La Manovra correttiva (D.L. n. 50/2017) ha introdotto alcune novità per le piccole e medie imprese. Infatti l’articolo 57 del D. L. n. 50/2017 ha esteso anche alle PMI costituite come società a responsabilità limitata il crowdfunding (raccolta di capitali attraverso portali online).

In termini generali, il “crowdfunding” può essere definito come il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro per finanziare un progetto utilizzando siti internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. Si parla di “equity crowdfunding” quando tramite l’investimento on line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.

La CONSOB, tramite Delibera n. 18592 del 26 giungo 2013, ha emanato un Regolamento che disciplina il registro dei gestori dei portali e le caratteristiche delle offerte finanziabili per il tramite delle piattaforme on line. Il Regolamento prevedeva, tra l’altro, la necessità della presenza, almeno col 5% del capitale, di un investitore professionale per potersi dar luogo al perfezionamento della raccolta on line.

Terzo settore

L’attività di gestore dei portali delle piattaforme su cui effettuare la raccolta può essere gestita anche dagli operatori del c.d. terzo settore. Questa attività si svolge sui siti di imprese od enti di social lending, senza passare attraverso i canali tradizionali rappresentati dagli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico Bancario.

L’art. 78 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 )  prevede, che i soggetti gestori dei portali on-line, che intervengono nel pagamento degli importi percepiti dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, operano sugli stessi importi una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l’aliquota prevista per i titoli di Stato, ovvero un’imposta sostitutiva del 12,5% per gli interessi cedolari percepiti fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa.
Specifica inoltre che, per i soggetti che non svolgono attività d’impresa, gli importi percepiti attraverso i portali costituiscono redditi di capitale.

La piena attuazione della norma è demandata a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

Aspetti civilistici

L’ art. 57 del D.L. 50/2017 al comma 1 recita “All’articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “start-up innovative” e “start-up innovativa”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: “PMI.”
L’effetto di tale sostituzione comporta anche le PMI-srl al pari delle PMI-Spa e delle start-up innovative potranno da ora essere ammesse al crowdfunding ovvero alla raccolta di capitali attraverso anche portali on line. Pertanto con le modifiche in commento il crowdfunding è esteso a tutte le PMI, riconosciute tali in base ai parametri dimensionali di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono prevalentemente in PMI.

Analizziamo i commi dell’articolo 26 del D.L. n. 179/2012 come modificati dal D.L. n. 50/2017:

comma 1. omesso

comma 2. L’atto costitutivo della PMI costituita in forma di societa’ a responsabilita’ limitata puo’ creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo’ liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

comma 3. L’atto costitutivo della societa’ di cui al comma 2, anche in deroga dall’articolo 2479, comma 5, del codice civile, puo’ creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Comma 4 omesso

Comma 5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di societa’ a responsabilita’ limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all’articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

6. Nelle PMI costituite in forma di societa’ a responsabilita’ limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Aspetti fiscali

 Nella sua forma più comune, il crowdfunding, si configura come un conferimento di denaro in una società di capitali destinato ad un aumento di capitale a pagamento. Per cui dal punto di vista della società emittente (i.e. il soggetto finanziato), l’emissione di titoli partecipativi non integra una cessione di beni o una prestazione di servizi a titolo oneroso, in quanto l’obiettivo è acquisire capitali e non fornire beni o servizi.

Per l’eventuale successiva cessione delle partecipazioni, l’operazione non costituisce di per sé un’attività economica e non rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Tuttavia, laddove esercitata da un investitore professionale nell’ambito di un’attività commerciale di negoziazione titoli, sarebbe rilevante ai fini IVA e soggetta al regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4 del D.P.R. n. 633/1972.

Dovrebbe, inoltre, risultare detraibile l’IVA eventualmente applicata sulle commissioni richieste dal gestore del portale on-line. Proprio in merito a tale punto, qualche dubbio sorge, però, in relazione al regime IVA applicabile a tali commissioni.

Solitamente, il portale on line, dopo aver ricevuto i contributi dagli investitori, trasmette gli ordini alle banche e agli intermediari abilitati ai fini della sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta, previa trattenuta di una commissione. In merito alla natura di tale commissione, a livello europeo, il Comitato IVA ha fornito un interessante indirizzo operativo attraverso il Working Paper n. 836 “VAT treatment of crowdfunding” del 6 febbraio 2015 e il Working Paper n. 878 “VAT treatment of sharing economy” del 22 settembre 2015. In tali circostanze è stato convenuto che le somme trattenute a titolo di commissione dai portali on line sono ricomprese nel campo IVA e che, a seconda della loro natura, possono essere ricompresi tra i servizi di natura tecnico-commerciale, imponibili IVA, ovvero tra le prestazioni intermediazione finanziaria, esenti ai sensi dell’art. 135, par. 1 della Direttiva n. 2006/112/CE.

La corretta classificazione discende, pertanto, dall’esatta tipologia di servizio fornita dal singolo portale on line.

Per le imposte sui redditi, in capo alla società emittente l’aumento di capitale sociale a pagamento genera una variazione positiva della base ACE.

Il funzionamento dell’equity crowdfunding prevede che la qualità di socio non si assume con la sottoscrizione dell’ordine di adesione e l’esecuzione del bonifico on line a favore del conto corrente indisponibile deputato a queste operazioni. Sarà, invece, necessario attendere il termine finale fissato per il crowdfunding, la trasmissione all’intermediario abilitato e, infine, la successiva comunicazione presso il registro delle imprese.

In tale contesto, ai fini della rilevanza temporale ACE, si potrebbe ritenere corretto fare riferimento alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale come individuata dall’agenzia delle Entrate nella circolare 53/E del 21 dicembre 2009 in merito al c.d. “bonus capitalizzazione” (articolo 5, comma 3-ter, decreto legge 78/2009). L’Agenzia aveva chiarito che gli aumenti di capitale si intendono perfezionati all’iscrizione della delibera di aumento nel registro delle imprese.

Sempre in capo agli investitori rimangono valide le agevolazioni previste per gli investimenti in start-up e PMI innovative, come modificate dalla Legge di Bilancio 2017. In particolare, gli investitori persone fisiche potranno godere di una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, mentre i soggetti passivi IRES possono godere di una deduzione dal proprio reddito complessivo pari al 30% degli investimenti rilevanti effettuati. I limiti annui di investimento per il 2017 saranno rispettivamente di 1 milioni di euro e di 1,8 milioni di euro.