Agenzia delle Entrate – Risposta n. 227 del 28 aprile 2022
D.M. Salute 11 agosto 2021 – Remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN – rilevanza ai fini IVA – esclusione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istante titolare della “Farmacia Alfa” (in seguito, “Istante” o “Contribuente”) riferisce di ricevere, a partire dal mese di dicembre 2021, la remunerazione integrativa prevista dal Decreto del Ministero della Salute dell’11 agosto 2021 (in seguito, ” decreto“).
Il Contribuente rappresenta altresì che ci sono pareri contrastanti in merito al corretto trattamento IVA di queste somme, che le Regioni e l’Associazione di categoria considerano “non soggette ad IVA”.Il decreto tuttavia nulla prevede al riguardo e quindi l’Istante è incerto sul corretto comportamento da seguire sia in fase certificativa sia in fase di liquidazione mensile IVA degli importi riscossi, anche perché le “distinte contabili riepilogative”, dove sono riassunte le somme dovute dall’ASL per la convenzione di fornitura col sistema sanitario nazionale, supportano l’indicazione dell’Associazione di categoria.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante fa presente che secondo Federfarma “Le quote di remunerazione aggiuntiva non modificano i prezzi del farmaco e di conseguenza non sono soggette a IVA“. Tale assunto è stato recepito da diverse amministrazioni regionali: le distinte contabili riepilogative, infatti, assimilano le “nuove quote” a una sorta di contributo da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA ex articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve “Decreto IVA”).
Il Contribuente non condivide questa interpretazione, perché ritiene integrati il presupposto oggettivo, in quanto si tratta di una cessione di beni remunerata in base al numero di confezioni, quello soggettivo, che è in re ipsa nell’attività d’impresa dallo stesso esercitata, nonché il presupposto territoriale, essendo le operazioni effettuate in Italia.
Ritiene, pertanto, che le quote di remunerazione aggiuntiva de quo siano erogate dalla ASL IVA compresa e che debbano confluire nella liquidazione IVA (eventualmente in ventilazione dei corrispettivi) tra le somme soggette all’imposta sul valore aggiunto, incrementando l’imponibile scaturente dalla registrazione della distinta contabile come componente accessorio del rimborso farmaci ordinario da parte del SSN.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, un contributo assume, in linea generale, rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (cfr. in particolare, circolari n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell’11 maggio 2015). In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Pertanto, non sono rilevanti ai fini IVA le somme erogate per ristorare le imprese, in quanto il soggetto beneficiario non assume un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere.
Nel caso in esame si osserva che in data 29 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 agosto 2021 (in breve, “decreto“), con il quale è stata data applicazione a quanto previsto dal decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN.
La parte introduttiva del decreto, a giustificazione del riconoscimento della remunerazione aggiuntiva, fa esplicito riferimento al sostegno alle imprese, connesso all’emergenza COVID 19. Si legge, infatti, nel preambolo: «Visto il Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID- 19» ed in particolare l’art. 20, comma 4, il quale prevede che «al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del servizio sanitario nazionale (S.S.N.) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l’attività di cui all’art. 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell’importo di cui al comma 6».
In base all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto, la durata della remunerazione aggiuntiva è prevista per un tempo limitato, avendo decorrenza dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, e per il successivo comma 2 «la remunerazione aggiuntiva… non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
Tali disposizioni inducono a ritenere che si tratti di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid-19 e, quindi, al pari di essi, da considerare fuori campo IVA. Ne consegue che gli stessi non dovranno confluire nella relativa liquidazione periodica.
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