ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO – Nota n. 1006 del 12 giugno 2023
D.L. n. 61/2023 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”
Con il D.L. n. 61/2023 sono stati disposti interventi emergenziali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali occorsi nelle ultime settimane.
In particolare, le disposizioni di maggior incidenza sull’attività di interesse degli Uffici in indirizzo sono contenute nell’art. 2 (“Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale”) che nell’art. 4 (“Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi”) del citato decreto-legge.
All’art. 4, comma 1, del citato D.L., in particolare, si prevede che “per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori (…)”.
La disposizione indicata ha dunque portata generale e si applica a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi. In particolare, fra i principali procedimenti di interesse di questo Ispettorato i cui termini si ritengono sospesi fino al 31 agosto 2023, si ritiene utile richiamare:
– i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
– i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981;
– il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della L. n. 689/1981;
– i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965;
– il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati. Si precisa che, per espressa previsione dell’art. 4, comma 3 – secondo cui “nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento” – lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell’Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento);
– termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;
– termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale;
– termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida.
All’interno dell’articolato normativo, particolare attenzione meritano inoltre i procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, in relazione alla natura stringente della tempistica posta a carico degli Uffici riguardo all’attivazione della procedura conciliativa (art. 7, L. n. 604/1966). Il termine perentorio di 7 giorni previsto al comma 3 del predetto articolo per la convocazione delle parti è anch’esso sospeso per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto p.v.
Si evidenzia, infine, che le misure emergenziali riguardano, altresì, la materia della giustizia civile (e penale), tanto incidendo, per quanto qui di immediato interesse, sia sul compimento delle attività di costituzione in giudizio nell’interesse dell’Ispettorato, sia riguardo allo svolgimento delle funzioni procuratorie in udienza per il tramite dei funzionari delegati (anche alla luce delle recenti novità introdotte dal D.Lgs. n. 150/2022 sulle modalità sostitutive rispetto alla presenza diretta delle parti in udienza). In proposito pertanto rilevano, quali disposizioni di dettaglio, i commi 3 e 4 dell’art. 2 del D.L. n. 61/2023 e, fino alla data del 31 maggio u.s., anche i commi 1 e 2.