FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 24 giugno 2020, n. 16
Crisi da covid-19: sospensione dei versamenti in autoliquidazione – Normativa, prassi e procedimenti
PREMESSA
- SOSPENSIONE VERSAMENTI IN AUTOLIQUIDAZIONE
1.1 SOSPENSIONI D.L. N. 18/2020
1.2 SOSPENSIONI D.L. N. 23/2020
1.3 SETTORE FLOROVIVAISTICO
- VERSAMENTO RITENUTE FISCALI NON OPERATE
- SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI PREMI ASSICURATIVI
3.1 SOSPENSIONE CONTRIBUTI INPS
3.2 UNIEMENS
3.3 AZIENDE AGRICOLE CON MANODOPERA
3.4 COMMITTENTI
3.5 INAIL
- SOSPENSIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA
4.1 CUMULO SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE
4.2 AVVISI BONARI AGENZIA DELLE ENTRATE
- VERSAMENTI DOVUTI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
- PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
PREMESSA
La presente circolare si propone di riepilogare e commentare i numerosi provvedimenti legislativi, di prassi e di natura procedimentale che il Legislatore e gli Enti competenti, quali Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Agente della Riscossione, hanno emanato, a partire al 23 febbraio 2020 fino al messaggio INPS del 17 giugno scorso, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19 e alla conseguente crisi economica che ha colpito tutto il Paese.
In particolare, sono state prese in esame le molteplici disposizioni relative alla sospensione dei versamenti in autoliquidazione delle imposte, che hanno interessato in modo diverso i vari comparti economici, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Inoltre, specifica attenzione viene dedicata alle sospensioni delle somme dovute a seguito degli atti di accertamento, conciliazioni, recupero crediti d’imposta, avvisi bonari e pignoramenti presso terzi dell’Agente della Riscossione.
- SOSPENSIONE VERSAMENTI IN AUTOLIQUIDAZIONE
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio, interviene sulle sospensioni dei versamenti fiscali, contributivi e previdenziali nonché dei premi assicurativi, disposte dagli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cd. decreto Cura Italia, e dall’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, noto come decreto Liquidità, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
La novità principale, contenuta negli articoli 126 e 127 del D.L. n. 34/2020, consiste nello spostamento dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 della scadenza entro la quale occorre procedere al versamento dei contributi sospesi.
I contribuenti, che hanno sospeso i versamenti ai sensi delle richiamate disposizioni (in dettaglio v. infra), potranno procedere al versamento, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione ovvero in quattro rate di pari importo, la prima delle quali da pagare entro il 16 settembre 2020.
1.1 Sospensioni D.L. n. 18/2020
L’articolo 127 del D.L. n. 34/2020 modifica gli articoli 61 e 62 del D.L. n. 18/2020.
Le modifiche riguardano l’articolo 61, che dispone la sospensione dei versamenti, per i mesi di marzo e aprile, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dell’IVA relativa al mese di marzo 2020, per alcuni contribuenti che svolgono attività in determinati settori considerati più colpiti economicamente dall’emergenza epidemiologica.
I soggetti interessati dalla sospensione sono:
– imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio, tour operator;
– federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche nonché gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
– gestori di teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco e biliardi;
– gestori di ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
– organizzatori di corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
– gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
– gestori di musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
– gestori di asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
– che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
– aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
– gestori di parchi divertimento o parchi tematici;
– gestori di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
– gestori di servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
– gestori di servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
– gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
– che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
– ONLUS di cui all’articolo 10, del D.Lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.
L’articolo 126, comma 3 del D.L. n. 34/2020 ha previsto che, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, individuate all’art. 61, comma 5 del D.L. n. 61/2020, le sospensioni si applicano fino al 30 giugno 2020.
Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, continua ad applicarsi l’articolo 1, comma 4, decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020, che ha disposto la sospensione dell’applicazione, per il mese di marzo, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, da parte dei sostituti d’imposta avente sede legale o operativa negli undici comuni della c.d. zona rossa (cfr. allegato 1 al D.P.C.M. 23 febbraio 2020).
Tali comuni – ricordiamo – sono:
– Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, in provincia di Lodi;
– Vò, in provincia di Padova.
L’articolo 62 disciplina la sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dell’IVA con scadenza dall’8 al 31 marzo 2020, per tutti i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente.
Sulle sospensioni disposte dal D.L. n. 18/2020, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020.
1.2 Sospensioni D.L. n. 23/2020
L’articolo 126 del D.L. n. 34/2020 interviene sulle sospensioni previste dall’articolo 18, commi dall’1 al 6, del D.L. n. 23/2020, relative ai versamenti dei mesi di aprile e maggio, per i seguenti soggetti:
– contribuenti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 50 milioni di euro che abbiano subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi, rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, di almeno il 33%;
– contribuenti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente superiori a 50 milioni di euro, la cui riduzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto al marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto all’aprile 2019, sia stata almeno del 50%;
– a prescindere dalla riduzione di fatturato, per tutti i contribuenti che hanno avviato la loro attività d’impresa, arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. La disposizione opera anche nei confronti degli enti non commerciali;
– enti del terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa;
– limitatamente all’IVA, per i contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti (NOTA 1), la sospensione opera a prescindere dai ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente, a condizione che abbiano subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi, rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto al marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto all’aprile 2019, di almeno il 33% (la differenza rispetto agli altri contribuenti è dunque l’irrilevanza dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente).
Sulle sospensioni disposte dal D.L. n. 23/2020, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020.
1.3 Settore florovivaistico
Non risulta, invece, ulteriormente prorogato il termine per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dell’IVA, sospese per le imprese del settore florovivaistico dall’art. 78, comma 2-quinquiesdecies, del D.L. n. 18/2020, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, dal 30 aprile al 15 luglio 2020.
Per tali imprese il versamento dei contributi sospesi dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2020, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio.
- VERSAMENTO RITENUTE FISCALI NON OPERATE
L’articolo 126, comma 2, del D.L. n. 34/2020 prevede che entro il 16 settembre 2020 dovranno essere effettuati altresì i versamenti relativi alle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 non subite da parte dei percipienti nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
Si tratta delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, non operate dal sostituto d’imposta nei confronti dei soggetti che hanno manifestato opzione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 23/2020.
Invero, la disposizione era originariamente prevista per il mese di marzo dall’art. 62, comma 7, del D.L. n. 18/2020 e successivamente è stata abrogata dall’articolo 19, comma 2, del D.L. n. 23/2020.
L’opzione in parola – ricordiamo – era consentita ai percipienti con ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 400 mila euro che, nel mese precedente, non avevano sostenuto spese per lavoro dipendente.
Tali soggetti dovevano rilasciare al sostituto una dichiarazione che i compensi o ricavi non sono soggetti a ritenuta fiscale per effetto dell’articolo 19, comma 2 del D.L. n. 23/2020.
Il versamento delle ritenute fiscali non operate (rectius: non subite), potranno essere effettuate dal percipiente in un’unica soluzione, senza sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020, ovvero in quattro rate mensili di pari importo a partire dalla predetta data.
- SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI PREMI ASSICURATIVI
Si è evidenziato che le sospensioni previste dagli articoli 61 e 62 del D.L. n. 18/2020 e dall’articolo 18 del D.L. n. 23/2020 riguardano anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi assicurativi (v. supra).
È utile ricordare a tal proposito qual sia il perimetro applicativo nonché le comunicazioni da effettuare agli enti.
La sospensione dei versamenti per effetto delle richiamate disposizioni, infatti, deve essere comunicata all’INPS e all’INAIL al fine di consentire agli enti di verificare la regolarità delle posizioni contributive ed assicurative dei contribuenti.
A tale scopo, entrambi gli Istituti hanno diffuso diversi documenti di prassi nei quali sono fornite le indicazioni sia per quanto concerne l’ambito di applicazione delle sospensioni, sia relativamente alle comunicazioni necessarie a seconda della tipologia di contribuente.
3.1 Sospensione contributi INPS
L’INPS è intervenuto con le circolari n. 37, 52, 59 del 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 64 del 28 maggio 2020 e diversi messaggi, alcuni dei quali sono richiamati infra.
Ricadono nella sospensione dei versamenti tutti i contributi previdenziali con scadenza nell’arco temporale interessato dalle diverse disposizioni richiamate in precedenza.
Sono compresi nella sospensione i versamenti relativi a:
– piani di rateazione concessi dall’Istituto;
– somme richieste con note di rettifica;
– atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza;
– quote di TFR da versare al fondo di tesoreria.
Sono altresì inclusi nella sospensione i versamenti delle quote di contributi a carico dei lavoratori trattenute dal datore di lavoro.
L’Istituto, dopo una prima posizione difforme, ha aderito a tale interpretazione a seguito della nota prot. 2839 del 20 marzo 2020 dell’Ufficio Legislativo del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr. da ultimo circolare INPS n. 64/2020) (NOTA 2).
È sospeso, inoltre, il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali.
Il citato termine di tre mesi, assegnato con l’atto di accertamento già notificato, riprende a decorrere alla cessazione del periodo di sospensione.
L’INPS ha poi chiarito che rientra nella sospensione anche il termine di decadenza di sei mesi per il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori previsto dall’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015 (cfr. circolare n. 64/2020).
3.2 UniEmens
L’INPS ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del flusso UniEmens, al fine di comunicare il diritto alla sospensione da parte dei contribuenti, istituendo appositi codici da inserire nelle denunce mensili, a seconda delle norme di riferimento delle singole sospensioni.
Le informazioni da indicare sono state fornite, in particolare, con le circolari n. 37, 52 e 64 del 2020 e con il messaggio n. 1754/2020.
Per far fronte alla tempistica di approvazione dei provvedimenti che hanno disposto la sospensione, nonché a quelli di diffusione delle istruzioni da parte dell’Istituto, il termine per fornire le informazioni nei flussi UniEmens dei mesi di febbraio e marzo 2020 è stato fissato al 20 maggio 2020 con messaggio INPS n. 1789 del 28 aprile 2020.
Di seguito i codici da utilizzare:
AZIENDE CON DIPENDENTI | |||
---|---|---|---|
Fonte della sospensione | Codice da utilizzare | Descrizione | Prassi INPS |
Art. 5 D.L. n. 9/2020 | N966 | Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5 | Circolare n. 37/2020 |
Art. 8 D.L. n. 9/2020 | N967 | Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, art. 61 | |
Art. 61, c. 2 D.L. 18/2020 | N967 | Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, art. 61 | |
Art. 61, c. 5 D.L. 18/2020 | N968 | Sospensione contributiva per gli organismi sportivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020,Art. 8 e D.L. n. 18/2020, art. 61 | Circolare n. 52/2020 |
Art. 62 D.L. 18/2020 | N969 | Sospensione contributiva per gli organismi sportivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2 | |
Art. 18 commi 1 e 2 D.L. n. 23/2020 | N970 | Sospensione contributiva a causadell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, art. 18 comma 1 e 2 | Messaggio n. 1754/2020 |
Art. 18 commi 3 e 4 D.L. n. 23/2020 | N971 | Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 23/2020, art. 18 comma 3 e 4 | |
Art. 18 comma 5 D.L. n. 23/2020 | N.972 | Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 23/2020, art. 18 comma 5 | |
Art. 78 c. 2- quinquiesdecies D.L. 18/2020 | N973 | Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Art. 78 c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020 | Circolare n. 64/2020 |
Art. 61, c. 5 D.L. 18/2020 | N968 | Sospensione contributiva per gli organismi sportivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, art. 61 | Circolare n. 52/2020 |
Art. 78 c. 2- quinquiesdecies D.L. 18/2020 | N973 | Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Art. 78 c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020 | Circolare n. 64/2020 |
3.3 Aziende agricole con manodopera
Per le aziende agricole che occupano manodopera, l’INPS ha previsto con le circolari n. 52/2020, 59/2020 e 64/2020, la necessaria trasmissione di apposita istanza all’Istituto attraverso il cassetto previdenziale.
3.4 Committenti
Anche nel caso di contributi dovuti dai committenti alla gestione separata ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è previsto l’inserimento di informazioni nel flusso UniEmens della sospensione spettante.
A tal fine è considerata la valorizzazione dell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore> nel flusso UniEmens riferito ai periodi di sospensione e i seguenti codici corrispondenti alla fonte di riferimento.
COMMITTENTI | ||
---|---|---|
Soggetti | DENUNCIA UNIEMENS | |
Valore | Prassi INPS | |
Sospensione art. 5 D.L. n. 9/2020 | 24 | Circolare n. 37/2020 |
Sospensione art. 8 D.L. n. 9/2020 | 25 | |
Sospensione art. 61 c. 5 D.L. 18/2020 | 26 | Circolare n. 52/2020 |
Sospensione art. 62 c. 2 D.L. 18/2020 | 27 | |
Sospensione art. 18 c. 1 e 2 D.L. 23/2020 | 28 | Messaggio n. 1754/2020 |
Sospensione art. 18 c. 4 D.L. 23/2020 | 29 | |
Sospensione art. 18 c. 5 D.L. 23/2020 | 30 |
3.5 INAIL
Rientrano nelle sospensioni esaminate anche i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
L’istituto è intervenuto in materia con le seguenti circolari:
– n. 7 dell’11 marzo 2020;
– n. 11 del 27 marzo 2020;
– n. 21 del 18 maggio 2020;
– n. 23 del 27 maggio 2020.
Per il dettaglio degli adempimenti e dei versamenti sospesi, si rinvia all’allegato 2 della circolare INAIL n. 23/2020.
Per la sospensione, la circolare n. 23/2020 conferma che gli interessati dovranno comunicare all’istituto il diritto alla stessa avvalendosi di un apposito servizio on line.
Tale servizio, tuttavia, non è ancora operativo in quanto, come riporta la predetta circolare, risulta “in corso di realizzazione”.
La comunicazione anzidetta dovrà essere effettuata anche dai soggetti obbligati che avessero effettuato le comunicazioni secondo quanto previsto dalle circolari INAIL n. 7 e 11 del 2020.
Nel caso di sospensione delle rate relative a rateazioni concesse dall’Istituto, occorre trasmettere una comunicazione a mezzo pec alla sede competente.
Al momento della ripresa dei versamenti, il pagamento dovrà essere effettuato riportando nelle deleghe F24 i seguenti numeri di riferimento:
Fonte della sospensione | Numero di riferimento per pagamento in unica soluzione | Numero di riferimento per pagamento rateale |
---|---|---|
Art. 5 D.L. n. 9/2020 | 999186 | 999187 |
Art. 61, c. 2 (lettere da a) a t)), D.L. 18/2020 | 999188 | 999189 |
Art. 61, c. 5 D.L. 18/2020 | 999184 | 999185 |
Art. 62 D.L. 18/2020 | 999190 | 999191 |
Art. 18 commi 1 e 2 D.L. n. 23/2020 | 999192 | 999193 |
Art. 18 commi 3 e 4 D.L. n. 23/2020 | 999194 | 999195 |
Art. 18 comma 5 D.L. n. 23/2020 – esercenti attività d’impresa o arte o professione dopo il 31 marzo 2019 | 999196 | 999197 |
Art. 18 commi 5 D.L. n. 23/2020 – enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa | 999198 | 999199 |
Art. 78 c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020 – imprese del settore florovivaistico | 999200 | 999201 |
Ricordiamo che la ripresa dei versamenti è fissata al 16 settembre 2020 in unica soluzione o in quattro rate mensili, salvo per le imprese del settore florovivaistico.
Per tali ultimi soggetti, infatti, l’art. 78, comma 2-quinquiesdecies, del D.L. n. 18/2020, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, ha previsto la sospensione dei versamenti dal 30 aprile al 15 luglio 2020; il versamento dei contributi sospesi dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio.
RIEPILOGO VERSAMENTI SOSPESI | ||
---|---|---|
Disposizione | Soggetti | Arco temporale della sospensione |
Art. 5 D.L. n. 9/2020 | Comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020:- Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio,Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, in provincia di Lodi; – Vò, in provincia di Padova. | 23 febbraio – 30 aprile 2020 |
Art. 8 D.L. n. 9/2020 | Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismotour operator | Dal 2 marzo al 30 aprile 2020 |
Art. 61, comma 2, D.L. n. 18/2020 | Elenco di soggetti individuati dalla norma.Vedasi anche: circolari INPS n. 52/2020 e n. 64/2020 | Dal 2 marzo al 30 aprile 2020 |
Art.61, comma 5, D.L. n. 18/2020 | Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportive, professionistiche e dilettantistiche | Dal 2 marzo al 30 giugno 2020 |
Art. 62 D.L. n. 18/2020 | Soggetti con ricavi o compensi nel periodo precedente non superiore a 2 milioni | Dall’8 marzo 2020 al 31 marzo 2020 |
Art. 18 commi 1 e 2 D.L. n. 23/2020 | Soggetti con ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente non superiore a 50 milioni, con riduzione di fatturato o compensi nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 di almeno il 33% | Dall’1° aprile al 30 aprile 2020 |
Art. 18 commi 3 e 4 D.L. n. 23/2020 | Soggetti con ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente non superiore a 50 milioni, con riduzione di fatturato o compensi nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, di almeno il 50% | Dall’1° aprile al 30 aprile 2020 |
Art. 18 commi 1 e 2 D.L. n. 23/2020 | Soggetti con ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente non superiore a 50 milioni, con riduzione di fatturato o compensi nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 di almeno il 33% | Dall’1° maggio al 31 maggio 2020 |
Art. 18 commi 3 e 4 D.L. n. 23/2020 | Soggetti con ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente non superiore a 50 milioni, con riduzione di fatturato o compensi nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, di almeno il 50% | Dall’1° maggio al 31 maggio 2020 |
Art. 18 comma 5 D.L. n. 23/2020 | – esercenti attività d’impresa o arte o professione dopo il 31 marzo 2019- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa | Dall’1° aprile al 31 maggio 2020 |
Art. 78 c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020 | Imprese del settore florovivaistico | Dal 30 aprile al 15 luglio 2020 |
- SOSPENSIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA
L’articolo 149 del D.L. n. 34/2020 prevede la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme dovute i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, a seguito di:
- a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 218/1997;
- b) accordo conciliativo ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 48-bis del D.Lgs. n. 546/1992;
- c) accordo di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 70/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54/1988, dell’articolo 52 D.P.R. n. 131/1986 e dell’articolo 34, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. n. 346/1990;
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell’articolo 10, dell’articolo 15 e dell’articolo 54 del D.P.R. n. 131/1986;
- f) atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge n. 311/2014;
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 346/1990 in materia di imposta di successione e dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al D.P.R. n. n. 601/1973, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216/1961.
Per gli atti elencati, l’articolo 149, comma 3, del D.L. n. 34/2020 ha previsto la proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e agli atti definibili ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
La proroga dei termini di pagamento dei versamenti sospesi riguarda anche le somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018.
4.1 Cumulo sospensione dei termini degli accertamenti con adesione
L’articolo 158 del D.L. n. 34/2020 puntualizza, con una norma di interpretazione autentica, che la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83, comma 2 del D.L. n. 18/2020 “si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione”.
4.2 Avvisi bonari Agenzia delle Entrate
Il legislatore interviene espressamente sulle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali dai contribuenti destinatari delle comunicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 462/1997 (c.d. avvisi bonari dell’Agenzia delle
Entrate).
L’articolo 144 del D.L. 34/2020 prevede:
1) la remissione nei termini dei versamenti scaduti nel periodo 8 marzo 2020-18 maggio 2020;
2) la sospensione dei versamenti in scadenza dal 19 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020.
I predetti versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.
D.Lgs. 462/1997 | Oggetto | Arco temporale rimessione nei termini E sospensione |
---|---|---|
Articolo 2 | Somme liquidate ai sensi:- dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973; – dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 | 8 marzo 2020-31 maggio 2020 |
Articolo 3 | Somme dovute ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 | |
Articolo 3-bis | Rateazione delle somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e 3, comma 1, D.Lgs. n. 462/1997 |
- VERSAMENTI DOVUTI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
L’art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha previsto la sospensione dei versamenti dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 relativi a entrate tributarie e non tributarie ed i versamenti dovevano essere effettuate entro il mese successivo. Il comma 2-bis del citato articolo 68, peraltro, prevede che per le persone fisiche che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza in uno dei comuni di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. 1 marzo 2020, ovvero per i soggetti diversi che avevano negli stessi comuni la sede legale o la sede operativa la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Ricadono nell’ambito di applicazione le cartelle emesse dagli Agenti della Riscossione e gli avvisi emessi ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.
L’articolo 154 del D.L. n. 34/2020 apporta modifica al predetto articolo 68 del D.L. n. 18/2020.
Più specificamente:
1) differisce dal 31 maggio al 31 agosto il termine di sospensione. Il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il mese di settembre 2020;
2) prevede che la decadenza, delle dilazioni in essere alla data dell’8 marzo 2020 nonché di quelle concesse fino al 31 agosto 2020, si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate (anziché cinque, come normalmente previsto) anche non consecutive;
3) potranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020 i versamenti da corrispondere nel corso del 2020 dovuti per le seguenti domande di definizione:
– rottamazione-ter (artt. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018);
– rottamazione-ter per i contribuenti che hanno aderito in un secondo momento, e cioè entro il 31 luglio 2019, a seguito della riapertura dei termini di cui all’art. 16-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019;
– saldo e stralcio (art. 1, commi 190 e 193 della legge n. 145/2018).
In tal caso, il versamento entro la predetta data del 10 dicembre 2020 viene considerato tempestivo ai fini della conservazione dei benefici previsti dalle istanze di definizione agevolata;
4) possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 602/1973, nel caso di inefficacia, determinata alla data del 31 dicembre 2019, delle domande di definizione di cui al precedente punto 3).
- PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
L’art. 152, comma 1, D.L. n. 34/2020, in presenza di un pignoramento presso terzi dell’Agente della Riscossione, introduce una sospensione dell’obbligo di accantonamento gravante sul datore di lavoro ovvero sull’ente previdenziale nel periodo dal 19 maggio 2020 al 31 agosto 2020. A beneficiare di tale inefficacia parziale del pignoramento (poiché temporalmente sospesa) sono i titolari di stipendi, salari, indennità relative a rapporto di lavoro, pensioni e indennità similari nonché di assegni di quiescenza.
La norma chiarisce che le somme accantonate prima del 19 maggio 2020 non sono oggetto di restituzione.
Fino al 18 maggio 2020 | Dal 19 maggio 2020 al 31 agosto 2020 | Dal 1° settembre 2020 |
---|---|---|
Le somme pignorate vanno versate all’Agente della Riscossione | Non si dà luogo ad alcun accantonamento. Le somme pignorate nel periodo vanno restituite al debitore.Le somme accantonate prima del 19/05/2020 e non ancora versate vanno accreditate all’Agente della Riscossione. | I datori di lavoro e gli enti previdenziali devono procedere agli accantonamenti eriodici. |
L’INPS, con messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020, ha precisato che il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati all’Istituto entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Restano, invece, fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo, e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’Agente della Riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
L’Istituto, con riferimento all’ambito soggettivo, specifica che sono interessati dal beneficio della sospensione esclusivamente i pignoramenti presso terzi ad istanza dei soggetti di cui all’allegato n. 1 del citato messaggio di prassi.
Il beneficio riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano, dunque, nell’ambito di applicazione della disposizione le seguenti indennità:
– NASpI;
– DISCOLL;
– disoccupazione agricola;
– anticipazione NASpI;
– TFR del Fondo di Garanzia;
– integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà);
– malattia e maternità.
L’Istituto, inoltre, chiarisce che:
– eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere restituiti ai soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura “Gestione Pagamenti a terzi”;
– qualora, durante il periodo di sospensione, intervengano ordinanze di assegnazione, le sedi territoriali saranno tenute ad effettuare i versamenti riferiti agli accantonamenti effettuati antecedentemente all’obbligo di sospensione;
– al termine del predetto periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi, secondo i limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sulle mensilità ancora in corso di pagamento, ove presenti.
—
Note:
(1) Le province di Alessandria e Asti sono state aggiunte dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 in sede di conversione del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.
(2) Sull’argomento la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si era già pronunciata, con l’approfondimento del 20 marzo 2020, a favore della sospensione dei versamenti delle quote di contributi a carico dei lavoratori trattenute dal datore di lavoro.
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