Ancora una volta la Corte di Cassazione interviene in tema di credito IVA non indicato nella dichiarazione dell’anno al quale si riferisce può essere fatto valere nella dichiarazione successiva. Lo hanno riconfermato con l’ordinanza n. 1962 del 25 gennaio 2017.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificata una cartella di pagamento per il recupero del credito IVA dell’anno precedente indicato nella dichiarazione dell’anno successivo a quello del credito. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria. I giudici di merito della CTR, annullavano la cartella, conformemente ai principi statuiti dalle SS. UU. con la sentenza n. 17757/2016, che aveva disconosciuto il credito IVA della società contribuente in ragione della omessa presentazione della dichiarazione, ancorchè i dati IVA fossero stati comunicati all’Ufficio sia in epoca precedente che con successiva dichiarazione integrativa del 28 febbraio 2007 – ha deciso in sintonia con i principi che sono stati in seguito confermati dalle Sezioni Unite.
I Giudici regionali hanno riconosciuto la possibilità del contribuente di dimostrare comunque, nel procedimento dallo stesso promosso contro la cartella di pagamento che ha disconosciuto l’esistenza di un credito IVA, che tale pretesa era stata portata a conoscenza dell’ufficio al di fuori della dichiarazione IVA.
L’Agenzia delle Entrate impugna la decisione dei giudici della CTR con ricorso in Cassazione.
Gli Ermellini respingono le doglianze dell’Amministrazione finanziaria evidenziando sul tema relativo all’onere della prova che il contribuente deve assolvere per giustificare, in assenza della dichiarazione, il diritto a detrazione del credito IVA. I giudici del palazzaccio nell’ordinanza in commento hanno richiamato il principio di diritto statuito dalle SS.UU. con sentenza sopra indicata riaffermando che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.
Per cui se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall’ordinamento interno, è onere dello stesso, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione (Cass. Sez.5, n. 11168 del 2014 e n. 18924 del 2015; conf. Cass. Sez. 6-5, n. 17815 del 2015). Ovverosia il contribuente deve dimostrare che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e titolare del diritto di detrarre l’imposta (Cass. Sez. 5, n. 7576 del 2015). Fatto ciò l’IVA può essere dedotta legittimamente.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 agosto 2020, n. 17043 - Per la "detrazione" Iva occorre, quindi, che il contribuente, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, fornisca la prova dell'esistenza contabile del credito non dichiarato,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 maggio 2021, n. 12490 - L'eccedenza di credito iva, formatasi in un anno in cui la dichiarazione annuale è stata omessa, possa esser computata in detrazione, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo anno…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 luglio 2020, n. 13698 - In tema di IVA, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d'imposta prevista dall'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, in caso di tardiva od omessa…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 ottobre 2019, n. 25288 - Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 15060 depositata il 12 maggio 2022 - Il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è…
- Corte di Cassazione sentenza n. 10290 depositata il 31 marzo 2022 - Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…