La Cassazione con l’ordinanza n. 10633 del 07 maggio 2013 è stata investita della controversia tra un contribuente che aveva chiesto il rimborso IVA ed IRAP relativo all’anno 2001, anno in cui il contribuente ha cessato l’attività, e l’Agenzia delle Entrate. Contro il diniego parziale della richiesta di rimborso dell’Agenzia delle Entrate il contribuente ricorreva in Commissione Tributaria Proinciale che emette la sentenza favorevole al contribuente. La Commisione Tributaria Regionale, adita dall’Amministrazione finanziaria, confermava la sentenza della CTP di Milano.
Avverso tale decisone l’agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del DLgs. n. 546/1992 e la violazione dell’art. 30 e 38-bis del DPR n. 633/1972.
I Giudici della Suprema Corte esaminano congiuntamente le doglianze dell’Agenzia delle Entrate decidendo che il ricorso è infondato. Le motivazioni che fanno giungere a talea conclusione, gli Ermellini, sono da rinvenire nella circostanza relativa al caso di cessazione dell’attività, il rimborso del credito Iva che risulti dalla dichiarazione annuale ex art. 30 co. 2 del DPR n. 633/72 potrà essere richiesto entro il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 Cc e non di quello biennale ex art. 21 co. 2 del D.Lgs. n. 546/92. Tale principio conferma l’orientamento prevalente sul punto della giurisprudenza di legittimità. Inoltre gli Ermellini precisano: esercitato il diritto di rimborso in sede di dichiarazione, la presentazione del modello VR rappresenta solo il presupposto per ottenere l’Iva in restituzione. Ma la mancata presentazione del modello entro il termine biennale non preclude il diritto di rimborso. Tale ultima tesi della Corte Suprema fa giustizia dell’orientamento sostenuto per molto tempo dall’Agenzia delle entrate che sosteneva la tassatività di termine biennale per la presentazione del modello VR.
I Giudici di legittimità peraltro rammentano, per quanto attiene le imprese cessate, che l’art. 30 del DPR n. 633/72“laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l’attività o che sono fallite, di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d’imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l’imposta assolta su acquisti e importazioni nel corso delle future operazioni imponibili”.
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