AGENZIA delle ENTRATE – Principio di diritto n. 4 del 17 gennaio 2023
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Momento di effettuazione dell’investimento – Articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178 del 2020
Con le circolari n. 4/E del 30 marzo 2017 e n. 9/E del 23 luglio 2021 sono stati forniti chiarimenti, tra le altre cose, sulla corretta imputazione temporale ai fini dell’iperammortamento e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi dei costi relativi ad investimenti cc.dd. ”4.0”.
Al riguardo, sono state chieste alla scrivente ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi 1051-1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ulteriori precisazioni sul momento di effettuazione dell’investimento nelle ipotesi in cui i contratti prevedono che la prestazione del venditore non si esaurisca con il semplice trasferimento del bene mobile compravenduto, ma comprenda anche tutta una serie di attività ”ulteriori” (ad esempio trasporto, assemblaggio, installazione, ecc.).
Coerentemente ai chiarimenti forniti con le predette circolari, si ribadisce che il momento di effettuazione dell’investimento va individuato alla luce degli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo le regole previste dall’articolo 109 del TUIR; pertanto, per i beni mobili:
– l’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; non si deve tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà;
– laddove dalle previsioni contrattuali non si evinca esplicitamente la data del trasferimento della proprietà, si dovrà valutare caso per caso se la volontà delle parti del contratto sia stata quella di privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure il completo adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore.
L’analisi degli specifici elementi che connotano la singola fattispecie (rectius, delle puntuali clausole contrattuali che regolano gli investimenti) trascende il perimetro applicativo dell’interpello, che, conformemente alla sua ratio, consiste nel fornire chiarimenti interpretativi di carattere generale riferibili alla portata delle norme tributarie invocate e sulla loro applicazione al caso concreto, così da orientare il comportamento del contribuente nel caso specifico, ma non si traduce in un accertamento ”di fatto” del momento di effettuazione dell’investimento (attraverso l’appuramento del momento traslativo o costitutivo della proprietà e/o del diritto reale e dell’incidenza dell’adempimento delle ”ulteriori prestazioni” secondo la volontà contrattuale).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi, è onere del contribuente procedere ad una valutazione dei singoli contratti al fine di individuare, nel quadro dei principi sopra sanciti, la disciplina agevolativa applicabile al singolo investimento.
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