MINISTERO dell’ UNIVERSITÀ e della RICERCA – Decreto ministeriale n. 1439 del 29 dicembre 2022
Credito d’imposta per le residenze universitarie
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto disciplina la procedura di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’art. 1-bis, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, così come introdotto dall’art. 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. I soggetti destinatari del credito d’imposta, di cui al precedente articolo, sono le imprese, gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e gli altri soggetti privati di cui all’art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse di cui alle procedure emanate in attuazione dell’art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.
2. Il credito d’imposta non si applica alle «imprese in difficoltà», così come definite dall’art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
Art. 3
Ammontare del contributo
1. La quota massima del credito d’imposta per ciascun soggetto è pari all’importo versato per ciascun anno di imposta a decorrere dal 2024 a titolo di imposta municipale propria di cui all’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del predetto art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.
Art. 4
Procedure di accesso
1. L’agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell’università e della ricerca, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, previsti dall’art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonchè dalle procedure adottate in attuazione di tale disposizione.
2. A tal fine, i soggetti di cui al precedente art. 2 provvedono a comunicare annualmente a decorrere dal 2024, entro venti giorni dal versamento a saldo dell’imposta municipale propria, al Ministero dell’università e della ricerca l’importo versato, allegando, altresì, la documentazione comprovante l’avvenuto versamento in acconto e a saldo.
3. L’istanza di accesso al contributo deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i seguenti dati:
a) elementi identificativi del soggetto beneficiario;
b) ammontare dell’IMU versata in acconto e a saldo;
c) ammontare del credito d’imposta richiesto.
4. Il Ministero comunica, con apposita circolare, le modalità operative di comunicazione e trasmissione della relativa documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Ricevute le istanze e verificati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il Ministero dell’università e della ricerca emana un decreto di individuazione dei soggetti beneficiari del credito d’imposta con i relativi importi, nel rispetto del limite di spesa, di cui al comma 11 dell’art. 1-bis della citata legge 14 novembre 2000, n. 338.
6. Il contributo è riconosciuto dal Ministero dell’università e della ricerca, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Art. 5
Utilizzo del contributo
1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
2. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo riconosciuto dal Ministero dell’università e della ricerca ai sensi del precedente art. 4, comma 5, pena lo scarto del modello F24.
3. Per i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l’utilizzazione in compensazione del credito d’imposta è, altresì, sospesa fino alla data dell’avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.
4. Le eventuali decisioni relative alla sospensione del credito, di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, saranno comunicate all’Agenzia delle entrate con le stesse modalità con cui viene trasmesso l’elenco iniziale dei beneficiari.
Art. 6
Controlli
1. Il Ministero dell’università e della ricerca esegue controlli anche a campione, al fine di accertare il rispetto degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari in relazione alla sana gestione finanziaria degli interventi, nonchè di individuare i casi di indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta.
2. In caso di accertata indebita fruizione, anche conseguente al verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 7, comma 1, il Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero dell’università e della ricerca, che previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.
4. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell’università e della ricerca l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d”imposta, con i relativi importi.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso e in materia di imposte sui redditi.
Art. 7
Cause di revoca del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta è revocato dal Ministero dell’università e della ricerca:
a) nel caso in cui venga accertata l’insussistenza o la decadenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto;
b) nel caso in cui venga accertata l’insussistenza o la decadenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalle procedure emanate in attuazione dell’art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, incluso il mancato conseguimento dei target PNRR previsti dall’intervento e la violazione del principio DNSH;
c) nel caso in cui la documentazione presentata ai sensi del presente decreto contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
d) in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.
2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito secondo quanto previsto dal presente decreto.
Art. 8
Cumulo
1. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili.
Art. 9
Registro nazionale aiuti di Stato
1. Il Ministero dell’università e della ricerca provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10
Disposizioni finanziarie e monitoraggio
1. Le risorse stanziate ai sensi dell’art. 1-bis, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, sono annualmente trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio», aperta presso la Banca d’Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24.
2. Ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d’imposta riconosciuto, il Ministero dell’università e della ricerca e l’Agenzia delle entrate concordano, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d’imposta a seguito di revoca o rideterminazione, anche in relazione agli adempimenti previsti dal PNRR.
Art. 11
Risorse finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto dal presente decreto si provvede nei limiti annui di spesa autorizzata dal comma 11 dell’art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, come modificato dall’art. 25, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Alle attività previste dal presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente avviso si rinvia a quanto previsto e disciplinato dall’art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, citato nel presente decreto.
3. L’attivazione dell’agevolazione potrà essere oggetto di un successivo avviso emanato dal Ministero dell’università e della ricerca.
4. L’efficacia delle misure di cui al presente decreto è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea del regime di aiuti codice identificativo CE SA.104699 (2022/PN), richiesta a cura del Ministero dell’università e della ricerca.
5. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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