ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 21 luglio 2020, n. 469
D.L. 16 luglio 2020 n. 76 – “Semplificazioni” – disposizioni sul procedimento amministrativo.
In data 16 luglio 2020 è stato pubblicato in G.U. n. 178/S.O. n. 24, il D.L. n. 76/2020 (semplificazioni).
Si segnalano di seguito le disposizioni, entrate in vigore il 17 luglio u.s., che introducono alcune modifiche alla L. n. 241/1990 e che pertanto devono ritenersi “trasversalmente” d’interesse a tutte le Direzioni centrali e agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, facendo riserva di fornire chiarimenti su ulteriori e specifiche previsioni.
Le modifiche sono introdotte dall’art. 12 della citata L. n. 241/1990 (recante per l’appunto “Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241”) e riguardano in particolare:
– art. 2 – conclusione dei procedimenti amministrativi
Dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis che impone alle PP.AA. di misurare e pubblicare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese in comparazione con quelli previsti dalla normativa vigente. Trattasi tuttavia di una disposizione che, per la sua concreta applicazione, sembra richiedere l’emanazione di un D.P.C.M. con il quale definire “modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti”.
Dopo il comma 8 è inserito il comma 8 bis, secondo cui l’adozione di provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati adottati dopo la scadenza dei termini (artt. 14 bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1) nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’art. 19, comma 3 e 6- bis, sono inefficaci (fatta salva l’adozione dei provvedimenti di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21 nonies della L. n. 241/1990).
– art. 10 bis – comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza al comma 1 si prevede, mediante la sostituzione del terzo e quarto periodo, che la comunicazione dei motivi ostativi sospende (anziché interrompe) i termini di conclusione dei procedimenti.
Il termine ricomincia quindi a decorrere – sommandosi al tempo già trascorso – dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza dei dieci giorni dalla ricezione della comunicazione del preavviso di rigetto.
Nel caso di presentazione delle osservazioni, del loro mancato accoglimento si dovrà dare conto, indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
– art. 16 – attività consultiva le modifiche di cui al comma 2 consentono all’amministrazione procedente di non acquisire il parere dell’organo consultivo ove non sia intervenuto nei termini, anche nel caso in cui il parere non sia “facoltativo”.
– 17 bis – effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
Le modifiche introdotte vincolano le amministrazioni tenute a formulare proposte nell’ambito di procedimenti di competenza di altre amministrazioni, a provvedervi nel termine di trenta giorni. In mancanza, l’amministrazione può adottare gli atti.
– art. 18 – autocertificazione
dopo il comma 3 è inserito il comma 3 bis secondo cui “nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
– l’art. 21 octies – annullabilità del provvedimento si stabilisce che la previsione secondo cui “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, non trova applicazione al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. L’art. 10 bis in questione – si ricorda – introduce una procedura di “interlocuzione” nei procedimenti ad istanza di parte.
L’art. 12 del D.L. n. 76/2020, infine, prevede l’obbligo per le PA di ridurre i termini dei procedimenti amministrativi di competenza entro il prossimo 31 dicembre.
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