AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 1 del 16 gennaio 2025

D.Lgs. n. 211/2024 del 10 dicembre 2024 (GU n.1 del 02-01-2025) – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/1672 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’unione o in uscita dall’unione e che abroga il Regolamento (ce) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del Regolamento (UE) n. 2018/1672

1. Il decreto legislativo n. 211 del 10 dicembre 2024

Nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02.01.2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 211 del 10 dicembre 2024 di adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa euro-unitaria in materia di controlli sui flussi di contante in entrata nell’Unione e in uscita dall’Unione, di cui al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, in attuazione dei criteri delega di cui all’articolo 15 della legge del 21 febbraio 2024 n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).

Il decreto in esame, in vigore a partire dal 17 gennaio 2025, apporta modifiche:

– al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, recante «Modifiche ed integrazioni alla normativa valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005», al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/1672 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/776, secondo quanto previsto dai criteri di delega di cui all’articolo 15 della legge di delegazione europea 2022-2023;

– alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 recante «Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998», ai fini del coordinamento con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione, secondo quanto previsto all’articolo 15, comma 3, lettera b), della legge di delegazione europea 2022-2023.

Ciò premesso, la presente Circolare si pone il duplice scopo di illustrare alcune delle principali novità apportate alla normativa valutaria e indirizzare le attività degli uffici nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, nell’ottica di prevenire eventuali criticità o prassi applicative non conformi.

2. Modifiche al decreto legislativo n. 195/2008.

Le principali novità introdotte dal d.lgs. 211/2024 in materia movimentazioni transfrontaliere di denaro contante, come disciplinate dal d.lgs. 195/2008, sono riconducibili ai seguenti ambiti e istituti:

2.1 Autorità competenti per l’accertamento

2.2 Definizione di “denaro contante”

2.3 Obblighi dichiarativi

2.4 Trattenimento temporaneo di denaro contante

2.5 Regime sanzionatorio

2.1 Autorità competenti per l’accertamento

Sulla base del combinato disposto dell’art. 1, lett. a) e dell’art. 4 del d.lgs. 195/2008, modificati dal d.lgs. 211/2024 (NOTA 1), l’Agenzia delle dogane e dei monopoli conserva la sua competenza in materia di accertamento delle violazioni della normativa valutaria.

In linea con le previgenti disposizioni i funzionari dell’Agenzia accertano le violazioni esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 (CDU) (NOTA 2), dal d.lgs. 141/2024 del 26 settembre 2024, recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” (NOTA 3), dall’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148.

Si segnala, in tema di competenza, che la novella legislativa ha attribuito anche ai militari della Guardia di finanza poteri e facoltà analoghi a quelli già previsti per i funzionari doganali. Più nello specifico, è previsto che i militari della Gdf possono procedere all’accertamento delle violazioni in questione esercitando i poteri e le facoltà attribuiti, fra gli altri, “dagli articoli 19 e 20, anche autonomamente, nonché articolo 20-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43”. Si segnala, a tal proposito, che il riferimento ai menzionati articoli 19, 20 e 20-bis del TULD deve intendersi, effettuato agli articoli 12, 13 e 14 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (NOTA 4), in ragione dell’abrogazione del TULD.

Tali poteri e attribuzioni, sulla scorta del nuovo articolato normativo, consentono dunque ai militari del Corpo di procedere autonomamente, anche all’interno degli spazi doganali, all’accertamento delle violazioni di cui al decreto legislativo 195/2008 e conseguentemente a disporre, in modo indipendente dai funzionari dell’Ufficio doganale, il trattenimento temporaneo (NOTA 5) nei casi previsti, effettuare il sequestro del denaro contante ovvero ricevere pagamenti a titolo di oblazione.

A tal riguardo si precisa che, in relazione ad attività di accertamento verbalizzate in autonomia dalla GdF all’interno degli spazi doganali, l’Ufficio delle dogane territorialmente competente non ha alcuna competenza a ricevere in consegna/affidamento/custodia, neanche temporaneamente, eventuali somme/assegni o altri beni sequestrati, trattenuti o riscossi, a qualsiasi titolo, dai militari del Corpo, anche in considerazione delle responsabilità amministrative ed erariali che ricadrebbero sull’Agenzia per attività di accertamento a cui è estranea.

Diversamente, in relazione alle attività di accertamento effettuate congiuntamente con i militari del corpo della GdF è sempre obbligatoria la menzione di tale circostanza all’interno del verbale di constatazione, unitamente alla sottoscrizione dello stesso e di ogni altro atto connesso (i.e., atto di sequestro e di verifica delle somme trattenute e custodite, della busta/pacco o altro contenitore utilizzato per custodire il denaro contante) anche da parte dei militari del Corpo che hanno partecipato alle relative attività.

2.2 Definizione di “denaro contante”

Il comma 1, lett. b) del decreto in esame modifica le definizioni recate dall’art. 1 del d.lgs. 195/2008, intervenendo in particolare sulla definizione di denaro contante ai fini della normativa valutaria, in conformità con la definizione contenuta nell’articolo 1, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 2018/1672 già applicabile, come noto, alle movimentazioni extra- UE.

Sulla scorta della nuova norma definitoria – art. 1, da lett. c) a lett. c-quinquies) del d.lgs. 195/2008 – rientrano nel concetto di “denaro contante”:

c) denaro contante: la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate”;

c-bis) valuta: le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;

c-ter) strumenti negoziabili al portatore: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o traveller’s cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna;

c-quater) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: i beni elencati al punto 1 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018” (ovvero le monete con un tenore in oro di almeno il 90 % e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %.);

c-quinquies) carte prepagate: le carte non nominative elencate al punto 2 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente.

In ragione delle modifiche sopracitate, la suddetta definizione di denaro contante si applica a tutte le movimentazioni di denaro contante intra ed extra unionali.

Pertanto, a far data dal 17 gennaio 2025, anche le movimentazioni intra-UE aventi ad oggetto oro da investimento e/o monete non aventi corso legale che possono ancora essere scambiate con banconote e monete in circolazione, sono soggette agli obblighi dichiarativi valutari di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 195/2008 (NOTA 6) e al relativo regime sanzionatorio.

Con riferimento alle carte prepagate, in linea con quanto già evidenziato nella Circolare n.12/2024 del 7.05.2024, si osserva che il punto 2 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1672 non fornisce alcuna specificazione delle carte prepagate che possono essere ricondotte alla nozione di denaro contante. Per poter essere incluse in tale definizione occorre, infatti, l’adozione di un atto delegato (NOTA 7) che disponga in tal senso, atto finora non emanato.

2.3 Obblighi dichiarativi

In materia di adempimenti dichiarativi valutari, il comma 1, lettera d) dell’art. 2 del d.lgs. n. 211/2024 modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 195 del 2008 al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 2018/1672 prevedendo, in particolare le seguenti novità.

2.3.1 Obbligo di messa a disposizione del denaro contante

Il novellato comma 1, del citato articolo 3 del d.lgs. n. 195/2008 dispone che il denaro contante, oltre ad essere soggetto agli obblighi dichiarativi per le movimentazioni transfrontaliere di importo pari o superiore a 10.000 euro, debba anche essere messo a disposizione dell’Ufficio dell’Agenzia a fini di controllo. In tal senso, precisa la norma, l’obbligo di dichiarazione non si ritiene soddisfatto non solo nel caso di omessa dichiarazione o di informazioni inesatte o incomplete, ma anche laddove il denaro contante non sia messo a disposizione ai fini del controllo, con conseguente applicazione, nelle suddette ipotesi, delle sanzioni previste. Si ritiene utile sottolineare, a tal riguardo, che la disposizione in esame non introduce un obbligo generalizzato di presentazione del denaro all’Ufficio doganale, applicabile ad ogni movimentazione transfrontaliera, ma alle sole ipotesi in cui vi sia una specifica richiesta da parte dell’Ufficio competente per lo svolgimento delle attività di controllo.

2.3.2 Dichiarazione informativa – denaro contante non accompagnato

Al fine di dare attuazione all’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 2018/1672 che prevede una disciplina ad hoc, in termini di obbligo di informativa, per i trasferimenti di denaro contante non accompagnato, il novellato art. 3 – commi, 3 e 4 – del d.lgs. 195/2008 prevede l’obbligo di presentare una dichiarazione all’Agenzia per tutti (NOTA 8) i trasferimenti da e verso l’estero di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuati con qualsiasi tipologia di spedizione, ovvero mediante plico postale o equivalente.

Tale obbligo grava, a seconda del caso, sul mittente o sul destinatario ovvero su un rispettivo rappresentante. La dichiarazione in questione è resa in conformità al modello di cui all’allegato I, parte 2, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/776 della Commissione dell’11 maggio 2021.

Ciò premesso, qualora, nel corso dell’attività di controllo di “plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra tipologia di spedizione”, sia rinvenuto denaro non accompagnato soggetto agli obblighi dichiarativi privo della dichiarazione, l’Ufficio deve chiedere al mittente ovvero al destinatario, a seconda del caso, la presentazione della dichiarazione informativa entro un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notificazione della richiesta.

Più in particolare, con riferimento alle movimentazioni di denaro contante in entrata nello Stato, la richiesta della dichiarazione informativa va notificata al destinatario. In tal caso:

– se il soggetto tenuto a trasmettere la dichiarazione informativa conferma di essere il destinatario, la violazione è configurabile solo se lo stesso invia la dichiarazione informativa oltre i termini assegnati ovvero se presenta una dichiarazione contenente informazioni inesatte/incomplete;

– diversamente, se destinatario non conferma di essere tale, ovvero in mancanza di risposta da parte dello stesso nei termini prefissati, si potrà valutare, caso per caso, la possibilità di procedere al sequestro penale del contante, anche a carico di ignoti, laddove le circostanze concretamente rilevate consentano di desumere l’illecita provenienza dello stesso.

Con riferimento alle movimentazioni di denaro contante in uscita dallo Stato la richiesta della dichiarazione informativa va notificata al mittente. In tal caso:

– se il soggetto tenuto a trasmettere la dichiarazione informativa conferma, nel termine previsto, di essere il mittente e non provvede nel termine di 30 giorni all’invio della dichiarazione informativa o se fornisce informazioni inesatte/incomplete, si configura la violazione di cui all’art. 3, con conseguente applicazione del relativo regime sanzionatorio;

– diversamente, se il soggetto tenuto a trasmettere la dichiarazione informativa, non conferma di essere il mittente, ovvero in mancanza di risposta da parte dello stesso entro il termine prefissato, si potrà valutare, caso per caso, la possibilità di procedere al sequestro penale del contante, anche a carico di ignoti, laddove le circostanze concretamente rilevate consentano di desumere l’illecita provenienza dello stesso.

Il trattenimento di cui all’art. 3, comma 3, previsto come conseguente all’attività di controllo, trova motivazione nell’obbligo gravante sul mittente/destinatario di inviare la dichiarazione informativa. Il trattenimento viene stabilito nel verbale di controllo ed è finalizzato unicamente all’acquisizione della dichiarazione informativa.

Sulla base del disposto di cui all’art. 3-bis, comma 8, in materia di trattenimento temporaneo – come infra meglio specificato – l’Ufficio procede all’assegnazione delle somme al Fondo unico di giustizia (FUG) di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2.3.3 Dichiarazione d’ufficio ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis d.lgs. 195/2008

Sempre in tema di adempimenti dichiarativi, in recepimento dell’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2018/1672 la novella legislativa introduce, all’art. 4 del d.lgs. 195/2008, un nuovo comma 2-bis in base al quale le autorità competenti sono tenute a redigere d’ufficio, una dichiarazione per iscritto o per via telematica che contiene, per quanto possibile, gli elementi informativi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o all’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2018/1672, qualora l’obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all’articolo 3, comma 1, o l’obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all’articolo 3, comma 3, non risultino assolti.

A tal proposito, appare opportuno osservare che il verbale di accertamento, opportunamente integrato dall’apposito modulo contenuto nell’Allegato II, Parte I, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/776, assolve agli obblighi della dichiarazione d’ufficio (NOTA 9) da parte dell’autorità competente, come previsto dall’articolo in questione.

2.4 Trattenimento temporaneo

La novella legislativa ha previsto l’inserimento, nel d.lgs. 195/2008, del nuovo articolo, 3-bis, volto a introdurre nell’ordinamento nazionale l’istituto del «Trattenimento temporaneo del denaro contante», in conformità con l’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2018/1672.

Giova evidenziare che le finalità di tale nuovo istituto sono quelle di fornire alle autorità competenti un ulteriore strumento di controllo e accertamento delle violazioni in materia di flussi di denaro contante, tenuto conto della difficoltà di agire una volta che il denaro ha lasciato il punto di ingresso o di uscita e del rischio correlato anche in caso di utilizzo illecito di importi modesti, al di sotto della soglia di 10.000 euro.

L’articolo in esame attribuisce, infatti, alle Autorità competenti il potere di trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione non siano assolti in tutto o in parte o nell’ipotesi in cui emergano indizi che il denaro contante accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall’importo, possa essere correlato ad attività criminose.

Si ritiene utile osservare, onde evitare indebite sovrapposizioni con il quadro normativo processual-penalistico, che resta fermo quanto previsto dall’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ai sensi del quale «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice». L’adozione di un provvedimento di trattenimento temporaneo non preclude – al ricorrere dei presupposti di legge – l’applicazione del sequestro di cui all’articolo 6 e dell’istituto degli adempimenti oblatori di cui all’articolo 7.

In presenza di violazioni degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 3, commi 1 e 3, debitamente circostanziate ovvero in presenza di indizi che facciano sospettare la correlazione con attività criminose, a prescindere dall’importo movimentato, è previsto che le Autorità competenti possano procedere al trattenimento temporaneo con provvedimento amministrativo adeguatamente motivato e comunicato ai destinatari, anche qualora si tratti di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro (comma 2). Il provvedimento di trattenimento temporaneo deve contenere necessariamente, l’indicazione dell’autorità procedente, i dati identificativi dei soggetti destinatari della misura, l’indirizzo per le notifiche, anche all’estero, l’esatto ammontare della somma di denaro contante trattenuta, le informazioni relative ai rimedi esperibili avverso il provvedimento, la durata e una adeguata descrizione delle circostanze specifiche che hanno giustificato il trattenimento (comma 3).

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 3-bis, e in conformità all’articolo 7, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2018/1672, il trattenimento temporaneo può essere disposto soltanto per il tempo strettamente necessario e, comunque per un periodo massimo di 30 giorni, al fine di consentire alla Guardia di Finanza (NOTA 10) l’individuazione degli elementi richiesti per l’applicazione della legge penale. Tale termine, in presenza di particolari esigenze può essere prorogato fino a un massimo di 90 giorni.

Ciò premesso, tenuto conto che la norma attribuisce esclusivamente alla Guardia di Finanza lo svolgimento delle attività volte a verificare la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, gli Uffici devono attenersi alle seguenti indicazioni:

– in presenza di un controllo congiunto (ADM e GDF), nel verbale deve darsi atto delle operazioni compiute, del sequestro ove disposto, dell’eventuale oblazione e della restituzione alla parte del denaro contante residuo. Contestualmente la GdF può autonomamente procedere, ove lo ritenga necessario, a disporre il trattenimento temporaneo del contante restituito alla parte ferma restando l’applicabilità di tale vincolo giuridico all’intera somma trasportata salvo i casi di oblazione immediata (cfr. art. 3-bis, comma 7, ultimo periodo);

– in caso di controllo autonomo di ADM, ove si riscontrino elementi o sospetti concreti di attività criminose, nel verbale deve darsi atto anche della assunzione del contestuale provvedimento di trattenimento temporaneo avendo cura di trasmette tempestivamente entrambe gli atti (verbale di constatazione e provvedimento) alla Guardia di Finanza per tutti i successivi adempimenti di competenza. In presenza di particolari esigenze che saranno rappresentate dalla Guardia di Finanza, il trattenimento può essere prorogato dall’Ufficio fino a un massimo di 90 giorni.

Il denaro contante che viene sottoposto a trattenimento temporaneo deve essere assegnato, a cura dell’Ufficio procedente, al Fondo unico di giustizia di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

All’esito dei riscontri effettuati dalla Guardia di finanza, ovvero alla scadenza dei termini di durata del trattenimento o in caso di accoglimento del ricorso gerarchico il denaro contante, previa comunicazione dell’Ufficio che ha disposto il trattenimento al Fondo Unico di Giustizia, è rimesso a disposizione dei soggetti interessati, che ne possono chiedere la restituzione all’Ufficio competente entro cinque anni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento amministrativo. Nel caso in cui il denaro contante oggetto di trattenimento si trovi, per qualsiasi motivo, nella disponibilità materiale dell’Ufficio, lo stesso procede a rimettere immediatamente la somma a disposizione degli interessati, contestualmente al rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla parte.

Fermo restando quanto previsto dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, avverso il provvedimento di trattenimento temporaneo disposto dall’Ufficio, i soggetti destinatari della misura possono proporre ricorso gerarchico presso il Direttore Regionale, interregionale o provinciale, in applicazione delle disposizioni di cui al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

2.5 Impianto sanzionatorio

Relativamente al regime sanzionatorio e agli istituti connessi, quali il sequestro e l’oblazione, nonché il neo-introdotto istituto del trattenimento temporaneo, occorre premettere che il nuovo impianto sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa valutaria è volto a realizzare un rafforzamento del sistema, alla luce di prassi operative che hanno dimostrato la scarsa efficacia deterrente del previgente sistema, e in ottemperanza all’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2018/1672, ai sensi del quale le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dello stesso Regolamento devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.5.1. Le sanzioni

Nell’ottica di chiarire le novità relative ai suddetti istituti, con particolare riguardo all’oblazione e al sequestro, di diretto interesse per l’attività di accertamento e contrasto alle movimentazioni illecite svolta dagli Uffici territoriali, si ritiene utile riportare brevemente le modifiche in materia di sanzioni, disciplinate all’art. 9 del d.lgs. 195/2008, come modificato, fermo restando che per l’istruttoria e l’irrogazione delle stesse è competente il Ministero dell’economia e delle finanza, sulla base del disposto di cui all’art. 8 del d.lgs. 195/2008.

Il novellato art. 9 del d.lgs. 195/2008 prevede un incremento dei limiti edittali e delle soglie percentuali per l’irrogazione delle sanzioni, pur differenziando, rispetto al previgente sistema, i casi di omessa dichiarazione e di dichiarazione inesatta o incompleta.

In particolare, qualora la violazione consista nell’aver omesso l’adempimento dichiarativo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 900 euro:

a) dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro se tale valore non è superiore a 10.000 euro;

b) dal 50% al 70% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia se tale valore è superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

c) dal 70% al 100% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia se tale valore è superiore a 100.000,00 euro.

La sanzione massima, in ogni caso, non può essere superiore a 1.000.000 euro.

Laddove, invece, la violazione consista nell’aver fornito, nell’adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, si applica la sanzione amministrativa, con un minimo di 500 euro:

a) dal 15% al 25% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;

b) dal 25% al 35% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;

c) dal 50% al 70% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

d) dal 70% al 100% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 100.000 euro.

Anche in tale ipotesi la sanzione massima non può essere superiore a 1.000.000 euro.

2.5.2 Oblazione

In materia di adempimenti oblatori, la novella legislativa interviene sull’art. 7 del decreto legislativo n. 195 del 2008 per ragioni di coerenza sistematica con le modifiche dell’impianto sanzionatorio di cui all’articolo 9. Risultano, infatti, aumentate le soglie percentuali da applicare per il pagamento in misura ridotta, qualora il soggetto, a cui è stata contestata la violazione, chieda l’estinzione mediante oblazione. Per esigenze di proporzionalità, e in analogia con quanto riportato in punto di sanzioni, è previsto un trattamento differenziato in caso di omessa o incompleta/inesatta dichiarazione.

In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 7, in caso di omesso adempimento dichiarativo, il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta, con un minimo di 500 euro:

a) pari al 15% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;

b) pari al 30% se l’eccedenza non supera i 40.000 euro.

Nel caso di dichiarazione inesatta o incompleta, ai sensi del successivo comma 1.1., il soggetto può chiedere l’estinzione della violazione effettuando un pagamento in misura ridotta, con un minimo di 300 euro:

a) pari al 10% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;

b) pari al 15% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;

c) pari al 30% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e ‘’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 e non superiore a 40.000 euro.

In raccordo con le nuove disposizioni, il comma 5 dell’art. 7, come modificato, prevede l’esclusione dal beneficio dell’oblazione qualora:

a) per i casi di omessa dichiarazione, l’importo del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro superi i 40.000 euro;

b) per i casi di dichiarazione inesatta/incompleta, la differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato superi i 40.000 euro;

c) il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa alla violazione dichiarativa valutaria nei cinque anni antecedenti la ricezione dell’atto di contestazione.

Allo scopo di coordinare l’istituto dell’adempimento oblatorio con quello del trattenimento temporaneo, conformemente a quanto previsto in caso di sequestro, il comma 3 dell’art. 7, come integrato dalla novella legislativa, stabilisce che, nei casi di restituzione del denaro contante, sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all’articolo 3-bis, ove disposto”.

In linea con l’attuale sistema, il pagamento della sanzione in misura ridotta può essere effettuato direttamente all’Ufficio (oblazione immediata) che ha accertato la violazione, nei quali casi non si procede al sequestro, ovvero al Ministero dell’economia e delle finanze entro dieci giorni dalla stessa (oblazione differita).

2.5.3 Sequestro

Il d.lgs. 211/2024 reca, altresì, modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 195 del 2008, che disciplina il sequestro nelle ipotesi di violazione degli obblighi dichiarativi e informativi, anche allo scopo di raccordare la disciplina del sequestro con l’istituto del trattenimento temporaneo e con le modifiche introdotte al regime sanzionatorio. In tal senso, per ragioni di coerenza sistematica e di raccordo le modifiche dell’impianto sanzionatorio di cui all’articolo 9, sono previste soglie più elevate per il sequestro. Il nuovo comma 2.2 del citato articolo 6, contempla inoltre l’ipotesi in cui si forniscano, nell’adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete. Si osserva, con riguardo a tali casistiche, che il legislatore delegato è intervenuto, per ragioni di proporzionalità, sulla previgente sostanziale equiparazione normativa della omessa dichiarazione a quella incompleta o parziale.

Nel dettaglio, in caso di omessa dichiarazione, il sequestro è eseguito, con un minimo di 900 euro e un massimo di 1.000.000 euro, nel limite del:

a) del 50% dell’importo eccedente la soglia di cui all’articolo 3, qualora l’eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;

b) del 70% dell’importo eccedente la soglia di cui all’articolo 3, qualora l’eccedenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

c) del 100% dell’importo eccedente la soglia di cui all’articolo 3, qualora l’eccedenza sia superiore a 100.000 euro.

Nei casi di dichiarazione inesatta/incompleta, il sequestro è eseguito, con un minimo di 500 euro e un massimo di 1.000.000 euro, nel limite:

a) del 25% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, qualora tale differenza non sia superiore a 10.000 euro;

b) del 35% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;

c) del 70% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

d) del 100% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 100.000 euro.

Si segnala, poi, che, allo scopo di coordinare l’istituto del sequestro con quello del trattenimento temporaneo, il nuovo comma 8-bis dell’articolo 6, prevede che ai fini della restituzione del denaro contante “sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all’articolo 3-bis, ove disposto”.

3. Modifiche alla legge 17 gennaio 2000, n. 7

Come evidenziato, l’articolo 1, comma 1 del d.lgs. 211/2024 introduce modifiche alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 intervenendo per esigenze di aggiornamento e coordinamento con la disciplina introdotta dal Regolamento (UE) n. 2018/1672, oltre che di adeguamento a prassi operative.

Con riguardo alle principali novità aventi conseguenze sull’attività di controllo degli Uffici doganali per le finalità di cui alla citata legge, si segnala la nuova definizione di “oro da investimento” atta a ricomprendere anche l’oro destinato a successiva lavorazione e quella di “materiale d’oro”, che comprende anche i semilavorati, e il novero delle operazioni in oro che devono essere dichiarate all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF). (NOTA 11)

Ciò premesso, il comma 2 dell’art. 1, come modificato, prevede che il trasferimento di oro da o verso l’estero (NOTA 12) di importo pari o superiore a 10.000 euro, sia oggetto di dichiarazione alla UIF.

Nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l’estero, la dichiarazione è effettuata prima dell’attraversamento della frontiera (dichiarazione preventiva) mentre, nelle altre operazioni, quali il trasferimento di oro dall’estero, la dichiarazione deve essere presentata alla UIF non oltre il mese successivo alla data dell’operazione (c.d. dichiarazione mensile a consuntivo).

Nel chiarire i principi generali che consentono di individuare i soggetti tenuti alla dichiarazione delle operazioni in oro, il comma 2-ter, prevede che la dichiarazione debba essere effettuata dal soggetto che trasferisce l’oro a qualsiasi titolo, mentre, nel caso in cui parte dell’operazione sia una banca o un operatore professionale in oro spetta a questi ultimi procedere alla dichiarazione.

Di particolare rilevanza risulta il nuovo comma 2-quinquies dell’art. 1, in base al quale non sussistono gli obblighi dichiarativi previsti dalla legge qualora l’operazione sia già soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione europea.

Resta ferma la competenza della Banca d’Italia per l’accertamento delle violazioni degli obblighi dichiarativi nei casi previsti dalla Legge n. 7 del 2000 e per l’irrogazione delle relative sanzioni.

Nei casi in cui l’oro oggetto del trasferimento rientri nella nozione di “denaro contante” si provvederà all’accertamento secondo le procedure previste dal d.lgs. 195/2008 e dal Regolamento (UE) n. 2018/1672.

Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.

Note:

(1) Le modifiche, per ADM, hanno riguardato la sola denominazione dell’Agenzia e i riferimenti normativi.

(2) Il riferimento al Codice doganale dell’Unione è stato inserito dal d.lgs. 211/2024.

(3) Il riferimento al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – TULD, contenuto nel d.lgs. 211/2024, è da intendersi superato in ragione dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2024, a far data dal 4.10.2024.

(4) Allegato 1 al d.lgs. 141/2024.

(5) Istituto introdotto dalla novella legislativa, come infra meglio specificato.

(6) Tali indicazioni, alla luce della novella legislativa di cui al d.lgs. 211/2024, sostituiscono quelle contenute nella Circolare 12/2024 del 7.05.2024, punto 1).

(7) Il Regolamento (UE) 2018/1672 prevede all’articolo 2, paragrafo 2, il potere della Commissione di adottare atti delegati al fine di modificare l’allegato I per tener conto delle nuove tendenze in materia di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, o per tener conto delle migliori pratiche di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo oppure per impedire l’uso da parte di criminali di merci utilizzate come riserve di valore altamente liquide e di carte prepagate.

(8) L’obbligo generalizzato di informativa per il denaro non accompagnato è ricavabile dalla modifica del comma 4: “5) al comma 4, le parole: «Gli uffici postali e i fornitori» sono sostituite dalle seguenti: «Per ogni trasferimento di denaro non accompagnato, gli uffici postali e i fornitori»;”

(9) Il modulo in questione deve essere compilato e allegato, in funzione delle circostanze, alle dichiarazioni d’ufficio redatte ai sensi dell’articolo 5, par. 3, alla registrazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2018/1672 nonché alle dichiarazioni ottenute ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento, qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante.

(10) Competente ratione materiae come previsto da art.3 bis comma 4

(11) che sostituisce l’Ufficio italiano dei cambi, già soppresso con l’articolo 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

(12) Come anche il commercio di oro, ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell’oro.