acquisto di gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, tenuto conto che ALFA opera in settori classificati per codici ATECO differenti e non tutti tali codici ATECO rientrano tra quelli elencati nell’allegato 1 del decreto 541/2021.
In particolare, nel citato allegato non rientra il codice ATECO ”Z” relativo all’attività prevalente esercitata da ALFA, mentre rientrano i codici ATECO ”X” e ”Z”.
Come detto sopra, le imprese a forte consumo di gas naturale sono identificate (nel comma 2 dell’articolo 15.1 del decreto Sostegni-ter) facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. Il citato decreto assegna numerose funzioni all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (di seguito l”’Autorità”) in tema di regolazione attuativa del meccanismo di agevolazione alle imprese ”gasivore”. In tale contesto, l’Autorità con delibera del 2 novembre 2022, n. 541, ha approvato le disposizioni attuative (di seguito, il ”Provvedimento”) per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021.
Dall’articolo 5, comma 1, del Provvedimento, rubricato «Disposizioni in merito ai requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2021 (…)», emerge che ”Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 1 al decreto 21 dicembre 2021, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento”.
Nel merito, assumendo per corretto quanto rappresentato nell’istanza di interpello, l’assenza del codice ATECO ”Z” relativo all’attività prevalente esercitata da ALFA nell’elenco di cui all’allegato 1 del decreto 541/2021, non consente alla Società di poter usufruire del credito d’imposta di cui all’articolo 15.1 del decreto Sostegni-ter.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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