MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 16 giugno 2025
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Apertura piattaforma informatica prenotazione risorse 2,2 miliardi
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente provvedimento individua, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto direttoriale 15 maggio 2025 del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy, i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare il modello di comunicazione di cui al citato decreto, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).
Art. 2
(Termini e modalità di presentazione)
1. Il modello di comunicazione di cui al decreto direttoriale 15 maggio 2025 del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy, può essere presentato a decorrere dalle ore 14:00 del giorno 17 giugno 2025, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.
Art. 3
(Modifiche del decreto direttoriale 15 maggio 2025)
1. Al decreto direttoriale 15 maggio 2025 del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1, comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Con successivo decreto del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le piccole e medie imprese e il made in Italy, sono individuati i termini a decorrere dai quali il modello di cui al presente decreto è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).»;
b) l’articolo 2, comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Entro 30 giorni dall’invio del modello di comunicazione in via preventiva, l’impresa trasmette nuovamente il modello in via preventiva con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione. In caso di indisponibilità di risorse, i 30 giorni decorrono dalla data della comunicazione del GSE di cui all’art. 2, comma 9, del presente decreto. Fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione di cui al presente comma, per i beni oggetto di leasing finanziario il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di cui al periodo precedente si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.»;
c) l’articolo 2, comma 6, è sostituito dal seguente:
«6. Per le imprese che, alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno comunicato tramite il modello di cui all’allegato 1 al decreto direttoriale 24 aprile 2024, investimenti di cui al comma 446 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in via preventiva ovvero di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data individuata dal decreto direttoriale di cui all’articolo 1, comma 3, trasmettano il modello di comunicazione di cui al presente decreto in via preventiva, ovvero di completamento, fermo restando che occorrerà adempiere anche a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo entro i tempi ivi indicati. Le imprese di cui al periodo precedente, che non adempiono alle indicazioni di cui al presente comma entro il termine ivi previsto, devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della nuova comunicazione in via preventiva.»;
d) l’articolo 2, comma 7, è sostituito dal seguente:
«7. Il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione di cui al presente decreto, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, con l’indicazione del credito d’imposta prenotato ovvero dell’indisponibilità delle risorse di cui al citato comma 446.»;
e) l’articolo 2, comma 9, è sostituito dal seguente:
«9. Nel caso di indisponibilità anche parziale delle risorse di cui al citato comma 446, le comunicazioni di cui al presente decreto si intendono in ogni caso trasmesse. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 2.»;
f) l’allegato 1 è sostituito dall’allegato al presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it).
Allegato
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