AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 47 del 17 gennaio 2023
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Noleggio temporaneo dei beni all’estero – Articolo 1, commi 1051–1063, della legge n. 178 del 2020
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società ALFA SPA (di seguito anche ”ALFA ITA”, ”Società” o ”Istante”) chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), per i costi relativi all’acquisto in leasing di taluni beni strumentali nuovi cc.dd. ”4.0”; in particolare, il dubbio dell’Istante riguarda il fatto che tali beni sono oggetto di noleggio a società estera appartenente al gruppo ALFA e sono da questa utilizzati per un periodo di sette/nove mesi presso una struttura produttiva (cantiere) situata al di fuori dell’Italia.
ALFA ITA fa presente di svolgere l’attività di costruzione di impianti per il settore …; nello specifico, la Società si occupa di tutti gli aspetti legati all’ingegneria, all’approvvigionamento, alla messa in servizio e alla costruzione di sistemi completi per il trasporto, il trattamento e la distribuzione di …, oltre che della realizzazione delle relative infrastrutture quali ad esempio strade, ponti, segnaletica, reti fognarie sotterranee.
Per gestire efficacemente i propri progetti su scala globale, ALFA ITA si serve di un considerevole parco macchinari, che viene costantemente rinnovato, integrato e potenziato al fine di migliorare le performance produttive e la sicurezza dei lavoratori impiegati nei cantieri.
I macchinari acquistati da ALFA ITA sono generalmente utilizzati presso strutture produttive rappresentate da ”cantieri”, situati ove devono essere realizzate le opere previste nel progetto; i cantieri, per loro caratteristiche intrinseche, hanno un carattere temporaneo, essendo allestiti e smantellati in funzione della costruzione delle opere previste nel progetto.
I macchinari non necessariamente vengono impiegati nel medesimo cantiere per tutta la durata della costruzione, essendo utilizzati solo per specifiche fasi dell’opera.
In tale prospettiva, nel corso dell’anno 2021 ALFA ITA ha acquistato, mediante contratti di leasing della durata di … mesi, n. … escavatori marca ”…”, modello ”…” (di seguito, i ”Macchinari”); trattasi di beni tecnologicamente avanzati, funzionali alla progressione tecnologica della Società in chiave ”Industria 4.0” in quanto dotati di PLC (”Programmable Logic Controller”), interconnessi ai sistemi informatici aziendali, con caricamento da remoto delle istruzioni e monitoraggio delle condizioni di lavoro.
L’entrata in funzione e l’interconnessione dei Macchinari al sistema informatico aziendale sono state perfezionate da ALFA ITA nei mesi di novembre e dicembre dell’anno 2021.
Sul piano produttivo, i Macchinari sono stati acquistati da ALFA ITA ai fini del loro utilizzo in Italia, presso una struttura produttiva della Società (cantiere) che avrebbe dovuto prendere forma tra la fine dell’anno 2021 e l’inizio dell’anno 2022 (di seguito, ”Cantiere Italiano”).
Per i motivi indicati nell’istanza di interpello e ulteriormente chiariti dall’Istante nella documentazione integrativa presentata, si sono verificati ritardi nella definizione dei progetti e dei relativi contratti riguardanti il Cantiere Italiano.
ALFA ITA ha constatato che, a causa di tali ritardi, non avrebbe potuto impiegare i Macchinari presso la struttura produttiva italiana per diversi mesi; i Macchinari, infatti, sarebbero rimasti inutilizzati fra la fine dell’anno 2021 e la prima metà dell’anno 2022, ossia fino alla data di inizio dei lavori nel Cantiere Italiano.
In considerazione del fatto che ALFA ITA opera in vari cantieri situati in diverse parti del mondo alcuni dei quali gestiti direttamente, tramite stabili organizzazioni appartenenti alla Società, e altri gestiti tramite società locali controllate e collegate e dato che il cantiere gestito dalla società controllata estera ALFA … (di seguito, ”ALFA EE”), impegnato nella costruzione di una … in … (di seguito, ”Cantiere Estero”), necessitava, per la specifica fase di lavorazione in corso di esecuzione, dei medesimi Macchinari acquistati da ALFA ITA per il Cantiere Italiano, l’Istante ha colto l’opportunità di utilizzare temporaneamente i Macchinari presso il cantiere appartenente alla predetta società estera (interamente controllata da ALFA ITA).
Pertanto, l’Istante ha stipulato un contratto di c.d. ”nolo a freddo”, sulla base del quale i Macchinari a seguito di trasporto all’estero effettuato nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 sono stati temporaneamente messi a disposizione della richiedente ALFA EE.
Il noleggio dei Macchinari all’estero si esplicherà per un periodo limitato di tempo di circa sette/nove mesi, dopodiché i mezzi rientreranno in Italia al fine di essere impiegati nel Cantiere Italiano della Società, il cui allestimento è previsto nei mesi di luglio/agosto 2022.
Il noleggio all’estero dei Macchinari da parte di ALFA ITA si rende opportuno al mero fine di non tenere inutilizzate le macchine a seguito del ritardo, per cause contingenti, nell’allestimento della struttura produttiva italiana.
Sul piano operativo, l’intera procedura di movimentazione dei mezzi (di uscita dall’Italia e di rientro in Italia) è coordinata e gestita dalla logistica della sede centrale italiana di ALFA ITA; i Macchinari risultano assicurati con l’apposita polizza ”…”,stipulata dalla Società con una compagnia assicurativa italiana.
Il funzionamento dei Macchinari durante il periodo di utilizzo all’estero è costantemente monitorato dalla sede centrale italiana di ALFA ITA, la quale, grazie all’interconnessione dei mezzi ai sistemi informatici aziendali, controlla la localizzazione, il funzionamento e l’operatività dei beni nel corso del loro impiego (i.e. ore lavorate, tempi di fermo macchina, ecc.).
In sintesi, la movimentazione dei Macchinari è tracciata da ALFA ITA mediante:
i) gli appositi registri interni tenuti dalla Società ai fini delle comunicazioni periodiche fornite alla compagnia assicurativa,
ii) la documentazione doganale predisposta durante le fasi di transito dei mezzi da e verso l’Italia,
iii) l’interconnessione al sistema informatico della sede centrale italiana.
Ad apposita domanda formulata dalla scrivente in sede di richiesta di documentazione integrativa, concernente il carattere di abitualità o occasionalità dell’attività di noleggio all’estero dei beni strumentali, la Società ha precisato quanto segue: ”… dagli anni …, l’acquisto e la gestione dei macchinari e delle attrezzature è effettuato dalla sede centrale italiana [ALFA ITA, NdR], con la conseguente messa a disposizione del cantiere che necessita dei medesimi. In caso di cantieri esteri detenuti da stabili organizzazioni o società estere la messa a disposizione avviene tramite contratti di noleggio. Pertanto, si può confermare che ALFA [ITA] esercita ordinariamente l’attività di noleggio di propri macchinari e attrezzature. … Nessun contratto di noleggio viene stipulato nel caso in cui i macchinari siano utilizzati presso cantieri italiani appartenenti alla Società, poiché ALFA [ITA] sul territorio italiano opera direttamente e non tramite società controllate. È politica di ALFA [ITA] non svolgere attività di noleggio nei confronti di società esterne al gruppo, in quanto tali società rappresentano dei concorrenti di ALFA [ITA] medesima. … i ricavi annuali derivanti dall’attività di noleggio dei macchinari all’estero nei periodi in esame [dal … al 2021, NdR] variano da un valore minimo di euro … circa a un valore massimo di euro … circa; l’incidenza annua dei ricavi derivanti dall’attività di noleggio dei macchinari all’estero rispetto ai ricavi della gestione caratteristica varia, in termini percentuali, da un valore minimo del …% a un valore massimo del …%. Il noleggio dei macchinari all’estero ha pertanto costituito nel corso degli anni un segmento di business pressoché costante, dovuto al fatto che la Società possiede un ingente parco macchinari al quale società del gruppo e stabili organizzazioni hanno fatto ricorso per eseguire i propri progetti …” (v. pag. … della documentazione integrativa presentata).
Tanto rappresentato, l’Istante chiede, posta la sussistenza di tutti i restanti requisiti formali e sostanziali stabiliti dalla normativa, se possa fruire del credito d’imposta in parola per i costi relativi all’acquisizione in leasing dei Macchinari, nonostante tali beni siano oggetto di noleggio a società estera appartenente al gruppo ALFA e siano da questa utilizzati per un periodo di sette/nove mesi presso una struttura produttiva (cantiere) situata al di fuori dell’Italia.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che il noleggio temporaneo dei Macchinari all’estero non costituisca una causa di esclusione o riduzione del credito d’imposta ”4.0” ai sensi dell’articolo 1, comma 1060, della legge n. 178 del 2020.
A supporto della propria tesi, la Società richiama le norme emanate nel tempo in materia di delocalizzazione dei beni strumentali ”4.0” e relativo ”recapture” dell’agevolazione fiscale.
Antecedentemente all’introduzione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito anche ”decreto dignità”), la disciplina del c.d. ”iperammortamento”, di cui all’articolo 1, commi 9-13, della legge n. 232 del 2016, non prevedeva alcuna causa di revoca del beneficio in caso di vendita o destinazione all’estero del bene agevolato avvenuta nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione; sicché l’unica penalizzazione possibile, al ricorrere di tali ipotesi, consisteva nella perdita del diritto di dedurre la maggiorazione relativa agli anni successivi.
Con l’entrata in vigore dell’articolo 7 del decreto dignità, per gli investimenti in beni ”4.0” effettuati decorrere dal 15 luglio 2018, in caso di vendita o destinazione a strutture produttive estere dei beni agevolati, l’impresa era obbligata a restituire il beneficio fruito, a meno che il bene dismesso non fosse tempestivamente sostituito con un altro bene agevolabile avente analoghe caratteristiche (v. la disciplina dei cc.dd. ”investimenti sostitutivi”, di cui all’articolo 1, commi 35-36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
La misura di recapture introdotta dall’articolo 7 del decreto dignità aveva il dichiarato intento di recuperare le agevolazioni fiscali ad imprese che, dopo aver usufruito del beneficio, avessero proceduto a trasferire la propria attività o il bene agevolato all’estero, così vanificando come precisato dalla relazione illustrativa al decreto la finalità della norma, volta a contribuire allo sviluppo del tessuto produttivo italiano attraverso il ricorso alla leva fiscale.
Il comma 4 dell’articolo in questione, integrato in sede di conversione del decreto dignità, prevedeva la neutralizzazione del meccanismo di recapture ogniqualvolta i beni agevolati fossero stati destinati, per loro stessa natura, all’utilizzo in più sedi produttive, potendo perciò essere oggetto di temporaneo utilizzo al di fuori del territorio dello Stato; ciò al fine di distinguere i casi di trasferimento permanente del bene agevolato all’estero, contrari alla ratio dell’agevolazione, dai casi di trasferimento temporaneo per esigenze di natura lavorativa, non contrari alla ratio dell’agevolazione (si pensi, in particolare, alle imprese di costruzione alle quali possono essere commissionate opere anche al di fuori del territorio nazionale).
La Società evidenzia che con l’evoluzione della disciplina fiscale relativa ai beni ”4.0”, avutasi con il passaggio dal ”vecchio” iperammortamento al ”nuovo” credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (di cui all’articolo 1, commi 184-197 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’articolo 1, commi 1051-1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.mm.ii.), le previgenti disposizioni in materia di recupero dell’agevolazione sono state mantenute sul piano contenutistico.
In particolare, per quanto qui di interesse, nell’articolo 1, comma 1060, della legge di bilancio 2021 è stato confermato il meccanismo di recapture del beneficio in caso di cessione a titolo oneroso o di destinazione dei beni agevolati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto.
È stato altresì previsto che i beni agevolati debbano essere mantenuti dall’impresa fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione del bene (c.d. ”periodo di sorveglianza”).
In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni, l’importo del credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere ”restituito”, salvo sostituzione del bene con un altro avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
L’Istante richiama anche la risposta ad interpello n. 14 del 24 gennaio 2020, in materia di iperammortamento, nella quale è stato precisato che l’espressione ”destinazione a strutture produttive situate all’estero” requisito normativo per l’esclusione/recupero dell’agevolazione rappresenta un sinonimo di ”delocalizzazione” (cfr. circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, par. 2.3) e che la ratio del meccanismo di recupero dell’agevolazione, nell’ipotesi di violazione del vincolo di territorialità, è quella di ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, sotto forma di maggior ammortamento del bene, in assenza di contributo, da parte del bene stesso, al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata in Italia titolare dello stesso.
Posta la sopra richiamata cornice normativa e di prassi, nel caso di specie, ad avviso dell’Istante, non si configura un’ipotesi di esclusione e/o riduzione del credito d’imposta, dal momento che:
i) i beni oggetto del beneficio, nel caso di specie, non risultano destinati stabilmente a strutture produttive estere (e perciò ”delocalizzati”) in quanto sono noleggiati per un periodo limitato di tempo (variabile da sette a nove mesi) al solo fine di garantire un ritorno economico a ALFA ITA nel periodo di inattività produttiva nel Cantiere Italiano dovuta a ragioni contingenti, conseguenti al ritardo nella definizione dei progetti. L’ingente costo sostenuto per l’acquisto dei Macchinari, in un’ottica di mera economicità, porta infatti ALFA ITA a tenere impiegati quanto più possibile tali mezzi. Ad eccezione dell’arco temporale limitato in cui i Macchinari saranno impiegati all’estero, questi saranno stabilmente utilizzati in Italia; peraltro, anche in quel lasso di tempo circoscritto in cui saranno impiegati fuori dai confini nazionali, i mezzi non cesseranno di ”contribuire” al sistema Paese, in quanto garantiranno ricavi e introiti fiscali in Italia, anziché rimanere inutilizzati nel parcheggio della Società;
ii) grazie alla tecnologia ”4.0” e all’interconnessione dei Macchinari con i sistemi informatici aziendali, questi non cessano di appartenere alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, gestionale e economico, essendo costantemente monitorati e controllati da ALFA ITA da remoto, anche nel periodo in cui saranno utilizzati presso il Cantiere Estero, e facendo conseguire alla Società ricavi che confluiranno nel reddito della medesima.
Le suddette circostanze fanno sì che la Società, nel concedere i beni a noleggio, non stia operando una delocalizzazione degli stessi, contraria alla ratio ispiratrice del credito d’imposta beni 4.0.
In conclusione, non verificandosi nel caso di specie una delocalizzazione dei beni agevolati, la Società ritiene possibile fruire del credito d’imposta 4.0 sui Macchinari, a decorrere dall’anno di interconnessione dei beni (i.e. 2021).
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda la verifica della sussistenza:
(i) dei requisiti tecnici richiesti dalla legge per i beni indicati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 e
(ii) di tutti gli altri presupposti di legge richiesti per il riconoscimento del beneficio fiscale; tali verifiche, infatti, esulano dal perimetro delle richieste formulato dal contribuente oltre che, presupponendo accertamenti di natura tecnica [specie in relazione alla condizione (i)], anche dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello.
Riguardo ai requisiti tecnici, infatti, si ricorda che con la circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020 sono stati forniti puntuali chiarimenti sulla gestione delle istanze di interpello aventi ad oggetto diverse misure agevolative (tra cui quella in argomento) che presuppongono l’espletamento di preliminari verifiche tecniche non di competenza dell’Agenzia delle entrate in ordine alla sussistenza dei requisiti che consentono di fruire del beneficio; in particolare è stato chiarito che, nell’ipotesi di mancata allegazione all’istanza di interpello del parere del competente organo tecnico in ordine alla riconducibilità dei beni tra quelli ammissibili alla agevolazione (come nel caso di specie), la risposta dell’Agenzia delle entrate verte soltanto sull’esame del quesito di carattere fiscale assumendo acriticamente gli elementi rappresentati dal contribuente in ordine ai profili di carattere tecnico (non fiscali).
Pertanto, coerentemente ai suddetti chiarimenti, il presente parere non comporta, per i beni oggetto dell’investimento in questione, alcun riconoscimento della sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dalla legge ai fini agevolativi; in relazione a tale profilo resta impregiudicata ogni facoltà di controllo dell’Agenzia, così come resta impregiudicata la facoltà dell’Istante di richiedere un eventuale parere tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy).
Ciò premesso, riguardo alle questioni prospettate dalla Società si osserva quanto segue.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all’articolo 1, commi da 184 a 197, ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal ”Piano Nazionale Impresa 4.0” mediante l’introduzione di un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi; per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, la predetta legge di bilancio ha previsto che si assuma il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
La predetta disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, ha sostituito le previgenti disposizioni riguardanti il ”super ammortamento”, di cui all’articolo 1, commi 91-94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e l”’iperammortamento”, di cui all’articolo 1, commi 9-13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019 (ovvero entro il 31 dicembre 2020 in caso di ”prenotazione” intervenuta entro il 31 dicembre 2019).
Successivamente, prima la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e poi la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) hanno sostanzialmente prorogato, con alcune modifiche, il regime introdotto dalla legge n. 160 del 2019.
In particolare, per quanto qui rileva, il comma 1056 dell’articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 come modificato dall’articolo 3quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che ”Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro”.
Con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 sono state forniti chiarimenti in merito al credito d’imposta in questione ed in particolare ad alcuni aspetti che avevano formato oggetto di specifici quesiti.
Ai fini d’interesse, il comma 1060 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 dispone, in modo analogo a quanto disposto dal comma 193 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che ”Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi” (sottolineatura aggiunta).
In altri termini, definito un periodo di sorveglianza che va dal momento di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione del bene fino al 31 dicembre del secondo anno successivo, il meccanismo di recapture del credito d’imposta opera nelle ipotesi in cui i beni agevolabili siano oggetto di:
1) cessione a titolo oneroso;
2) destinazione a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto (c.d. ”delocalizzazione” all’estero).
Al riguardo si evidenzia che, come precisato nella risposta ad interpello n. 829 del 17 dicembre 2021, la ratio della disciplina e del relativo meccanismo di recupero dell’agevolazione, nell’ipotesi di violazione del vincolo di territorialità, è di ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, senza che il relativo bene abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene.
Ciò posto, nel caso oggetto dell’interpello in esame trattasi di beni che, per quanto descritto, per le loro caratteristiche funzionali, sono ordinariamente destinati ad essere utilizzati al di fuori della sede dell’Istante e, in particolare, nelle zone ove sono collocati i cantieri e, quindi, anche al di fuori del territorio nazionale.
In particolare, con l’istanza in esame la Società chiede un parere in relazione alla spettanza del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178 del 2020 nel caso in cui i beni agevolabili siano noleggiati dall’Istante alla controllata ALFA EE, che intende utilizzarli per eseguire lavori nel Cantiere Estero.
Al riguardo, alla luce di quanto rappresentato nell’istanza di interpello e nella documentazione integrativa presentata, nel peculiare caso prospettato dalla Società non sembra configurarsi un’ipotesi di delocalizzazione; ciò nel presupposto che si verifichino effettivamente le seguenti condizioni:
1) i beni agevolabili in questione devono appartenere alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e devono essere utilizzati nell’attività ordinariamente svolta dalla stessa; in altre parole, i beni devono mantenere un effettivo nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia;
2) l’utilizzo all’estero dei beni di cui trattasi non deve assumere una misura prevalente, in termini temporali e economici, rispetto al relativo utilizzo in Italia;
3) il canone di noleggio deve essere fissato al medesimo livello che sarebbe stato pattuito tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili;
4) il costo e il rischio dell’investimento devono essere totalmente a carico di ALFA ITA, senza che essi siano ribaltati in tutto o in parte, in maniera esplicita o implicita sul soggetto che utilizza il bene in base al contratto di noleggio.
La verifica concreta di tali condizioni implica una valutazione di fatto che esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello; su tali aspetti, quindi, resta impregiudicato il potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In conclusione, nell’effettivo rispetto delle modalità operative descritte in istanza e al ricorrere delle condizioni sopra evidenziate, si ritiene che, nel caso in esame, la Società possa fruire del credito d’imposta in esame, a partire dal periodo d’imposta 2021.
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