MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Circolare n. 3500 del 2 novembre 2023
Criteri e modalità semplificati di concessione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 181/1989 applicabili alle domande di agevolazione che hanno richiesto l’applicazione delle disposizioni della sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid
1 Premessa
1.1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 5 maggio 2022, stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell’articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, demandando ad un’apposita circolare esplicativa la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto.
1.2. La circolare 16 giugno 2022 n. 237343, emessa in base a quanto disposto dall’articolo 5, comma 14, del predetto decreto 24 marzo 2022, è finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni.
Sono, inoltre, definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relative ai criteri e all’iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell’accesso alle agevolazioni. Sono, altresì, indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni, nonché l’elenco degli oneri informativi per le imprese.
1.3. In base a quanto disposto dall’articolo 7, comma 12, del decreto 24 marzo 2022, con la medesima circolare è possibile definire termini e modalità funzionali al riconoscimento delle agevolazioni concesse nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 della Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo), fornendo le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione di tali interventi anche attraverso la previsione di procedure semplificate per l’accesso alle agevolazioni.
2 Finalità
2.1. Alla luce del ridotto periodo di validità della sezione 3.13 del Quadro temporaneo e dalla connessa necessità di garantire la concessione delle agevolazioni entro il termine finale del 31 dicembre 2023, la presente circolare, nell’ottica di assicurare adeguata celerità all’azione amministrativa, integra la circolare 16 giugno 2022 n. 237343 prevedendo un meccanismo semplificato e derogatorio rispetto a quello normalmente seguito per la concessione delle agevolazioni ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 12, del decreto 24 marzo 2022, applicabile esclusivamente alle domande di agevolazione che hanno richiesto l’applicazione delle disposizioni della sezione 3.13 del Quadro temporaneo, ferma restando la validità di tutto quanto non espressamente modificato.
3 Modalità semplificate di accesso alle agevolazioni richieste ai sensi delle disposizioni della sezione 3.13 del Quadro temporaneo
3.1. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
– Invitalia (nel seguito, Agenzia) avvia le attività istruttorie di competenza per le domande di agevolazione che hanno richiesto l’applicazione delle disposizioni della sezione 3.13 del Quadro temporaneo, in relazione alle quali risultino disponibili adeguate risorse finanziarie per la copertura degli oneri connessi alle agevolazioni richieste a seguito della formazione dell’ordine di valutazione formato sulla base dei criteri stabiliti al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e dalla relativa procedura di selezione. Sono inoltre istruite le domande di agevolazione per le quali risulti disponibile un’adeguata copertura finanziaria in esito allo scorrimento o alla modifica del predetto ordine di valutazione in tempo utile per procedere alla concessione di cui al seguente punto 3.3.
3.2. L’Agenzia valuta, in primo luogo, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dall’articolo 4, comma 1, e dall’articolo 5, commi 10, 11 e 12, del decreto 24 marzo 2022, sulla base di quanto dichiarato nella domanda di agevolazione dal soggetto proponente.
3.3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al punto 3.2, l’Agenzia procede alla concessione delle agevolazioni che deve intervenire, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2023. L’aiuto individuale concesso è registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.
3.4. Qualora nell’ambito delle verifiche di cui al punto 3.2 l’Agenzia riscontri elementi che incidono sui criteri stabiliti per la determinazione del punteggio attribuito alla domanda di agevolazione ai fini della formazione dell’ordine di valutazione, l’esito positivo è comunque condizionato alla determinazione di un punteggio uguale o superiore a quello attribuito all’ultima domanda di agevolazione per cui risulta disponibile adeguata copertura finanziaria. L’Agenzia provvede a trasmettere al soggetto proponente idonea comunicazione dell’avvenuta concessione delle agevolazioni.
3.5. L’efficacia della concessione di cui al punto 3.3 è comunque subordinata al completo svolgimento, con esito positivo, delle attività istruttorie disciplinate dal decreto 24 marzo 2022, di cui all’articolo 10 del medesimo e all’articolo 10 della circolare 16 giugno 2022 n. 237343, in esito alle quali l’Agenzia procede a determinare, tra l’altro, l’esatto ammontare delle agevolazioni concedibili.
3.6. L’importo concesso a seguito del completo svolgimento, con esito positivo, delle sopra menzionate attività istruttorie sarà indicato in apposito atto che verrà trasmesso dall’Agenzia al soggetto proponente, unitamente alle ulteriori prescrizioni afferenti al programma d’investimento ammesso.
3.7. Le domande di agevolazione che, a seguito della formazione dell’ordine di valutazione di cui al punto 3.1, risultino prive di copertura finanziaria potranno accedere alla fase di valutazione istruttoria, in caso di eventuale scorrimento o modifica dell’ordine di valutazione formatosi successivamente al 31 dicembre 2023, soltanto se considerate ammissibili ai sensi di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. (Regolamento GBER) o dal regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii. (Regolamento “de minimis”). In caso contrario, le domande di agevolazione si intendono decadute. A tal fine, l’Agenzia provvede a trasmettere al soggetto proponente idonea comunicazione.
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