FONDAZIONE STUDI CDL – Approfondimento del 6 settembre 2021
Crisi d’impresa, cosa cambia con il D.L. n. 118/2021
PREMESSA
Il D.L. n. 118 del 24 agosto 2021 (d’ora in poi “decreto”) – pubblicato in GU n. 202 del 24 agosto 2021 in vigore dal giorno successivo – differisce al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, facendo slittare le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi al 31 dicembre 2023.
Una scelta, quella di intervenire in materia di crisi d’impresa e sulle tempistiche già da tempo definite per la vigenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 14/2019, che risponde a un’esigenza di contemperamento tra le conseguenze della crisi generata dalla pandemia – che potenzialmente potrebbero falsare la situazione economico- patrimoniale delle imprese – e l’esigenza di inserire nell’ordinamento delle misure in grado di affrontare eventuali “campanelli d’allarme” prima che degenerino in crisi.
1. GLI STRUMENTI PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA
L’art. 2 del decreto introduce la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La norma prevede – nei casi in cui lo squilibrio economico o patrimoniale dell’impresa da cui può generarsi la crisi o l’insolvenza venga valutato ancora ragionevolmente reversibile – la possibilità per l’imprenditore commerciale o agricolo di chiedere alle associazioni camerali dell’ambito territoriale, in cui ha sede la sua impresa, la nomina di un esperto indipendente. Il compito del professionista sarà quello di agevolare le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti coinvolti nella situazione debitoria dell’azienda, cercando di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio economico o patrimoniale dell’impresa, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Rispetto a quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa, trattasi di un percorso più strutturato, adeguato alle mutate esigenze e meno oneroso, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni disquilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato. Oltretutto, per accedere alla composizione negoziata non vengono richiesti requisiti dimensionali in quanto è concepita con strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole. Le trattative hanno natura riservata proprio perché sono funzionali alla ricerca di una soluzione di risanamento e non a fornire ai creditori o al mercato informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’imprenditore.
L’elenco degli esperti è tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ciascun capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel quale possono essere inseriti, purchè in possesso della specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia (da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che individuerà le materie di studio e la tipologia del docente; la formazione, nel rispetto delle linee indicate dallo stesso decreto, potrà essere gestita dagli ordini professionali, dalle università e, nel caso in cui gli esperti non siano iscritti ad albi professionali, dalle associazioni di riferimento):
– gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
– gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
– gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei Consulenti del Lavoro che documentano di avere concorso – almeno in tre casi – alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di in solvenza. Le modalità di iscrizione all’elenco, così come pure le modalità di nomina, sono contenute nei commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 3 del decreto legge n. 118/2021.
Va evidenziato pertanto che:
– il percorso di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, supportato dall’esperto, è volontario ed extragiudiziale, è caratterizzato dalla riservatezza ed è attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso. La negoziazione è, e resta, per tutta la durata del percorso, una prerogativa dell’imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l’eventuale ausilio dei propri consulenti;
– la scelta compiuta è quella di affiancare all’imprenditore un esperto nel campo della ristrutturazione, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell’impresa;
– l’esperto dovrà acquisire una specifica formazione, secondo un percorso adeguato che sarà tratteggiato da un decreto dirigenziale che individuerà le materie di studio e la tipologia del docente; la formazione, nel rispetto delle linee indicate dallo stesso decreto, potrà essere gestita dagli ordini professionali, dalle università e, nel caso in cui gli esperti non siano iscritti ad albi professionali, dalle associazioni di riferimento.
L’accesso alla composizione negoziata avviene per mezzo di una piattaforma unica nazionale telematica, che sarà disponibile a partire dal 15 novembre 2021. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ed a seguito della pubblicazione di un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, sulla piattaforma verrà resa disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso
2. LA DIFFERENZA CON L’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI D’IMPRESA
Considerata pertanto l’esigenza di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese a individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l’accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti, il popolamento dello speciale elenco di esperti di all’art. 3, comma 3, del decreto nel quale possono essere inseriti anche i Consulenti del Lavoro dotati di particolari requisiti, non va assolutamente confuso con quanto previsto dal D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”): il decreto di agosto, infatti, non incide in alcun modo sull’Albo dei gestori della crisi, se non per il fatto che – spostando l’entrata in vigore del Codice della crisi al 16 maggio 2022 – fa slittare l’approvazione dell’Albo all’indomani del decreto attuativo del Guardasigilli (e quindi nei prossimi mesi).
Va evidenziato che il D.L. 118/2021 consente all’imprenditore in difficoltà, in crisi, o in stato di insolvenza reversibile, di prendere una decisione al fine di intraprendere un percorso, del tutto riservato finché non viene chiesta la concessione di misure protettive, chiedendo la nomina di un esperto indipendente che valuti lo stato dell’impresa e che lo assista nelle trattative da attivare per il buon esito della composizione negoziata (e, di conseguenza, per la ricerca delle possibili soluzioni di risanamento dell’attività).
Altra questione riguarda il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta e la composizione assistita della crisi (OCRI), per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa. In particolare l’art. 356 del citato D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (“Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza”), comma 1, prevede l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.
Il comma 2 sancisce che:
“Possono ottenere l’iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore”.
Di conseguenza, è necessario aver conseguito il titolo di perfezionamento del corso abilitante.
Per i Consulenti del Lavoro lo specifico rimando è all”articolo 358 (“Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure”), comma 1, che recita:
“Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
(….)
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell’esistenza di rapporti d lavoro subordinato in atto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.
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