AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 settembre 2020, n. 322
Articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. Credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA (di seguito, anche, la società o l’istante) con sede legale, amministrativa e unità locali (magazzini di cereali) localizzate nel comune di … (comune del c.d. “cratere sismico” di cui al D.L. 189/2016), ha chiesto alla scrivente chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina agevolativa del credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8.
Al riguardo, l’istante, che si occupa “di …”, rappresenta quanto segue.
La società, “al fine di potenziare la propria attività, aumentare l’efficienza del lavoro, migliorare la sicurezza dei dipendenti e per far sì che la società possa ottimizzare la movimentazione delle merci – anche in vista della prossima apertura di un nuovo punto vendita al dettaglio – … intende acquistare un nuovo carrello elevatore, del costo di circa Euro …, da utilizzare presso la propria sede di …”.
…
L’istante evidenzia che “il bene oggetto di investimento è caratterizzato dal requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa e dall’essere un bene di uso durevole atto ad essere impiegato come strumento di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa”.
Lo stesso bene “sarà utilizzato all’interno del magazzino centrale di …, struttura situata in un comune rientrante nel c.d. “cratere sismico” di cui all’allegato 2 del D.L. 189/2016″.
Tale investimento, che “contribuirà alla crescita della capacità operativa della struttura situata nel territorio agevolato”, potrà essere inteso come “‘progetto di investimento inizialè ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, in quanto trattasi di “ampliamento” e “ammodernamento” di una struttura esistente”.
Infine, la società evidenzia che il bene “rientrante nell’investimento sarà consegnato (eventualmente indipendenza di contratti di leasing) entro la data del 31/12/2020 e che tale bene è classificabile, secondo corretti principi contabili (OIC 16), come “Impianti e macchinario” (voce B.II.2 dello stato patrimoniale previsto dall’art. 2424 c.c.)”.
Per tale investimento la società intende presentare “la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del sisma del Centro-Italia ai sensi dell’art. 18-quater del D. Lgs. 9 febbraio 2017, n. 8, prorogato al 31-12-2020”.
Tanto premesso, la società chiede di sapere se, per tale investimento, potrà beneficiare del credito di imposta pari al 45% sull’importo investito, previsto dall’articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017, previa presentazione di domanda telematica.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che il progetto di investimento descritto verifichi tutti i requisiti per fruire del credito d’imposta per “gli investimenti nei comuni del sisma del Centro-Italia” previsti dagli articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge n. 208 del 2015 e articolo 18-quater, del decreto legge n. 8 del 2017.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto del presente parere né la corretta modalità di rilevazione contabile dei beni di per sé connaturate, oltre che alla natura degli stessi, anche alla loro concreta destinazione produttiva, né la sussistenza di un investimento iniziale, come definito dall’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che implicano valutazioni di ordine tecnico-fattuale estranee alle attività esercitabili in sede di interpello, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa qui in commento.
Ciò posto, si rileva che il quesito in esame implica una verifica delle modalità di contabilizzazione del bene descritto nell’istanza e della possibile classificazione dello stesso nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo dello stato patrimoniale. E tale valutazione, essendo di tipo tecnico-fattuale, non è esperibile in sede di interpello. Per quanto sopra esposto, in riferimento a suddetto quesito l’istanza proposta è da considerare inammissibile quale interpello ai sensi dell’articolo 11 legge n. 212 del 2000; conseguentemente, alla richiesta presentata non verrà fornita alcuna risposta nel merito della questione. Tuttavia, fermo restando i profili di inammissibilità sopra evidenziati, in ordine al quesito posto appare, comunque, opportuno rilevare quanto segue.
L’articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 nella versione attualmente vigente ha esteso, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 e del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.
Il comma 2 del richiamato articolo 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017, ha previsto che alla agevolazione in commento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015. In particolare, l’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, anche, “articolo 1”), modificato dall’articolo 7-quater del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2020 (cfr. articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di “beni strumentali nuovi”, vale a dire di “macchinari, impianti e attrezzature varie”, facenti parte di un “progetto di investimento iniziale” e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assististe delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (come individuate dalla “Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2014-2020”).
Sotto il profilo oggettivo, quindi, il comma 99 definisce “agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”.
La circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, paragrafo 3, ha precisato che risultano agevolabili gli investimenti – in macchinari, impianti e attrezzature varie – funzionali alla realizzazione di un progetto di investimento iniziale, relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punti 49 e 51, del regolamento citato).
La medesima circolare 34/E del 2016 ha altresì precisato che sono ammessi all’agevolazione i beni oggetto di investimento, strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta, ovvero che devono “essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa”.
L’agevolazione non spetta per gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”.
I beni agevolabili devono essere, poi, caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa; i beni, inoltre, devono soddisfare il requisito della novità, essendo esclusi dall’agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati. Ai fini della precisa individuazione dei beni agevolabili, indicati in maniera tassativa dalla norma (comma 99, articolo 1, Legge n. 208 del 2015), occorre fare riferimento alla corretta classificazione degli stessi in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e nel rispetto dei corretti principi contabili.
Secondo quanto disposto dall’articolo 2424 del codice civile, le immobilizzazioni materiali, da iscrivere alla classe B, sottoclasse II, dell’attivo dello stato patrimoniale, comprendono tra l’altro la voce 2) impianti e macchinario; In base al principio contabile nazionale OIC n. 16 “Immobilizzazioni materiali”: – alla voce B.II.2 “impianti e macchinario” vanno iscritti: 1) impianti generici (impianti non legati alla tipica attività della società – ad esempio, servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme); 2) impianti specifici (impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda); 3) altri impianti (ad esempio, forni e loro pertinenze); 4) macchinario automatico e macchinario non automatico (apparati in grado di svolgere da sé – automatico – ovvero con ausilio di persone – semiautomatico – determinate operazioni);
Tra le immobilizzazioni materiali – alla voce B.II.3 “attrezzature industriali e commerciali” trovano iscrizione: 1) attrezzature (strumenti, con uso manuale, necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso, ad esempio, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa); 2) attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d’usura; comprende convenzionalmente gli utensili.
Di conseguenza, considerato che la disposizione in commento ha carattere tassativo, restano esclusi dall’agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate nella norma agevolativa. La società istante, pertanto, nei limiti del perimetro giuridico e interpretativo delineato dalla scrivente, valuterà in concreto se gli investimenti che intende realizzare possano essere considerati “agevolabili”, nel senso sopra specificato, ai fini dell’accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater, del decreto legge n. 8 del 2017; fermo restando, ovviamente, la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina agevolativa in questione.
Tutto ciò premesso, la società dovrà valutare se in concreto il bene strumentale nuovo (astrattamente classificabile nella voce B.II.2) faccia parte di un “progetto di investimento iniziale”, come richiesto dalle sopracitate norme e dalla prassi in materia, per beneficiare dell’agevolazione in argomento, fermo restando, ovviamente, la presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme di riferimento.
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