MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 66 del 9 maggio 2025 (Bonus giovani)

Criteri e modalità attuative dell’esonero contributivo introdotto ai sensi dell’art. 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus giovani)

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027, e con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, con specifico riguardo all’operato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di soggetto gestore e alle comunicazioni da parte del datore di lavoro, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7 del suddetto articolo 22, come incrementato dall’articolo 1, comma 405, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Articolo 2

(Esonero contributivo c.d. “Bonus Giovani”)

1. Ai datori di lavoro privati che, ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

2. Per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, l’ammontare dell’agevolazione di cui al comma 1 è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 22, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come incrementato dall’articolo 1, comma 405, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, ai datori di lavoro privati che, dalla data di autorizzazione della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025, assumono, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 22, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come incrementato dall’articolo 1, comma 405, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, l’esonero spetta con riferimento all’assunzione dei soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5. L’esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo.

6. Sono esclusi dall’applicazione del beneficio di cui al comma 3 i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

7. Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; risulta invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Articolo 3

(Condizioni particolari di fruizione dell’esonero)

1. La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

2. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e quanto declinato nell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.

3. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Articolo 4

(Presentazione delle domande di fruizione del beneficio)

1. Ai fini della fruizione dell’esonero di cui all’articolo 2 del presente decreto, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2 del presente decreto, inoltrano domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.

2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell’impresa;

b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;

d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

3. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata prima di assumere i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3. Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio. La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere all’assunzione che dà titolo all’incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.

4. Le domande di fruizione dell’esonero rispetto alle assunzioni o trasformazioni di cui all’articolo 2, comma 2, sono trasmesse all’INPS che procede ad accantonare, nei limiti delle disponibilità, le risorse necessarie per il finanziamento della misura.

5. Le domande di cui al presente articolo sono verificate dall’INPS sulla base delle informazioni di cui al comma 2 tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall’autorità di gestione del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell’esonero di cui all’articolo 2. A fronte dell’ammissione, l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione. La quantificazione è funzionale all’aggregazione degli importi erogabili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come incrementato dall’articolo 1, comma 405, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Articolo 5

(Controlli e sanzioni)

1. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

2. A tal fine l’INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro, all’uopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l’interoperabilità delle diverse Banche Dati che verrà definita dallo stesso Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso l’adozione di specifici protocolli informatici.

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L’INPS provvede al monitoraggio, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dall’attività di monitoraggio di cui al primo periodo dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa di cui all’articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come incrementato dall’articolo 1, comma 405, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l’INPS non accoglie ulteriori domande e ne dà immediata comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.