MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 27 giugno 2024
Crescita e rafforzamento confidi – Monitoraggio e controllo
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto e dell’allegato sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Ministero”: Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
b) “decreto 3 gennaio 2017”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 gennaio 2017;
c) “decreto 23 marzo 2017”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 23 marzo 2017;
d) “decreto 17 luglio 2017”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 luglio 2017;
e) “decreto 20 luglio 2017″: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 20 luglio 2017;
f) “decreto 22 dicembre 2017”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2017;
g) “decreto 7 febbraio 2019”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 7 febbraio 2019 del Ministero dello sviluppo economico;
h) “decreto 7 aprile 2021”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 aprile 2021;
i) “decreto 23 agosto 2022”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 23 agosto 2022;
j) “decreto 9 dicembre 2022”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2022;
k) “decreto 3 aprile 2024”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy del 3 aprile 2024;
l) “confidi”: i confidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
m) “contributo”: il contributo assegnato al confidi in attuazione delle previsioni dell’articolo 1, comma 54, della legge 147 del 2013;
n) “fondo rischi”: il fondo rischi costituito con il contributo assegnato ai confidi;
o) “operazioni di garanzia”: le operazioni di garanzia effettuate dal confidi ai sensi del decreto 3 gennaio 2017 e/o del decreto 17 luglio 2017 e/o del decreto 7 aprile 2021;
p) “operazioni di finanziamento”: le operazioni di finanziamento effettuate dal confidi ai sensi del decreto 9 dicembre 2022;
q) inadempimento”: il mancato pagamento di una o più rate previste del contratto di finanziamento in relazione alle operazioni di finanziamento;
r) “insolvenza”: il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento che ne abbia determinato la risoluzione in relazione alle operazioni di finanziamento;
s) “relazione di monitoraggio”: la relazione di cui all’articolo 11 del decreto 3 gennaio 2017, all’articolo 11, comma 2, del decreto 23 marzo 2017, al decreto 17 luglio 2017, all’articolo 7 del decreto 22 dicembre 2017, all’articolo 13 del decreto 7 aprile 2021, all’articolo 8 del decreto 23 agosto 2022 e all’articolo 4 del decreto 9 dicembre 2022, che i confidi sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero.
Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto 3 gennaio 2017, dall’articolo 11 del decreto 23 marzo 2017, dal decreto 17 luglio 2017, dall’articolo 7 del decreto 22 dicembre 2017, dall’articolo 13 del decreto 7 aprile 2021, dall’articolo 8 del decreto 23 agosto 2022 e dall’articolo 4 del decreto 9 dicembre 2022 definisce:
a) i contenuti e le modalità di presentazione al Ministero della relazione di monitoraggio;
b) le modalità di espletamento dell’attività di controllo avente ad oggetto la gestione da parte dei confidi delle risorse dei fondi rischi.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 3
(Attività di monitoraggio)
1. I Confidi a cui siano stati concessi ed erogati uno o più contributi sono tenuti, entro e non oltre il termine del 31 luglio di ogni anno, a trasmettere al Ministero la relazione di monitoraggio per il periodo di durata dei fondi rischi e per gli anni successivi fino alla completa definizione di tutte le posizioni finanziate e garantite.
2. La relazione di monitoraggio deve essere presentata utilizzando il modulo disponibile nella sezione “misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi” del sito internet del Ministero, il cui schema è riportato in allegato al presente decreto.
3. La relazione di monitoraggio, completa di tutti gli allegati in essa richiamati, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del confidi o da un procuratore speciale e deve essere inviata con le modalità indicate nella sezione “Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi” del sito internet del Ministero.
Art. 4
(Attività di controllo)
1. Il Ministero svolge attività di controllo sui confidi volta ad accertare che le risorse del fondo rischi siano utilizzate nel pieno rispetto di quanto previsto, a seconda dei casi, dal decreto 3 gennaio 2017, dal decreto 23 marzo 2017, dal decreto 17 luglio 2017, dal decreto 22 dicembre 2017, dal decreto 7 aprile 2021, dal decreto 23 agosto 2022, dal decreto 9 dicembre 2022, dal decreto 3 aprile 2024, dai decreti di concessione dei contributi e degli altri obblighi previsti dalla legge.
2. In particolare, sono sottoposti a controllo i dati e le dichiarazioni contenute nelle relazioni di monitoraggio e nei relativi allegati e l’ulteriore documentazione necessaria a comprovare il rispetto di tutta la normativa di riferimento.
Art. 5
(Modalità di campionamento)
1. I controlli di cui all’articolo 4 sono annuali ed effettuati a campione.
2. Il Ministero effettua controlli su un campione pari al 10% dei confidi a cui siano stati concessi ed erogati uno o più contributi.
3. I confidi assegnatari di più contributi sono conteggiati come una sola unità all’interno della popolazione di riferimento. In tale ipotesi, ai fini della soglia di rilevanza di cui al comma 6 sarà considerato il valore cumulato dei contributi assegnati.
4. Dalla popolazione di riferimento, sono esclusi ogni anno i confidi sottoposti a controllo nei due anni precedenti all’estrazione e i confidi sottoposti a provvedimento di revoca del contributo al momento dell’estrazione.
5. Il campione è estratto in modo casuale, prevedendo una percentuale di presenza dei confidi cui sono stati assegnati importi di contributi più rilevanti in termini quantitativi.
6. La soglia di rilevanza è determinata annualmente dal Ministero al fine di rendere il campione significativo.
7. Il Ministero può comunque procedere a controlli documentali e in loco nei confronti di confidi non rientranti nel campione nei casi in cui emergano elementi idonei ad incidere sulla corretta gestione del fondo rischi.
8. Per ciascun confidi estratto, il Ministero sottopone a verifica un campione pari al 5% delle operazioni di garanzia e delle operazioni di finanziamento concesse nell’anno di riferimento dell’ultima relazione di monitoraggio.
9. Qualora nell’anno di riferimento dell’ultima relazione di monitoraggio il confidi non abbia concesso nuove operazioni di garanzia o nuove operazioni di finanziamento, la numerosità del campione è pari al 5% delle operazioni di garanzia e delle operazioni di finanziamento concesse nell’ultimo anno in cui sono state concesse garanzie e finanziamenti.
10. Il campione di cui al comma 8 è estratto in modo casuale dalle seguenti popolazioni:
a) popolazione costituita da tutte le operazioni di garanzia e da tutte le operazioni di finanziamento concesse nell’ultimo anno;
b) popolazione costituita dalle operazioni di garanzia e dalle operazioni di finanziamento che hanno registrato nell’ultimo anno – rispettivamente – perdite liquidate o insolvenze.
11. Il 30% del campione è estratto dalla popolazione di cui alla lettera b) del comma 10.
12. Qualora nell’anno di riferimento dell’ultima relazione di monitoraggio il confidi non abbia liquidato perdite oppure registrato insolvenze, la popolazione di cui alla lettera b) del comma 10 è costituita dal totale delle operazioni di garanzia e delle operazioni di finanziamento che hanno registrato perdite liquidate o insolvenze dall’inizio dell’operatività del fondo rischi.
13. Qualora il numero complessivo di operazioni che abbiano registrato perdite liquidate o insolvenze non consenta il raggiungimento della percentuale di cui al comma 11, le restanti operazioni da sottoporre a controllo sono estratte dalla popolazione di cui alla lettera a) del comma 10.
14. Qualora nell’anno di riferimento dell’ultima relazione di monitoraggio il confidi non abbia concesso nuove operazioni di garanzia o nuove operazioni di finanziamento, la popolazione di cui al comma 10, lettera a), è costituita dalle operazioni di garanzia e dalle operazioni di finanziamento complessivamente concesse dall’inizio dell’operatività del fondo rischi.
15. Nel caso in cui un confidi sia sottoposto a più controlli nel corso del periodo di durata del fondo rischi, dal campione di cui al comma 10 sono escluse le operazioni già oggetto di verifica.
16. La popolazione delle operazioni di garanzia e delle operazioni di finanziamento, di cui al campione costituito secondo quanto previsto dai commi da 10 a 15 non potrà in ogni caso superare il numero massimo di 1.000 operazioni, tenuto conto che la popolazione sarà costituita dalle operazioni che vanno dalle più recenti a quelle meno recenti.
17. Il Ministero può estendere l’attività di controllo ad una percentuale maggiore di operazioni nei casi di anomalie riscontrate sulle operazioni sottoposte a controllo.
18. Nel caso in cui i confidi estratti siano assegnatari di più contributi, le attività di verifica di cui al presente articolo viene effettuata per ciascun fondo rischi.
19. L’avvio dell’attività di controllo è comunicato dal Ministero a mezzo PEC al confidi con indicazione della documentazione da produrre.
20. Il Ministero può richiedere ai confidi, a mezzo PEC, integrazioni documentali e chiarimenti rispetto ai dati e alle informazioni riportati nella relazione di monitoraggio e alla documentazione richiesta ai sensi del precedente comma ed effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni presso i medesimi.
21. Gli esiti dell’attività di controllo sono comunicati a mezzo PEC dal Ministero al confidi.
22. Qualora dall’attività di controllo emerga che il confidi abbia rilasciato operazioni di garanzia non conformi, a seconda dei casi, alle disposizioni del decreto 3 gennaio 2017, del decreto 23 marzo 2017, del decreto 17 luglio 2017, del decreto 22 dicembre 2017, del decreto 7 aprile 2021, del decreto 23 agosto 2022 e dei decreti di concessione dei contributi, ferma restando la più grave sanzione della revoca nei casi previsti, il confidi è tenuto a svincolare dal fondi rischi l’importo degli accantonamenti operati a fronte delle garanzie non conformi e riaccreditare le perdite eventualmente già liquidate a fronte delle stesse, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte del Ministero.
23. Qualora dall’attività di controllo emerga che il confidi abbia rilasciato operazioni di finanziamento con modalità non conformi alle disposizioni del decreto 9 dicembre 2022, il confidi deve provvedere entro 30 giorni dalla data della contestazione del Ministero, a reintegrare il fondo rischi di un ammontare pari alla quota del finanziamento concesso e non ancora rimborsato.
24. Nel caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto 3 aprile 2024, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto stesso.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto 3 gennaio 2017, del decreto 23 marzo 2017, del decreto 20 luglio 2017, del decreto 17 luglio 2017, del decreto 22 dicembre 2017, del decreto 7 aprile 2021, del decreto 23 agosto 2022, del decreto 9 dicembre 2022 e del decreto 3 aprile 2024.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono le disposizioni del decreto 7 febbraio 2019 a decorrere dal periodo di monitoraggio relativo all’esercizio contabile che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
3. Il presente decreto è pubblicato nel sito web del Ministero e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegati