AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 313945 del 26 luglio 2024

Criteri e modalità applicative dell’addebito in conto con scadenze future di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, previsto per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate

Dispone

1 Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

a) “F24”: delega di pagamento relativa ai versamenti unitari di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) “I24”: modalità di addebito delle deleghe F24 presentate tramite i canali telematici dell’Agenzia;

c) “intermediari della riscossione”: banche, Poste Italiane S.p.A., prestatori di servizi di pagamento non bancari, convenzionati con l’Agenzia delle entrate per i servizi F24/I24.

2 Oggetto del provvedimento

2.1 Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, stabilisce i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3 Criteri dell’addebito dell’I24 con scadenze future

3.1 In caso di versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita di cui al punto 2.1, è possibile inviare, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, uno o più modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto.

3.2 La data futura di pagamento indicata nell’I24 non può essere superiore a cinque anni dalla data di invio dello stesso. La disposizione di cui al periodo precedente si applica dal 5 agosto 2024.

3.3 L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute sulla base delle convenzioni vigenti.

4 Criteri di utilizzo in compensazione dei crediti in I24 con scadenze future

4.1 Nelle deleghe di pagamento con scadenza futura inviate ai sensi del punto 3.1, è ammesso l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le singole leggi d’imposta che li disciplinano.

4.2 I crediti di cui al punto precedente devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe di pagamento con scadenza futura, sia alla scadenza stessa.

4.3 Il credito indicato nella delega di pagamento con scadenza futura non è più nella disponibilità del contribuente dal momento dell’invio, salvo annullamento della delega di pagamento.

4.4 Il credito indicato nella delega con scadenza futura si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione alla singola scadenza.

4.5 Non è, in ogni caso, ammesso l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oltre l’eventuale scadenza prevista dalle disposizioni di riferimento o che non siano più utilizzabili, anche per effetto di contestazioni riguardanti la loro inesistenza.

5 Modalità applicative dell’addebito dell’I24 con scadenze future

5.1 La richiesta di addebito dell’I24 con scadenze future può essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate mediante l’invio dei modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze.

5.2 L’estinzione, la riduzione o altro evento che vada a incidere sull’obbligo dei versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, così come sull’eventuale credito in compensazione indicato, non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento inviate con scadenze future.

5.3 L’annullamento di una o più deleghe di pagamento con scadenze future può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata in ciascun modello F24, esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

5.4 Resta in capo al contribuente la responsabilità di verificare:

a) che il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;

b) che la disponibilità finanziaria sia sufficiente per l’intero saldo dovuto al momento dell’addebito;

c) che il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente o all’intermediario autorizzato di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Motivazioni

L’articolo 17 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, prevede che, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente o l’intermediario autorizzato può disporre l’addebito di somme dovute per scadenze future, mediante autorizzazione preventiva all’addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia (banche, Poste Italiane S.p.A. e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari).

Il presente provvedimento, previsto dal secondo periodo del citato articolo 17 del d.lgs. n. 1 del 2024, stabilisce i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future.

L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

A decorrere dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega medesima. Tale termine consente, ad esempio, la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997).

Inoltre, il presente provvedimento disciplina l’utilizzo in compensazione dei crediti, ammesso anche nelle deleghe di pagamento con scadenze future. I crediti, che continuano a seguire le singole leggi d’imposta che li disciplinano, devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe e sia alla data di scadenza ivi indicata;

dalla data di invio, i crediti non sono più nella disponibilità del contribuente, a meno che questi non provveda all’annullamento della delega di pagamento.

Il credito indicato nell’I24 con scadenza futura si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione, alla singola scadenza.

Il presente provvedimento disciplina anche le modalità applicative dell’addebito dell’I24 con scadenze future.

L’annullamento di una o più delle deleghe può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell’I24, sempre attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.

Inoltre, il provvedimento chiarisce che, qualora non sussista più il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici, tale circostanza non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento, che dovranno essere annullate dal contribuente attraverso l’apposita procedura. Lo stesso vale nel caso in cui, al momento del pagamento tramite compensazione, non sussista più in tutto o in parte il credito indicato nell’I24.

Infine, è necessario che il codice fiscale del contribuente indicato nell’I24 corrisponda al codice fiscale del titolare o del cointestatario, con abilitazione a operare con firma disgiunta, del conto di addebito; solo nel caso di invio tramite intermediari autorizzati, il conto di addebito può essere intestato all’intermediario stesso, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007. È altresì necessario verificare che il conto di addebito risulti attivo sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito. Parimenti è responsabilità del contribuente verificare che l’intermediario presso cui ha aperto il conto sia convenzionato con l’Agenzia anche al momento dell’addebito del saldo dovuto esposto in ogni singola delega, nonché che vi sia la relativa disponibilità finanziaria.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

− Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

− Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

− Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

− Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina giuridica di riferimento

− decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, articolo 17, recante disposizioni in materia di addebito in conto dell’I24 con scadenze future;

− decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17 e seguenti, recanti disposizioni in materia di versamenti unitari di imposte e contributi, mediante delega, con eventuale compensazione dei crediti;

− decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, recante, tra l’altro, al capo IV, le modalità tecniche per l’effettuazione dei pagamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;

− decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 11, comma 2, recante disposizioni concernenti le modalità di presentazione del modello F24, in caso di utilizzo di crediti in compensazione.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.