L’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative alle valute virtuali ha precisato, con la risoluzione n. 72/E del 2016 e l’interpello n. 788/2021, che nell’assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle stesse, la sentenza della Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, causa C-264/14.
I giudici unionali con la sentenza sopra indicata hanno precisato che tali operazioni rientrano tra le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE.
Per cui per l’Amministrazione finanziari ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.
Pertanto alla luce di tali conclusioni le valute virtuali sono oggetto di monitoraggio nel quadro RW. Le stesse istruzioni del modello della dichiarazione dei redditi, a partire dal periodo di imposta 2018, esplicitano tale obbligo di monitoraggio nel quadro RW.
Per cui l’equiparazione comporta la conseguenza che la detenzione di criptovalute, così come per le valute estere, fuori dal circuito degli intermediari residenti, debba essere dichiarato sul quadro RW del modello Redditi PF, dedicato al monitoraggio fiscale.
Sempre nell’interpello n. 788/2021 viene evidenziato che con ” riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, l’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
Nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) è stato precisato che il medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al
di fuori del circuito degli intermediari residenti.”
L’Agenzia delle Entrate con l’interpello 956-448/2022, in tema di remunerazione per attività di staking – cioè la “validazione diffusa” dei processi blockchain, ha affermato che non rientra nel monitoraggio fiscale, e pertanto non deve essere dichiarata come reddito estero nel Quadro RW, se il il conto online di appoggio (wallet) è detenuto presso una piattaforma gestita da una società italiana
Pertanto risulta necessario presentare la dichiarazione per le Criptovalute, prescindendo dalla realizzazione o meno di plusvalenze.
In riferimento a quanto concerne la compilazione del quadro RW del modello Redditi PF 2022 sulla base delle istruzioni del modello e della risposta a Interpello n. 788/2021 e previsto che, in caso di detenzione di criptovalute, oltre alle colonne che inquadrano la specifica posizione del contribuente in ragione del possesso e del valore delle criptovalute, saranno anche interessate:
- la colonna 3 “Codice individuazione bene”: inserire il codice 14 “Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”;
- la colonna 4 “Codice Stato estero”: non compilare, in quanto campo è definito “non obbligatorio” dalle istruzioni del modello, in caso di valute virtuali;
- la colonna 20 “Solo monitoraggio”: flaggare, in quanto la detenzione di criptovalute non rileva ai fini IVAFE.
In particolare si illustra di seguito come vanno compilate le varie celle:
- cella 1: indicare il VALORE 1 (indica la proprietà degli eth)
- cella 2: lasciare in bianco
- cella 3: indicare il VALORE 14 (indica altre attività estere di natura finanziaria e monete virtuali, specifico quindi anche nel caso di criptovalute)
- cella 4: lasciare in bianco
- cella 5: indicare il VALORE 100 (per indicare la quota di possesso)
- cella 6: indicare il VALORE 1 (valore di mercato)
- cella 7: indicare il VALORE INIZIALE (costo di acquisto)
- cella 8: indicare il VALORE FINALE che abbiamo in portafoglio
- cella 20: BARRARE CASELLA (indica che si presenta il quadro solo per il monitoraggio, senza la presenza di tassazione)
Sanzioni e ravvedimento operoso
Nei casi di omissione del quadro RW è prevista una sanzione compresa tra il 3% ed il 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati (art. 2, comma 5, DL 167/90). La sanzione è raddoppiata se l’investimento è detenuto in un Paese a fiscalità privilegiata. Le criptovalute, per loro caratteristica tecnica, non sono detenute in alcun Paese per cui non potrebbero essere considerate detenute in un paradiso.
In ogni caso al fine di valutare la natura paradisiaca dell’investimento dovrà aversi riguardo alla compilazione della colonna 4 relativa al paese estero.
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- Detenzione di valute virtuali in digital wallet con possesso di chiavi private- obblighi di monitoraggio - Risposta n. 788 del 24 novembre 2021 dell'Agenzia delle Entrate
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