AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 aprile 2021, n. 286
Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Parere tecnico del Mi.S.E. in merito alla classificazione delle “casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante”
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società Alfa (di seguito “Alfa” o “istante”), operante nel settore della grande distribuzione organizzata, ha effettuato nel 2020 investimenti in ottica di trasformazione in chiave 4.0.
In particolare, gli investimenti consistono nell’acquisto di casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante da installare presso i punti vendita e interconnettere attraverso la rete informativa interna per lo scambio di informazioni con la direzione generale.
Le “casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante”, oggetto dell’investimento, sono beni che vengono utilizzati per il ricircolo delle banconote e il ricircolo delle monete migliorando la sicurezza e riducendo drasticamente i tempi delle operazioni di “cash handling” in fase di apertura e chiusura cassa, operazioni da ripetersi ad ogni inizio e fine turno da parte degli operatori di cassa. La cassaforte automatica consente ad ogni operatore di cassa di operare in maniera autonoma e sicura nel Back Office del punto vendita e, di conseguenza, al Manager del Punto vendita di avere più tempo a disposizione per le attività di supervisione. In merito all’interconnessione, il reparto Finanza e il reparto IT presso la Direzione Centrale di Alfa hanno accesso ad un portale che, con visualizzazioni diversificate per livelli di autorizzazione, permette in tempo reale di avere tutte le informazioni di tutte le casseforti installate presso i punti vendita. Il portale consente da remoto (Direzione Centrale), in particolare, di: (a) verificare in tempo reale quante monete e banconote per ogni taglio sono contenute nella cassaforte per creare i cassetti interfaccia per dare il resto e verificare quante banconote in numero e in ammontare sono contenute nel safebag; (b) monitorare tutte le operazioni che sono state fatte dai cassieri con la cassaforte in un determinato periodo di tempo selezionato. Tutto questo permette giornalmente di monitorare ogni cassaforte e di avere le informazioni in tempo reale atte a pianificare in modo centralizzato le attività di prelievo dei valori per il successivo trasporto in sala conta ed accreditamento in conto corrente oppure a pianificare l’approvvigionamento di monete (kit moneta) ai punti vendita per la gestione dei resti ai clienti.
Il medesimo processo eseguito senza cassaforte automatica sarebbe invece gestito manualmente tramite informazioni non tracciate in maniera automatizzata.
L’applicativo software del portale, che può essere gestito via web, offre un monitoraggio del contante anche all’interno del punto vendita ove vengono installate le casseforti automatiche. I dispositivi notificano al portale tutti gli eventi che verranno al tempo stesso inventariati. Il personale addetto alla gestione del punto vendita può così effettuare l’inventario di cassa in tempo reale, nonché analizzare report e statistiche sui flussi di cassa generati dal portale, in modo da efficientare il processo produttivo del punto vendita. È inoltre presente la funzione di notifica automatica di eventi via email.
Dopo aver descritto l’investimento, l’istante esplicita che oggetto del presente interpello è la verifica dell’ammissibilità della “cassaforte automatica per il deposito e ricircolo di denaro contante” al beneficio fiscale dell’iper ammortamento di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii. e al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., che ha sostituito l’agevolazione dell’iper ammortamento in merito ai medesimi investimenti, nonché quella della corretta individuazione della categoria di beni di cui all’allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 alla quale tali beni sono riconducili.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo la società istante, i descritti investimenti sarebbero classificabili nel secondo gruppo dell’allegato A – “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” – e, in particolare, riconducibili alla voce concernente “altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica”.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Con l’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), è stata introdotta l’agevolazione dell’iper ammortamento, consistente in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi compresi nell’allegato A alla medesima legge ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria.
Ai sensi del successivo comma 10, è stata introdotta altresì la possibilità di maggiorare – sempre ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e delle quote capitale dei canoni di leasing – il costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’allegato B alla medesima legge di bilancio 2017.
Detti incentivi sono stati oggetto di proroga e modifica ad opera sia delle leggi di bilancio relative alle annualità successive sia di altri veicoli normativi e, a decorrere dagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020, sono stati sostituiti con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ad opera dell’articolo 1, commi 185-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), anch’esso oggetto di proroga con modificazione da parte dell’articolo 1, commi 1051-1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
Come precisato nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, le indagini riguardanti l’effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all’iper ammortamento (elencate analiticamente nel richiamato allegato A) comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
Considerato che la richiesta di parere è pervenuta prima dei chiarimenti forniti con la circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020 – in merito ai profili di inammissibilità di istanze che hanno ad oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività/investimento nell’ambito applicativo di una disciplina agevolativa in quanto la relativa istruttoria involge competenze tecniche di carattere non fiscale proprie di altre amministrazioni, alle quali il contribuente può, in autonomia, fare espressa richiesta di parere tecnico – la scrivente ha provveduto ad acquisire il parere del competente Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Mi.S.E., dopo aver riportato la descrizione dell’investimento fatta in istanza e ricordato che per «la società istante, i descritti investimenti sarebbero classificabili nel secondo gruppo dell’allegato A – “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” – e, in particolare, riconducibili alla voce concernente “altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica”, senza distinzione tra la componente materiale e la componente immateriale (applicativo software)», ha precisato che è, invece, necessario nella fattispecie in esame, procedere «analizzando distintamente le componenti materiale e immateriale degli investimenti.
Per quanto riguarda la componente materiale», il Ministero «ritiene che le descritte casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante possano rientrare tra i beni strumentali (nuovi) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi di produzione di beni e/o servizi secondo il modello “Industria 4.0”. Tuttavia, ai fini della classificazione nell’ambito dell’allegato A, (…) in ragione della loro funzione nello specifico processo, le “casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante” in questione devono essere più correttamente ricompresse tra i beni di cui al punto 12 del primo gruppo dell’allegato A, concernente “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Si intendono, per esempio, magazzini automatici asserviti da traslo-elevatori o mini-loaders e software WMS per la gestione delle missioni in/out; i sistemi di selezionamento, prelievo e deposito automatico controllati da software di gestione e/o il controllo delle scorte e dei punti di riordino”. Conseguentemente, ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa (a seconda dei casi, iper ammortamento o credito d’imposta) dovranno essere soddisfatte le 5 + 2 di 3 caratteristiche tecnologiche». Per quanto riguarda la componente immateriale, la stessa viene qualificata «come software di sistema (e, quindi, non di tipo “embedded”)», con la conseguenza che «il software descritto possa essere classificato nell’ambito dell’allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016 e, in particolare, presentando funzionalità destinate a supportare aree operative e di processo, possa essere ricondotto alla voce punto elenco 9 di detto allegato B, concernente “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi”. In tal caso, pertanto, ai fini della fruizione del beneficio, sarà sufficiente soddisfare la sola caratteristica tecnologica dell’interconnessione».
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