La Corte di Cassazione, sezione tributi, con la sentenza n. 27831 depositata il 12 dicembre 2013 intervenendo in tema di agevolazioni fiscali per nuove assunzioni ha statuito che l’ omissione della prescritta comunicazione alla ASL ed all’Ispettorato del Lavoro della nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione imposto (ratione temporis) dall’art.8, co. 11 del d.lgs. n.626/1994, pur essendo autonomamente sanzionabile, è motivo di legittima revoca delle agevolazioni relative all’incremento occupazionale di cui alla L. 388/2000.
La vicenda ha riguardato un impresa che aveva usufruito del credito di imposta per l’incremento occupazionale previsto dall’articolo 7 della legge n. 388/2000 ed a cui veniva notificato un provvedimento di recupero del credito d’imposta utilizzato. Tale provvedimento di recupero si fondava sulla mancata comunicazione alla ASL ed all’Ispettorato del Lavoro della nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione.
Il contribuente avverso tale atto proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che respingeva le doglianze del ricorrente. L’impresa impugnava la decisione del giudice di prime cure con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la sentenza di primo grado accogliendo l’appello del contribuente sul presupposto che i predetti adempimenti erano da ritenersi di natura formale (tale da non incidere sull’apprezzamento sostanziale delle altre condizioni) sia per l’assenza, nella normativa, di un termine perentorio di assolvimento, circostanza peraltro poi intervenuta a cura della società e perciò negando la sussistenza degli estremi della revoca ai sensi del co. 7 dell’art.7 l.cit.
Per la cassazione della sentenza di appello, il Fisco, proponeva ricorso, affidandosi a due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini ritengono fondato solo il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e nel contempo accolgono il ricorso incidentale del contribuente in merito alla violazione del principio di cooperazione di cui all’art.12, co.4, L. 27.7.2000, n.212 inerente al mancato rispetto del termine dei 60 giorni tra la notifica del PVC ed emissione dell’avviso di accertamen ed alla contraddittoria motivazione su tale punto. Per cui, i giudici supremi, cassano la sentenza impugnata e decidono nel merito annullando l’avviso di accertamento.
Per i giudici di legittimità l’art.7, co.5 della L. n.388 del 2000 pone, tra le condizioni di spettanza del credito d’imposta per incremento occupazionale, che i datori di lavori), nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, abbiano proceduto ad aumentare il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato purché, tra le altre, sia assolta la condizione di cui alla lettera d) del citato co.5: debbono risultare rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Le prescrizioni della legislazione sociale attinenti al d.lgs. n.626 del 1994, e corrispondenti all’oggetto della contestazione, concernono il funzionamento del servizio di prevenzione e protezione (art.8), per il quale (comma 11) il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servilo di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate: a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; c) il curriculum professionale. li pacifico che il recupero del credito d’imposta avvenne proprio per la mancata prova, oggetto di omessa produzione documentale da parte della società contribuente, dell’invio all’ASL ed all’Ispettorato di tale designazione, che fu invece attuata poco tempo dopo la redazione del p.v.c. e la notifica dell’avviso di recupero.
Ha quindi ritenuto il Collegio che l’affermazione della C.T.R., secondo cui l’accertata violazione sarebbe solo formale, perciò non comportando la revoca dell’agevolazione fiscale, in difetto delle condizioni a tale stregua fissate al co. 7 dell’art.7 della L. n.388 del 2000, non corrisponda alla ratio della disposizione, rivelando invece la lettura più corretta – volta a dare un senso ad entrambe le disposizioni senza rendere la seconda una specificazione parziale della prima – due ambiti distinti: mentre invero il co.5 dell’art. in esame indica le condizioni generali di spettanza del credito d’imposta, elencate come altrettanti requisiti di possesso congiunto da parte del datore di lavoro richiedente ed oggetto di un generale potere di controllo anche ex post della P.A., il co. 7 si limita ad enucleare non la simmetrica norma determinativa dei presupposti della revoca del beneficio ed avendo riguardo agli elementi positivi di cui all’anteriore co.5, bensì una autonoma situazione, suscettibile, se rinvenuta nei suoi dati di fatto, di fondare un’ulteriore e separata ragione di revoca.
Tale comma dispone infatti che qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni [Lit], alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. le agevolazioni sono revocate.
Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni. Il co.7 assolve dunque ad una funzione di chiusura della disciplina agevolatrice, mirando essa ad incentivare l’allargamento della base occupazionale (mediante il lavoro a tempo indeterminato) ma da parte di un’impresa che comunque, nel periodo di promuovimento lavoristico, sia rimasta immune da condotte assunte in violazione di disposizioni di presidio fiscale o contributivo o attinenti alla sicurezza o da pratiche antisindacali: si tratta di condizioni che non sembrano dover ricorrere in via cumulativa, bastando invece che anche solo una di esse sia accertata in via definitiva perché si formi il presupposto della revoca, sempre che la violazione non sia di tipo formale ed invece l’irrogazione sanzionatoria sia stata per somma superiore alla soglia riportata (avuto riguardo alle fattispecie di cui l’incipit della disposizione).
La norma, all’evidenza, si propone di mantenere sotto temporanea osservazione di meritevolezza in senso lato il datore di lavoro richiedente, così spiegandosi che le citate fattispecie debbono intervenire, come cause di revoca, all’interno dello stesso arco temporale di vigenza della agevolazione fiscale. La regola di cui al co.5, oltre a non riversarsi – come premesso – nel meccanismo della revoca di cui al co.7, esprime invece e semplicemente una più generale riferibilità alle condizioni di accesso al contributo, il cui difetto di per se integra una causa di revoca altrettanto generale, cioè posta alla stessa altezza dei descritti requisiti: se la P.A. scopre ad es. che i nuovi assunti hanno già avuto lo status di occupati con rapporto a tempo indeterminato e nei 24 mesi anteriori, essa deve innescare gli atti di ripresa, senza che si ponga alcuna questione di violazione non formale quale ulteriore condizione cui far dipendere il recupero dell’agevolazione.
La comunicazione alla ASL e all’Ispettorato del lavoro della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quale oggetto di una specifica obbligazione a carico del datore di lavoro, ai sensi dell’art.8, co. 11 d.lgs. n.626/1994, è peraltro inquadrata dall’art.89, co. 3, del d.lgs. cit., alla stregua di una contravvenzione, per la quale datore di lavoro e dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni [Lit], a riprova ulteriore, anche in un’ipotizzata lettura estensiva del requisito della formalità della violazione, che è confutabile la tesi che vorrebbe ascrivere tale sostanziale illecito ad un alveo di irregolarità tipizzabili nel novero di quelle solo formali, cioè non incidenti sul funzionamento sostanziale delle tutele e delle protezioni sulla sicurezza e la salute perseguite dal complesso legislativo n. 626. L’autonomia delle due fattispecie di cui ai co. 5 e 7 dell’art.7 L. n.388/2000 giustifica pertanto la reiezione del terzo e quarto motivo del ricorso incidentale: sia in quanto trova applicazione alla fattispecie il comma 5 e non il comma 7 dell’art. 7 cit. (avendo operato la P.A. esercitando un generale potere di controllo sulle condizioni oggettive e soggettive di fruibilità del credito d’imposta, , sia perché, in ogni caso, risultano prive di fondamento, per difetto di apprezzabile supporto normativo, tanto la tesi che subordina la revoca del credito d’imposta alla ricorrenza del requisito aggiunto dato da un provvedimento giudiziale repressivo della condotta antisindacale (che è invece e semmai autonomo elemento di revoca), quanto la tesi che esige che la commissione della violazione ex d.lgs. n.626/1994 si sia data nel periodo di operatività delle agevolazioni (cioè nell’arco di tempo per il quale esse sono domandate), mentre una diretta infrazione del co.5 lett.d) attiene ad un difetto di condizione verificabile al momento della richiesta dell’agevolazione stessa o comunque tale, se accertato dopo, da attivare il procedimento di revoca.
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