La legge di stabilità del 2013 (legge n. 228/2012) con i commi 95 – 97 ha stabilito, con effetto dal 01 gennaio 2013, la erogazione di un credito d’imposta “alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo”.
Il Legislatore, dunque, con il citato intervento normativo, considerando il vuoto normativo collegato al limite temporale di efficacia del precedente intervento legislativo (il 31.12.2012 hanno perso efficacia le disposizioni, introdotte nel 2011, relative al credito d’imposta per chi effettua investimenti in ricerca e sviluppo) e consapevole del fondamentale ruolo che gli investimenti in ricerca e sviluppo assumono ai fini del mantenimento della competitività del sistema-Italia, ha previsto a decorrere dall’anno 2013 la concessione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Il credito d’imposta ante – 2013 – Sul tema, il precedente intervento del Legislatore, operato con l’art. 1, D.L. 70/2011, la cui efficacia si estendeva fino al 31.12.2012, prevedeva la concessione di un credito d’imposta per gli anni 2011 e 2012, “a favore delle imprese che finanziavano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca”.
Come si evince dal tenore letterale della norma, il credito d’imposta aveva per oggetto il finanziamento di investimenti in progetti di ricerca affidati ad Università ed Enti pubblici.
Il credito d’imposta post Legge di Stabilità per il 2013 – La nuova formulazione delle norme si differenziano, in quanto hanno per oggetto:
• investimenti in ricerca e sviluppo affidati a Università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca;
• investimenti in ricerca e sviluppo realizzati direttamente dalle imprese.
Nel definire l’ambito oggettivo della norma il Legislatore è stato accorto nel comprendere al suo interno non più il mero finanziamento dei progetti di ricerca da parte delle imprese, bensì gli investimenti in ricerca e sviluppo svolti direttamente della imprese.
Ambito soggettivo – Per ciò che riguarda la definizione dell’ambito soggettivo, il comma 96, articolo 1, della Legge di Stabilità per il 2013 fa riferimento alle “imprese e reti d’impresa”.
È da annotare tuttavia che il comma 95, articolo 1, della Legge di Stabilità per il 2013 dispone la concessione del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo “con particolare riferimento alle piccole e medie imprese”.
In sostanza, la lettura congiunta dei commi 95 e 96, articolo 1, della Legge di Stabilità per il 2013, definisce un ambito soggettivo assai ampio, privilegiando, in caso di scarsità di risorse finanziarie, le piccole e medie imprese.
Restano comunque da definire i criteri identificativi per le piccole e medie imprese.
Modalità applicative – Per la definizione delle modalità applicative, si rinvia a un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo economico.
In particolare, il comma 97 dispone che “il ministro dell’Economia e delle finanze e il ministro dello Sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2013 (29 Dicembre 2013), riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all’individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi di cui al comma 95 ai fini dell’adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo”.
Non resta dunque che attendere le procedure attuative del credito d’imposta a opera del ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, che dovrebbero vedere la luce entro la fine del mese di gennaio.
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