MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale del 21 ottobre 2022
Criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale (G.U. 21 dicembre 2022, n. 297)
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Carta degli aiuti a finalità regionale» la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata in applicazione dell’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, tempo per tempo applicabile;
b) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
c) «efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione dell’intervento, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
d) «Fondo»: il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito dall’art. 1, comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
e) «formazione del personale»: azioni finalizzate a promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale dei lavoratori;
f) «imprese energivore»: le imprese inserite, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, nell’elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’art. 19, comma 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167;
g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
h) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», nonché dall’allegato I del regolamento GBER;
i) «Quadro temporaneo»: il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C-131 del 24 marzo 2022, e successive modificazioni e integrazioni;
j) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, ove compatibile, il successivo regolamento generale di esenzione per categoria adottato dalla Commissione;
k) «soggetto gestore»: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;
l) «unità produttiva»: la struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalità dell’intervento
1. Al fine di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 479 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso al Fondo.
Art. 3
Attuazione dell’intervento
1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui al presente decreto, il Ministero si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia ai sensi dell’art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all’art. 4, entro il limite massimo del 2% (due per cento) delle medesime risorse.
3. Con apposita convenzione sono regolati i rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto.
Art. 4
Risorse finanziarie disponibili
1. All’attuazione degli interventi del Fondo sono destinate le risorse di cui all’art. 1, comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni) a decorrere dall’anno 2022, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Una quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore.
3. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria o dal cofinanziamento delle regioni interessate.
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli interventi del Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle seguenti condizioni:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
b) operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
d) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall’art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER;
e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
2. Sono, in ogni caso, escluse dall’intervento del Fondo le imprese che:
a) risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
c) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Art. 6
Programmi di investimento ambientali ammissibili
1. Sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o più delle seguenti finalità:
a) conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
b) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.
2. Ai fini dell’accesso al Fondo, i programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere supportati da uno studio o documento, realizzato da soggetti qualificati, come individuati nell’ambito del provvedimento di cui all’art. 10, comma 2, che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi. Il predetto studio o documento dovrà quindi individuare, tenuto anche conto delle specificazioni recate dal provvedimento di cui all’art. 10, comma 2, obiettivi di efficienza del programma proposto misurabili e monitorabili, nonchè i pertinenti indicatori.
3. Con riferimento al comma 1, lettera a), sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento realizzabili nell’ambito di unità produttive ubicate su tutto il territorio nazionale che prevedano il raggiungimento di una maggiore efficienza energetica, anche attraverso:
a) l’introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
b) l’installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
c) l’utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
d) l’installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l’autoconsumo.
4. I programmi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto nei limiti e alle condizioni previste dalle categorie di aiuto applicabili, in funzione degli obiettivi del programma, definiti dalla sezione 7 – Aiuti per la tutela dell’ambiente del regolamento GBER. Con il provvedimento di cui all’art. 10, comma 2, del presente decreto sono definiti, nel rispetto di quanto previsto dalla precitata sezione 7, gli specifici regimi di aiuto applicabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Fondo.
5. Con riferimento al comma 1, lettera c), sono ammissibili all’intervento del Fondo i programmi di investimento realizzati da imprese di grandi dimensioni nelle sole «zone a» individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e quelli realizzati da PMI, anche nelle restanti aree del territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento GBER.
6. A completamento del programma di investimento di cui al comma 1, sono altresì ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo, per un ammontare non superiore al 10 per cento del programma di investimento, progetti per la formazione del personale.
7. I programmi di investimento di cui al presente articolo devono:
a) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni) e non superiore a euro 20.000.000,00 (venti milioni);
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo. Per avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
c) essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo. Su richiesta motivata dell’impresa, il soggetto gestore può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a dodici mesi.
8. I programmi di investimento finanziabili di cui al presente articolo devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP).
9. I programmi di investimento di cui al comma 1 possono, altresì, essere realizzati nel rispetto delle finalità, dei limiti e delle condizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo, tenuto conto dei vincoli temporali di validità del medesimo. Con il provvedimento di cui all’art. 10, comma 2, sono fornite le specificazioni necessarie a garantire il rispetto dei predetti limiti e condizioni.
Art. 7
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili, fatto salvo quanto riportato al comma 2, le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
2. Con riferimento ai programmi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a) e b), potranno essere considerati costi agevolabili quelli previsti dall’aiuto applicabile ai sensi dell’art. 6, comma 4, anche con riferimento all’applicazione del meccanismo dei costi supplementari ove previsto dall’aiuto individuato. Qualora i programmi siano realizzati nel rispetto delle finalità, dei limiti e delle condizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo, ai fini dell’agevolabilità delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati agevolabili i costi determinati come differenza tra i costi del programma agevolabile e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell’aiuto, per tutta la durata dell’investimento, come previsto dal punto 53-quinquies, lettera m), del predetto Quadro temporaneo.
3. Con riferimento ai progetti per la formazione del personale, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
4. Non sono ammesse le spese relative a impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento), al netto di IVA.
5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
6. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal regolamento GBER. La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese, al netto degli interessi.
7. Ai fini dell’ammissibilità le spese devono:
a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione degli investimenti;
c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
d) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari alla realizzazione del programma ambientale; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.
8. Le spese di cui al presente articolo devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento.
Art. 8
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento GBER e, in particolare:
a) per gli investimenti finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa e per gli investimenti finalizzati ad un uso efficiente delle risorse, nei limiti delle intensità previste dagli aiuti di cui alla sezione 7 – Aiuti per la tutela dell’ambiente del regolamento GBER e individuati nel provvedimento di cui all’art. 10, comma 2;
b) per gli investimenti finalizzati al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo, nei limiti delle intensità di aiuto previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale o dall’art. 17 del regolamento GBER;
c) per gli investimenti coerenti con le finalità, i limiti e le condizioni della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, nei limiti delle intensità previste dal punto 53-quinquies, lettera n), del Quadro temporaneo medesimo e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del medesimo punto;
d) per i progetti di formazione del personale nei limiti delle intensità previste dall’art. 31 del regolamento GBER.
Art. 9
Cumulo
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del regolamento GBER; qualora concesse nell’ambito della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, le agevolazioni non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili.
Art. 10
Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. Resta ferma la possibilità di adottare, in funzione dell’eventuale raggiungimento di particolari obiettivi ambientali, una procedura valutativa a graduatoria secondo quanto stabilito dal medesimo art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998.
2. I termini per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento. Il medesimo provvedimento fornisce, altresì, le necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento, ivi compresa l’individuazione delle tipologie di aiuto applicabili in funzione degli obiettivi ambientali perseguiti, di cui all’art. 6, comma 4, l’eventuale misura dell’efficientamento da perseguire a seguito della realizzazione degli investimenti, nonchè la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 6. Ai fini di quanto previsto dall’art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, l’elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti dall’attuazione del presente intervento sono allegati agli stessi provvedimenti.
3. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.
L’eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello agevolativo e la sospensione dell’iter istruttorio per le istanze presentate nelle more della predetta chiusura e risultate prive di copertura finanziaria in funzione di eventuali economie derivanti dall’esito delle istruttorie delle domande di agevolazione già in corso di valutazione.
4. Ai fini dell’accesso al Fondo, l’impresa proponente trasmette al Soggetto gestore una specifica domanda di agevolazione, sulla base degli schemi e con le modalità di presentazione che saranno resi disponibili sul sito del Soggetto gestore con congruo anticipo rispetto all’apertura dello sportello agevolativo. Nell’ambito della domanda di agevolazione, l’impresa è tenuta a:
a) dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto;
b) allegare il documento di cui all’art. 6, comma 2;
c) indicare le finalità, tra quelle indicate all’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), alle quali è destinato il programma di investimento;
d) fornire le ulteriori informazioni e allegare la documentazione indicate con il provvedimento di cui al comma 2.
6. Il soggetto gestore, ricevuta la domanda di agevolazioni, procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri connessi alla concessione delle agevolazioni richieste. Qualora le risorse residue non consentano l’integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall’ultima domanda finanziabile, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’ammontare delle predette spese fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie, ferma restando la verifica, da parte del Ministero, della sostenibilità del correlato nuovo piano finanziario;
b) verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto e dell’affidabilità tecnica, economica e finanziaria dell’impresa proponente;
c) verifica della coerenza del programma con le finalità ambientali previste dal presente decreto e dal provvedimento di cui al comma 2, nonchè la sua validità tecnica e la coerenza con le azioni individuate nell’ambito del documento di cui all’art. 6, comma 2;
d) verifica della cantierabilità del programma di investimenti, sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di dodici mesi dalla di concessione delle agevolazioni, la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione del programma. Qualora allo scadere dei dodici mesi dalla data di concessione delle agevolazioni l’impresa non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate;
e) determinazione delle spese ammissibili, attraverso verifica della pertinenza e della congruità delle stesse, ricorrendo ad elementi di tipo parametrico. In particolare, nella fase istruttoria, l’esame di congruità deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, essendo l’accertamento sul costo dei singoli beni demandato alla fase di rendicontazione delle spese, fatto salvo l’accertamento in fase istruttoria di elementi chiaramente incongrui.
7. Ai fini della valutazione dei programmi di investimento, il soggetto gestore può avvalersi di soggetti terzi indipendenti ovvero enti con i quali la Direzione generale per gli incentivi stipula apposite convenzioni. Gli oneri connessi all’attività prestata dagli esperi esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse di cui all’art. 3, comma 2 del presente decreto.
8. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 6 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a venti giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine, la domanda di agevolazione decade.
9. Per i programmi per i quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate decadute ai sensi del comma 8, il soggetto gestore provvede a comunicare all’impresa i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
10. Per i programmi per i quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il soggetto gestore, entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 8, delibera la concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all’impresa.
11. Preordinatamente alla concessione del contributo, il Ministero provvede agli adempimenti connessi al funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in tema di documentazione antimafia ove applicabile.
Art. 11
Erogazione delle agevolazioni
1. Le erogazioni delle agevolazioni possono avvenire, su richiesta del soggetto beneficiario da trasmettere al Soggetto gestore, in non più di 4 soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento lavori del progetto di importo non inferiore al 20% (venti per cento) dei costi ammessi. Le erogazioni effettuabili nel corso della realizzazione dell’investimento non possono in ogni caso eccedere l’80% (ottanta per cento) delle agevolazioni complessivamente concesse. L’erogazione dell’ultimo SAL, non inferiore al 20% (venti per cento), è effettuata a seguito di un accertamento presso l’unità produttiva oggetto dell’investimento finalizzato ad accertare la realizzazione dell’investimento nonché l’effettivo raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti con modalità che saranno definite con successivo provvedimento del Ministero.
2. È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l’erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate con successivo provvedimento del Ministero. L’importo dell’agevolazione erogata a titolo di anticipo viene recuperata proporzionalmente dai successivi stati di avanzamento.
3. Ai fini dell’erogazioni per stati di avanzamento lavori, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo rendicontato, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.
4. Il soggetto gestore, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, nonchè tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede, entro trenta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all’erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 5.
5. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 4 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il soggetto gestore può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a venti giorni.
6. Con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, che deve essere trasmesso dall’impresa beneficiaria entro sessanta giorni dall’ultimazione del progetto, il soggetto gestore verifica la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse ed effettua una verifica presso l’unità produttiva oggetto dell’investimento. Il soggetto gestore, in esito alla predetta verifica, predispone una relazione sull’avvenuta realizzazione del progetto di investimento che deve, tra l’altro, contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare e riportare un giudizio sulla complessiva attuazione del programma agevolato. Per i programmi di investimento agevolati nell’ambito della sezione 2.6 del Quadro temporaneo il soggetto gestore procede alla rideterminazione dei costi agevolabili anche al fine di valutare l’eventuale conseguimento da parte dell’impresa beneficiaria di utili inaspettati anche in relazione a periodi di prezzi estremamente elevati dell’elettricità o del gas, e delle conseguenti agevolazioni concedibili. La predetta relazione è trasmessa dal Soggetto gestore al Ministero.
7. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 6, il soggetto gestore procede, accertato anche il raggiungimento degli obiettivi ambientali con le modalità definite con il provvedimento di cui al comma 1, all’erogazione delle agevolazioni spettanti. Il soggetto gestore comunica al Ministero la conclusione delle procedure di erogazione e i risultati ambientali conseguiti a seguito della realizzazione del programma di investimento.
Art. 12
Variazioni
1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonchè quelle afferenti al programma agevolato, devono essere preventivamente comunicate dal soggetto beneficiario al soggetto gestore, con adeguata motivazione.
Il soggetto gestore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione all’impresa. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il soggetto gestore dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l’ammontare complessivo delle spese sostenute, nonché l’importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al soggetto gestore e sono valutate in fase di erogazione del contributo.
Art. 13
Obblighi per i beneficiari
1. L’impresa beneficiaria è tenuta a:
a) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento;
b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore, dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore o dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
d) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
e) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. Ai predetti fini, le imprese beneficiarie sono tenute a rilasciare la dichiarazione prevista dall’art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
L’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla predetta disciplina;
f) mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione dell’investimento, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata, fatta salva la possibile sostituzione di beni che diventino obsoleti o inutilizzabili;
g) non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
h) non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.
Art. 14
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nei seguenti casi:
a) assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
b) violazioni di specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
c) mancata realizzazione del programma di investimenti entro i termini previsti dall’art. 6, comma 7, lettera c) del presente decreto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o le eventuali proroghe autorizzate dal soggetto gestore, complessivamente di durata non superiore a dodici mesi;
d) fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell’investimento e fatta salva la possibilità di valutare, nel caso di apertura nei confronti dell’impresa beneficiaria di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;
e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all’art. 94, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
f) mancato rispetto, nei confronti dei lavoratori, dei contratti collettivi di lavoro, delle norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) mancato rispetto, con riferimento all’unità produttiva oggetto del progetto di investimento, delle norme edilizie e urbanistiche nonchè quelle inerenti alla tutela ambientale;
h) mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 13 e di ogni altra condizione prevista in sede di concessione delle agevolazioni ovvero nell’ambito del provvedimento del Ministero di cui all’art. 10, comma 2;
i) mancato raggiungimenti degli obiettivi ambientali individuati nel progetto di investimento ammesso al finanziamento, con le modalità previste dal provvedimento del Ministero di cui all’art. 10, comma 2.
2. Con riferimento ai programmi di investimento le agevolazioni sono altresì revocate nei seguenti casi:
a) mancata trasmissione della documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all’art. 10, comma 6, lettera d);
b) realizzazione del programma in misura parziale e con caratteristiche tali da non risultare, a giudizio del soggetto gestore, organico e funzionale;
c) mancato mantenimento dei beni per l’uso previsto nella regione in cui è ubicata l’unità produttiva nei termini indicati all’art. 13, comma 1, lettera f).
3. In caso di revoca delle agevolazioni l’impresa beneficiaria non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.
4. In caso di revoca delle agevolazioni, le somme non ancora erogate all’impresa rientrano nelle disponibilità del Fondo; le somme restituite o recuperate ai sensi del presente articolo sono attribuite all’entrata del bilancio dello Stato.
Art. 15
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto possono essere oggetto di revisione in funzione dei risultati conseguiti in sede di prima applicazione ovvero in funzione di mutamenti del contesto normativo, tecnologico e di sostenibilità ambientale, nel rispetto delle finalità previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. L’applicabilità delle disposizioni recate dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.
3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «incentivi.gov.it», ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
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