La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16935 del 08 luglio 2013 ha stabilito che il criterio dell’assoggettamento al potere direttivo dell’imprenditore per verificare la natura subordinata o meno di un rapporto di lavoro non è rilevante quando le mansioni sono particolarmente semplici e ripetitive o molto complesse e creative.
Per gli Ermellini, nel respingere il ricorso di una Agenzia ippica contro la sentenza che aveva dichiarato la natura subordinata di un rapporto di lavoro, condannando la società al pagamento delle differenze retributive, e dichiarando nullo il licenziamento intimato oralmente, infatti, “nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all’opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore”.
I sopraindicati principi applicati correttamente dalla Corte del merito che avendo riconosciuto il carattere ripetitivo delle mansioni – per cui una volta ricevute le istruzioni iniziali, non si richiedevano ulteriori direttive e controlli – ha fatto affidamento su altri elementi quali: i turni settimanali predisposti dalla società; l’obbligo di rispettarli senza potersi allontanare; l’obbligo di avvertire in caso di assenze; lo svolgimento del lavoro nei locali dell’agenzia con l’uso di beni aziendali e secondo orari predeterminati; il compenso fisso, senza alcun riferimento al risultato della prestazione; e in ultimo l’assenza di alcun rischio economico da parte del lavoratore.
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