AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 20 del 13 gennaio 2023
Cumulabilità del regime di affrancamento ex articolo 15, comma 10-ter, del D.L. n. 185 del 2008 con il regime della rivalutazione dei beni d’impresa di cui all’articolo 110, commi da 1 a 7, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante (di seguito, anche, Alfa) chiede un chiarimento in ordine alla cumulabilità del regime di affrancamento ex articolo 15, comma 10ter, del D.L. n. 185 del 2008 con il regime della rivalutazione dei beni d’impresa di cui all’articolo 110, commi da 1 a 7, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 relativamente al marchio ”Alfa” ed altri beni immateriali, in rapporto alla operazione di acquisizione di seguito descritta.
L’istante redige il proprio bilancio d’esercizio secondo i principi contabili nazionali. Dalla fine del mese di novembre 2018, a seguito dell’acquisizione del 100% del proprio capitale sociale da parte di Beta S.p.A. (di seguito, anche, Beta o società capogruppo), è entrata a far parte del perimetro di consolidamento del Gruppo Beta.
La Società Capogruppo a decorrere dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 redige il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali. Conseguentemente, Beta ha proceduto a contabilizzare l’acquisto della partecipazione in Alfa nel bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018 in ossequio a quanto previsto dal principio contabile IFRS 3 Business Combination.
Poiché il costo di acquisizione è stato pari a circa Euro 25,6 milioni, a fronte di un patrimonio netto contabile di Alfa alla fine del 2018 di Euro 11,6 milioni, in sede di rilevazione della c.d. PPA (Processo di Allocazione del Prezzo o ”Purchase Price Allocation”) prevista dall’IFRS 3, Beta ha allocato la differenza di Euro 14,0 milioni in parte ad immobilizzazioni materiali (Euro 1,7 milioni) e relative imposte differite passive (Euro 0,5 milioni), e in parte ad immobilizzazioni immateriali (Euro 15,3 milioni) e relative imposte differite passive (Euro 2,5 milioni).
In accordo con i principi contabili di riferimento, tra le immobilizzazioni immateriali sono state valorizzate le c.d. Liste Clienti (Euro 1,1 milioni) e relative imposte differite passive (Euro 0,3 milioni), la Tecnologia (Euro 7,9 milioni) e relative imposte differite passive (Euro 2,2 milioni), e per il residuo l’Avviamento (Euro 6,3 milioni).
Sotto il profilo fiscale, la società istante ha evidenziato che il comma 10ter dell’articolo 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ha esteso le ipotesi di affrancamento dei maggiori valori contabili emersi a seguito di operazioni straordinarie anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo incluse nel perimetro di consolidamento.
Con riferimento alle poste contabili in precedenza citate ed indicate nel bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018, Beta si è avvalsa della facoltà di affrancare il valore iscritto nel bilancio consolidato riferibile all’avviamento e agli altri asset immateriali (Liste Clienti e Tecnologia) della società Alfa ex art. 15, comma 10ter, D.L. n. 185/2008.
L’opzione è stata esercitata in data 1° luglio 2019 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% dei plusvalori allocati ed iscritti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
Come precisato con documentazione integrativa … del 23 giugno 2021, Alfa intende adesso avvalersi della norma di rivalutazione dei beni d’impresa di cui all’articolo 110, commi da 1 a 7, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, relativamente al solo marchio ”Alfa”.
Al riguardo, l’articolo 110 della norma citata, nel rimandare alle disposizioni della legge n. 342 del 21 novembre 2000, in quanto compatibili, ha previsto la facoltà, per i soggetti titolari di redditi d’impresa che adottino i principi contabili nazionali, di rivalutare nel bilancio al 31 dicembre 2020 i beni materiali ed immateriali e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019 e di ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore dei beni stessi iscritti in bilancio, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, dell’IRAP e di eventuali addizionali pari al 3% dell’ammontare del saldo di rivalutazione.
Il marchio ”Alfa”, già iscritto nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, nonché nel registro dei beni ammortizzabili della Società sarebbe rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa vigente riguardante la rivalutazione dei beni d’impresa.
Tanto premesso, la società istante è interessata a conoscere se sia legittimata a rivalutare il marchio ”Alfa” attribuendo alla rivalutazione anche rilevanza fiscale attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 110, commi da 1 a 7, del D.L. n. 104/2020, nonostante l’affrancamento operato da Beta sui valori iscritti nel bilancio ai sensi dell’articolo 15, comma 10ter, del D.L. n. 185/2008.
Si intende, cioè, conoscere se la normativa sulla rivalutazione dei beni d’impresa prevista dal D.L. n. 104/2020 sia incompatibile con la normativa di cui al D.L. n. 185/2008 ossia se alla rivalutazione osti l’affrancamento operato per effetto dell’acquisizione della società istante, ai sensi dell’art. 15, comma 10ter, del D.L. n. 185/2008 (avente ad oggetto, come sopra specificato, valori patrimoniali latenti nel bilancio individuale e invece contabilizzati nel bilancio consolidato).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società istante ritiene che non vi siano preclusioni normative alla possibilità di rivalutare i propri beni materiali ed immateriali, tra cui il marchio ”Alfa”, e attribuirvi completa rilevanza fiscale ai sensi dell’articolo 110, commi 1 7, D.L. n. 104/2020, posto che non si ritiene di rientrare, nel caso prospettato, in alcuna preclusione disciplinata dalla normativa vigente nel caso di precedente opzione di cui all’articolo 15, comma 10ter del D.L. n. 185/2008 da parte della Società Capogruppo. La normativa di riferimento per la rivalutazione (articolo 110 del D.L. n. 104/2020 che richiama la L. n. 342/2000) non stabilirebbe, infatti, alcun divieto di cumulo con altre normative agevolative di affrancamento/rivalutazione.
Non osterebbero a tale interpretazione nemmeno le ulteriori specificazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) e dal successivo Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 77035 del 6 giugno 2014 (di seguito ”Provvedimento”) con riferimento alla disciplina di cui all’art. 15, comma 10ter, D.L. n. 185/2008.
La normativa in commento sancirebbe che non è ammessa la possibilità di cumulare i benefici:
a) dei riallineamenti dei valori impliciti nelle partecipazioni (beni di secondo grado) iscritti nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali, con
b) i riallineamenti dei beni immateriali espressi nel bilancio d’esercizio (beni di primo grado) a seguito delle operazioni straordinarie espressamente richiamate.
Tuttavia, l’istante intenderebbe avvalersi della disciplina dai commi da 1 a 7 dell’articolo 110, del D.L. n. 104/2020 rubricato ”Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020”, che costituirebbe un vero e proprio regime di rivalutazione (e non di riallineamento).
Ad avviso dell’istante, quindi, dal momento che la Legge di Stabilità 2014 non annovera, tra le fattispecie incompatibili, il regime opzionale della rivalutazione dei beni d’impresa di cui alla L. n. 342/2000, il divieto sopra esposto non opererebbe nemmeno con riferimento alla rivalutazione di cui all’articolo 110, del D.L. 104/2020 (il quale richiama le disposizioni della L. n. 342/2000, in quanto compatibili).
Viene osservato ulteriormente che gli elementi a cui Alfa intende applicare la rivalutazione (Marchio e altri beni immateriali in corso di definizione) non corrispondono con i beni per cui Beta ha esercitato l’affrancamento (Avviamento, Liste clienti e Tecnologia).
I beni affrancati da Beta risultano identificati da apposita documentazione redatta a supporto del processo di PPA IAS/IFRS nel bilancio consolidato (in relazione alla situazione al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018), mentre i beni che saranno rivalutati da Alfa saranno oggetto di apposita valutazione sulla base della situazione contabile individuale al 31 dicembre 2020.
Anche a causa dei diversi principi contabili adottati, il bilancio consolidato della Società Capogruppo ha evidenziato tra le immobilizzazioni immateriali i beni cd. Liste clienti e Tecnologia, mentre il bilancio d’esercizio di Alfa evidenzierà, a seguito della rivalutazione, asset di diversa natura, come il marchio ”Alfa”. L’identificazione di diversi beni è riconducibile anche ai differenti principi contabili adottati per la redazione del bilancio annuale della Società istante (principi contabili nazionali) e per il bilancio consolidato di Beta (principi contabili internazionali), atteso che Alfa non potrebbe in ogni caso rappresentare nel proprio bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 i beni immateriali ”Lista Clienti” e ”Tecnologia” esposti nel bilancio consolidato, trattandosi di asset non riconosciuti dal principio contabile OIC 24 ”Immobilizzazioni Immateriali”, né rivalutare un ”avviamento”. Non sarebbe ravvisabile, quindi, alcuna coincidenza o sovrapposizione tra gli asset affrancati ex art. 15, comma 10ter del D.L. n. 185/2008 in capo a Beta e gli asset oggetto di rivalutazione in capo a Alfa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’ambito di operatività dell’articolo 110 del D.L. n. 104 del 2020 si interseca con quello di molte altre discipline che in vario modo consentono di attribuire una rilevanza fiscale ai maggiori valori contabili iscritti in bilancio rispetto ai corrispondenti valori fiscali.
Come noto, l’articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” ha introdotto ”a regime” la possibilità, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative. Ciò, in deroga ai principi generali che governano il sistema tributario italiano, che si basa, invece, sulla derivazione dell’imponibile fiscale dalle risultanze contabili del bilancio d’esercizio.
Il comma 151, inoltre, dispone una preclusione in ordine alla possibilità di optare per il regime in argomento con riferimento ai valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa ed altre attività immateriali già oggetto delle opzioni per i regimi di riallineamento previsti dagli articoli 172, comma 10bis, 173, comma 15bis, e 176, comma 2ter, del TUIR, e dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 185 del 2008 e viceversa.
Stante la ratio espressa dal legislatore nella relazione illustrativa, secondo cui ”al fine di evitare duplicazioni di benefici, è previsto un divieto di ”cumulo” di opzioni per i regimi di riallineamento”, come peraltro previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia n. protocollo 2014/77035 in tema di Modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell’ambito del predetto divieto devono, coerentemente, rientrare anche gli altri regimi di riallineamento anche nominativamente non indicati quando il riconoscimento del maggior valore sia riferibile ai medesimi beni.
Si ritiene che il citato divieto di cumulo debba essere esteso anche alla disciplina sulla rivalutazione fiscale dei beni dell’impresa, che rappresenta anch’essa, allo stesso modo del riallineamento, una ipotesi di riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio ciò, ovviamente, ogni qual volta siano riscontrabili delle duplicazioni di benefici.
Nel caso prospettato, l’istante, in presenza di esercizio dell’opzione per il riallineamento ai sensi dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 185 del 2008, avente ad oggetto, come sopra specificato, valori patrimoniali latenti nel bilancio individuale e, invece, contabilizzati nel bilancio consolidato, intende rivalutare il marchio Alfa ai sensi dell’articolo 110, commi da 1 a 7, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.
In questo caso, il marchio era presente al momento dell’acquisto della partecipazione e, anche se non è stato formalmente oggetto di valorizzazione in sede di allocazione contabile del prezzo di acquisto della partecipazione, ha concorso alla determinazione del suo prezzo di acquisto. In definitiva il marchio ha inciso, sia pur indirettamente sulla determinazione dei maggiori valori iscritti nel bilancio consolidato del 2018 e, pertanto, si può affermare che lo stesso sia stato già oggetto di opzione per il regime di riallineamento previsto dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 185 del 2008.
Ne consegue che, nel caso specifico, sono riscontrabili duplicazioni di benefici e la rivalutazione ai sensi dell’articolo 110 del D.L. n. 104 del 2020 può essere effettuata solo per l’eventuale parte eccedente il contributo che il marchio acquisito ha già fornito nel determinare il valore di acquisto della partecipazione.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concretezza. Inoltre, si rappresenta che non è oggetto della presente risposta la liceità, ai sensi dell’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000, delle operazioni societarie precedentemente illustrate.