DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto

Testo aggiornato a gennaio 2013 (con le modifiche della legge n. 3 del 2013)


TITOLO I  –     Disposizioni Generali (art. da 01 a 20)
TITOLO II –    Obblighi dei contribuenti (art. da 21 a 40)
TITOLO  III-   Sanzioni (art. da  41 a 50)
TITOLO  IV –  Accertamento e Riscossione (art. da 51 a 66bis)
TITOLO V –     Importazioni (art. da  67 a 70)
TITOLO VI –   Disposizioni Varie (art. da 71 a 75)
TITOLO VII – Disposizioni Transitorie e Finali  (art. da 76 a 94)
TABELLA A – Beni e Servizi soggetti ad aliquota al 6 per cento
TABELLA B  – Prodotti soggetti a specifiche discipline
TABELLA C  – Spettacoli ed altre attività


TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;

  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega legislativa per la riforma tributaria;

  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma dell’art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

  Sentito il Consiglio dei Ministri;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l’interno per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Operazioni imponibili

  ((L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi  effettuate  nel  territorio dello Stato nell’esercizio  di  imprese  o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate)). ((20))

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AGGIORNAMENTO (20)
Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

                               Art. 2.

                          Cessioni di beni

  Costituiscono cessioni di  beni  gli  atti  a  titolo  oneroso  che importano  trasferimento  della  proprieta’  ovvero  costituzione   o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

  Costituiscono inoltre cessioni di beni:

    1) le vendite con riserva di proprieta’;

    2) le locazioni con clausola di  trasferimento  della  proprieta’ vincolante per ambedue le parti;

    3)  i  passaggi  dal  committente   al   commissionario   e   dal commissionario  al  committente  di  beni  venduti  o  acquistati  in esecuzione di contratti di commissione;

    4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di  quelli  la  cui produzione o il cui  commercio  non  rientra  nell’attivita’  propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a lire  cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis;

    5) la destinazione di beni  all’uso  o  al  consumo  personale  o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte  o una  professione  o  ad  altre  finalita’  estranee  alla  impresa  o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata  da cessazione dell’attivita’, con esclusione di quei beni  per  i  quali non  e’  stata  operata,  all’atto   dell’acquisto,   la   detrazione dell’imposta  di  cui  all’articolo  19  si  considera  destinato   a finalita’ estranee all’impresa  o  all’esercizio  dell’arte  o  della professione l’impiego  di  beni  per  l’effettuazione  di  operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non  imponibili  ai  sensi  degli articoli  8,  8-bis  e  9,  di  operazioni  escluse  dal   campo   di applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo  7  e  dell’articolo 74, commi primo, quinto e sesto, nonche’ delle operazioni di  cui  al terzo comma del presente articolo e all’articolo 3, quarto comma;

    6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo  da  societa’ di ogni  tipo  e  oggetto  nonche’  le  assegnazioni  e  le  analoghe operazioni fatte  da  altri  enti  privati  o  pubblici,  compresi  i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza  personalita’ giuridica.

  Non sono considerate cessioni di beni:

    a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;

    ((b) le cessioni e i  conferimenti  in  societa’  o  altri  enti, compresi i consorzi e le associazioni  o  altre  organizzazioni,  che hanno per oggetto aziende o rami di azienda));

    c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili  di utilizzazione edificatoria a norma delle  vigenti  disposizioni.  Non costituisce utilizzazione edificatoria  la  costruzione  delle  opere indicate nell’art. 9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

    d)  le  cessioni  di   campioni   gratuiti   di   modico   valore appositamente contrassegnati;

    e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS 2 SETTEMBRE 1997, N.313));

    f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS 2 SETTEMBRE 1997, N.313));

    g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.27 APRILE 1989, N. 154

    h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o  importati dal cedente senza poter detrarre  la  relativa  imposta  per  effetto del’articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e-quater);. (20)

    i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; (21)

    l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le  cessioni  di pane,  biscotto  di  mare,  e  di  altri  prodotti  della  panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova,  materie  grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni  di  latte  fresco,  non concentrato  ne’  zuccherato,  destinato   al   consumo   alimentare,

confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie. (28) (38)

    m) le cessioni di beni soggette alla disciplina  dei  concorsi  e delle operazioni a premio di cui al regio  decreto-legge  19  ottobre 1938, n. 1933, convertito nella  legge  5  giugno  1939,  n.  937,  e successive modificazioni ed integrazioni. (29)

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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979. n. 24, come  modificato  dal  D.P.R.  31 marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3) che le  integrazioni  e correzioni apportate agli articoli  2,  n.  5)  si  applicano  dal  1 gennaio 1973.
IL D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, ha inoltre disposto (con l'art. 10) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1  aprile 1979."
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 22 dicembre 1980, n.889 ha disposto (con l'art. 15, comma  1)che le modifiche al presente articolo hanno  effetto  dal  1  gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal  1  aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853, convertito con  modificazioni  dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che "Le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco, di cui all'articolo 2,  lettera  l),del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,e quelle di crusche sono soggette alla imposta  sul  valore  aggiunto con l'aliquota del 2 per cento".

                               Art. 3.

                       Prestazioni di servizi

  Costituiscono   prestazioni   di   servizi   le  prestazioni  verso corrispettivo  dipendenti  da  contratti d’opera, appalto, trasporto,mandato,  spedizione,  agenzia,  mediazione,  deposito e in genere da obbligazioni  di  fare,  di  non fare e di permettere quale ne sia la fonte.  Costituiscono  prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate  per  l’uso  personale  o familiare dell’imprenditore o di coloro  i  quali  esercitano  un’arte  o  una professione o per altre finalita’  estranee  all’impresa  o  all’esercizio  dell’arte o della professione.

  Costituiscono  inoltre  prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

    1)  le  concessioni  di  beni  in  locazione, affitto, noleggio e simili;

    2)  le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore,   quelle   relative  ad  invenzioni  industriali,  modelli, disegni,  processi,  formule  e  simili  e quelle relative a marchi e insegne,  nonche’ le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;

    3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese  le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo  di  cessione  pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono  considerati  prestiti  i  depositi  di  denaro presso aziende e istituti  di  credito  o  presso  amministrazioni  statali,  anche se regolati in conto corrente;

    4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

    5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

  Le  prestazioni  indicate  nei  commi  primo  e  secondo sempreche’ l’imposta  afferente  agli  acquisti  di beni e servizi relativi alla loro  esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate  per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a   titolo   gratuito  per  altre  finalita’  estranee  all’esercizio dell’impresa,   ad  esclusione  delle  somministrazioni  nelle  mense aziendali  e  delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente,  nonche’  delle  operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte   a   beneficio   delle  attivita’  istituzionali  di  enti  e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita’ educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta’ sociale nonche’  delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita’  sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni  di  pubblico  interesse  richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell’art. 2  sono  considerate  prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni,  concessioni  o  licenze  di  cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma  precedente.  Le  prestazioni  di  servizi  rese o ricevute dai mandatari   senza  rappresentanza  sono  considerate  prestazioni  di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

  Non sono considerate prestazioni di servizi:

    a)  le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore  effettuate  dagli  autori  e  loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell’art. 2 della legge  22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita’ commerciale;

    b) i prestiti obbligazionari;

    c)  le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2;

    d)  i  conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell’art. 2;

    e)  le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore,  tranne  quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le  prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere,  comprese  quelle  di  intermediazione  nella riscossione dei proventi;

    f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

    g)  LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154;

    h)  le  prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al  n. 3) del secondo comma dell’art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo. (20)

  Non  costituiscono  inoltre  prestazioni  di servizi le prestazioni relative  agli  spettacoli  ed  alle  altre  attivita’ elencati nella tabella  C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di   accesso,   rilasciati   per   l’ingresso  gratuito  di  persone, limitatamente  al  contingente  e  nel  rispetto  delle  modalita’ di rilascio  e  di  controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:

    a)  dagli  organizzatori  di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso   sportivo   ufficialmente  riconosciuta  dalle  competenti autorita’;

    b)   dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e  federazioni sportive che di esso fanno parte;

    c) dall’Unione nazionale incremento razze equine;

    d) dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.

  ((Le  disposizioni  del  primo  periodo  del  terzo  comma  non  si applicano  in  caso  di  uso  personale o familiare dell’imprenditore ovvero  di  messa  a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

    a)  di  veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base  di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione   dell’imposta   e’   stata   operata  in  funzione  della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1;

    b)  delle  apparecchiature  terminali per il servizio radiomobile pubblico  terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di  gestione,  qualora  sia  stata  computata in detrazione una quota dell’imposta  relativa  all’acquisto  delle predette apparecchiature, pure  sulla  base  di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla  misura  in  cui  tali  beni  e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all’articolo 19, comma 4, secondo periodo)).

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AGGIORNAMENTO (20)
Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

                               Art. 4.

                        Esercizio di imprese

   Per esercizio di imprese si  intende  l’esercizio  per  professione abituale, ancorche’ non  esclusiva,  delle  attivita’  commerciali  o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non  organizzate  in  forma  di  impresa,  nonche’   l’esercizio   di attivita’, organizzate in forma d’impresa, dirette  alla  prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile.

  Si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese:

    1) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  fatte  dalle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa’ per  azioni  e  in  accomandita  per   azioni,   dalle   societa’   a responsabilita’  limitata,  dalle  societa’  cooperative,  di   mutua assicurazione e di armamento, dalle societa’ estere di  cui  all’art. 2507 del codice civile e dalle societa’ di fatto;

    2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalita’ giuridica e le  societa’  semplici, che  abbiano  per  oggetto  esclusivo  o  principale  l’esercizio  di attivita’ commerciali o agricole.

  Si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio di imprese, a norma  del  precedente  comma,  anche  le  cessioni  di  beni  e   le prestazioni di servizi fatte dalle societa’ e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

  Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che  non  abbiano per  oggetto  esclusivo  o  principale   l’esercizio   di   attivita’ commerciali o agricole, si considerano effettuate  nell’esercizio  di imprese soltanto le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi fatte  nell’esercizio  di  attivita’  commerciali  o   agricole.   Si considerano fatte nell’esercizio di attivita’  commerciali  anche  le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  ai  soci,  associati  o partecipanti  verso  pagamento  di  corrispettivi  specifici,  o   di contributi supplementari determinati in  funzione  delle  maggiori  o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate   in   conformita’   alle   finalita’   istituzionali   da associazioni  politiche,  sindacali  e   di   categoria,   religiose, assistenziali, culturali  sportive  dilettantistiche,  di  promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la  medesima  attivita’  e che per legge,  regolamento  o  statuto  fanno  parte  di  una  unica organizzazione locale  o  nazionale,  nonche’  dei  rispettivi  soci, associati  o  partecipanti   e   dei   tesserati   dalle   rispettive organizzazioni nazionali. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  4  DICEMBRE 1997, N.460.

  Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche’ esercitate da enti  pubblici,  le seguenti attivita’:  a)  cessioni  di  beni  nuovi  prodotti  per  la vendita,  escluse  le  pubblicazioni  delle  associazioni  politiche,sindacali  e  di  categoria,  religiose,   assistenziali,   culturali sportive dilettantistiche, di  promozione  sociale  e  di  formazione extra-scolastica  della  persona  cedute  prevalentemente  ai  propri associati;

b)  erogazione  di  acqua  e  servizi  di   fognatura   e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

d) gestione di spacci aziendali, gestione di  mense  e  somministrazione  di  pasti;

e)  trasporto  e deposito di merci;

f) trasporto  di  persone;

g)  organizzazione  di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di  alloggio;

h) servizi portuali e aeroportuali; i)  pubblicita’  commerciale;  l) telecomunicazioni  e  radiodiffusioni  circolari.  Non  sono   invece considerate attivita’ commerciali: ((le operazioni  effettuate  dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli  altri  enti di diritto pubblico nell’ambito di attivita’ di pubblica autorita’;))

le operazioni relative all’oro  e  alle  valute  estere,  compresi  i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca  d’Italia  e dall’Ufficio  italiano  dei  cambi;  la  gestione,  da  parte   delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di  mense  e  spacci riservati al proprio personale ed  a  quello  dei  Ministeri  da  cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi  inerenti  al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie,  da  parte di consorzi o cooperative, di garanzie  mutualistiche  e  di  servizi concernenti  il  controllo   qualitativo   dei   prodotti,   compresa l’applicazione di marchi di  qualita’;  le  cessioni  di  beni  e  le prestazioni di servizi  effettuate  in  occasione  di  manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati  nelle  Assemblee nazionali e regionali le cessioni di beni e  prestazioni  di  servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal  Senato  della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla  Corte  costituzionale, nel  perseguimento  delle   proprie   finalita’   istituzionali;   le prestazioni   sanitarie   soggette   al   pagamento   di   quote   di partecipazione alla spesa sanitaria erogate  dalle  unita’  sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario  nazionale.

Non sono considerate, inoltre, attivita’ commerciali, anche in deroga al secondo comma:

    a) il possesso e la gestione di unita’ immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro  pertinenze,  ad esclusione delle unita’ classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unita’ da diporto, di aeromobili da  turismo  o  di qualsiasi altro mezzo di  trasporto  ad  uso  privato,  di  complessi sportivi o ricreativi, compresi  quelli  destinati  all’ormeggio,  al ricovero e al servizio di unita’ da diporto, da parte di  societa’  o enti, qualora la partecipazione ad  essi  consenta,  gratuitamente  o

verso un corrispettivo inferiore al  valore  normale,  il  godimento, personale, o familiare dei  beni  e  degli  impianti  stessi,  ovvero quando tale  godimento  sia  conseguito  indirettamente  dai  soci  o partecipanti,  alle  suddette   condizioni,   anche   attraverso   la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

    b) il possesso, non strumentale ne’ accessorio ad altre attivita’ esercitate, di partecipazioni o  quote  sociali,  di  obbligazioni  o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine  di  percepire dividendi, interessi o  altri  frutti,  senza  strutture  dirette  ad esercitare attivita’ finanziaria, ovvero attivita’ di  indirizzo,  di coordinamento  o  altri  interventi  nella  gestione  delle  societa’ partecipate.

  Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra  gli  enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e),  della  legge  25  agosto 1991, n. 287, le cui finalita’ assistenziali siano  riconosciute  dal Ministero  dell’interno,  non  si  considera  commerciale,  anche  se effettuata   verso   pagamento   di   corrispettivi   specifici,   la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi  in cui viene  svolta  l’attivita’  istituzionale,  da  bar  ed  esercizi similari, sempreche’ tale attivita’ sia strettamente complementare  a

quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali  e  sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati  nel  secondo periodo del quarto comma.

  Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si  conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti  costitutivi  o statuti redatti nella forma  dell’atto  pubblico  o  della  scrittura privata autenticata o registrata:

    a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione  nonche’  fondi,  riserve  o  capitale  durante  la  vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la  distribuzione  non siano imposte dalla legge;

    b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso  di  suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini  di  pubblica  utilita’,  sentito  l’organismo  di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge  23  dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

    c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del  rapporto  medesimo, escludendo  espressamente  ogni   limitazione   in   funzione   della temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto  di  voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

    d) obbligo di redigere e di approvare annualmente  un  rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

    e) eleggibilita’ libera degli  organi  amministrativi,  principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del  codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o  partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee  forme di  pubblicita’  delle  convocazioni  assembleari,   delle   relative deliberazioni, dei bilanci  o  rendiconti  e’  ammesso  il  voto  per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al  1  gennaio  1997,  preveda  tale  modalita’  di  voto  ai   sensi

dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e  sempreche’  le stesse abbiano  rilevanza  a  livello  nazionale  e  siano  prive  di organizzazione a livello locale;

    f) intrasmissibilita’ della quota  o  contributo  associativo  ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte  e  non rivalutabilita’ della stessa.

  Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma  non si  applicano  alle   associazioni   religiose   riconosciute   dalle confessioni con le quali lo  Stato  ha  stipulato  patti,  accordi  o intese,  nonche’  alle  associazioni  politiche,   sindacali   e   di categoria.

  Le  disposizioni  sulla  perdita  della  qualifica  di   ente   non commerciale di cui all’articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai  fini  dell’imposta  sul valore aggiunto.

                               Art. 5.

                   Esercizio di arti e professioni

  Per  esercizio  di  arti  e  professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, di qualsiasi attivita’ di  lavoro  autonomo  da  parte di persone fisiche ovvero da parte di societa’  semplici  o  di  associazioni  senza personalita’ giuridica costituite  tra  persone  fisiche  per l’esercizio in forma associata delle attivita’ stesse.

  Non  si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le  prestazioni  di  servizi  inerenti  ai rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa  di  cui  all’art.  49  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ((nonche’ le prestazioni  di  lavoro  effettuate  dagli  associati nell’ambito dei contratti  di  associazione in partecipazione di cui all’articolo 49, comma  2,  lettera  c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,))  rese  da soggetti che non esercitano per professione abituale altre  attivita’  di  lavoro  autonomo.  Non  si considerano altresi’ effettuate  nell’esercizio  di  arti  e professioni le prestazioni di servizi  derivanti  dall’attivita’  di levata dei protesti esercitata dai  segretari  comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonche’  le  prestazioni  di  vigilanza  e  custodia  rese da guardie giurate  di  cui  al  regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952. (20) (41) (57a)

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AGGIORNAMENTO (20)
Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche  apportate  apportate  agli  articoli  5,  34, per la parte concernente  il  limite  del  volume  d'affari delle imprese agricole minori, e 36 dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
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AGGIORNAMENTO (41)
 Il  D.L.  14 marzo 1988, n.70 convertito con modificazioni dalla L. 13  maggio  1988,  n. 154 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  hanno  effetto, ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  dal  1 gennaio 1973, e, ai fini delle   imposte   sui   redditi,  dal  periodo  di  imposta  iniziato successivamente al 31 dicembre 1987."
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AGGIORNAMENTO (57a)
Il  D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Le disposizioni  del  comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1 gennaio  1994  e  alle  rettifiche  relative  ai  beni ammortizzabili acquisiti  dalla  predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994."

                               Art. 6.

                   Effettuazione delle operazioni.

   Le cessioni di beni si considerano  effettuate  nel  momento  della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le  cessioni  i  cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente,  tranne quelle indicate ai  numeri  1)  e  2)  dell’art.  2,  si  considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti  e  comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla  consegna o spedizione.

  In deroga al precedente comma l’operazione si considera effettuata:

    a) per le cessioni di beni per atto della  pubblica  autorita’  e per le cessioni periodiche o continuative di beni  in esecuzione  di contratti   di   somministrazione,   all’atto   del   pagamento   del corrispettivo;

    b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell’art.  2,  all’atto  della  vendita  dei  beni  da  parte  del commissionario;

    c)  per  la  destinazione  al  consumo  personale   o   familiare dell’imprenditore  e  ad  altre  finalita’   estranee   all’esercizio dell’impresa, di cui al n. 5) dell’art. 2, all’atto del prelievo  dei beni;

    d) per le cessioni  di  beni  inerenti  a  contratti  estimatori, all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni  non  restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque  dopo  il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

    d-bis) per le assegnazioni in proprieta’ di  case  di  abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta’ divisa, alla  data del rogito notarile;

    d-ter)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  30  DICEMBRE  1991,  N.417, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 FEBBRAIO 1992, N. 66.

  Le prestazioni di servizi si considerano  effettuate  all’atto  del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo  3,  terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate  al  momento  in  cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.  15 DICEMBRE 2011, N. 217. (139)

  Se  anteriormente  al  verificarsi  degli   eventi   indicati   nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia  emessa  fattura,  o sia pagato in tutto o in  parte  il  corrispettivo,  l’operazione  si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato  o  pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

  L’imposta relativa alle cessioni di beni  ed  alle  prestazioni  di servizi diviene  esigibile  nel  momento  in  cui  le  operazioni  si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l’imposta e’ versata con le modalita’ e  nei  termini  stabiliti  nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni  dei  prodotti  farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte  dell’allegata  tabella  A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e  le  prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto  comma dell’articolo 4, nonche’ per quelle fatte  allo  Stato,  agli  organi dello Stato ancorche’ dotati di  personalita’  giuridica,  agli  enti pubblici territoriali e ai consorzi  tra  essi  costituiti  ai  sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  alle  camere  di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  agli   istituti universitari, alle unita’ sanitarie locali,  agli  enti  ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e  cura  aventi  prevalente  carattere scientifico, agli enti pubblici  di  assistenza  e  beneficenza  e  a quelli  di  previdenza,  l’imposta  diviene  esigibile  all’atto  del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta’ di  applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni  ((di  cui all’articolo 21, comma 4,  terzo  periodo,  lettera  b))), l’imposta diviene  esigibile  nel  mese  successivo   a   quello   della   loro effettuazione.  Per  le  prestazioni  di  servizi  effettuate   dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi  iscritti  nell’albo  di cui alla legge 6 giugno 1974, n.  298,  l’imposta  diviene  esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la  facolta’ di applicare le  disposizioni  di  cui  al  primo  periodo.(52)  (79) ((144))

  In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi  di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto  passivo  ivi  stabilito,  e  le prestazioni di  servizi  diverse  da  quelle  di  cui  agli  articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un  soggetto  passivo  stabilito  nel territorio dello  Stato  ad  un  soggetto  passivo  che  non  e’  ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di  carattere  periodico  o  continuativo,  alla  data  di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi  degli eventi indicati nel primo periodo e’ pagato in tutto o  in  parte  il

corrispettivo, la  prestazione  di  servizi  si  intende  effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le  stesse prestazioni, se effettuate  in  modo  continuativo  nell’arco  di  un periodo superiore a un anno  e  se  non  comportano  pagamenti  anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate  al  termine di  ciascun  anno  solare  fino  all’ultimazione  delle   prestazioni medesime. (139)

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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 30 dicembre 1991,  n.  417,  convertito  con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma  4) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma  1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998.
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5) che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1° gennaio 2013."

                               Art. 7.

            (Territorialita’ dell’imposta – Definizioni).

   1. Agli effetti del presente decreto:

    a)  per  “Stato”  o  “territorio  dello  Stato”  si  intende   il territorio della Repubblica italiana, con esclusione  dei  comuni  di Livigno e Campione d’Italia  e  delle  acque  italiane  del  Lago  di Lugano;

    b) per “Comunita’” o “territorio della Comunita’” si  intende  il territorio corrispondente al campo di applicazione del ((Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)) con le seguenti esclusioni  oltre quella indicata nella lettera a): ((139))

      1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

      2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;

     3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d’oltremare;

      4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

      5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;

      6) le isole Anglo-Normanne;

    c) il  Principato  di  Monaco,  l’isola  di  Man  e  le  zone  di sovranita’ del Regno  Unito  di  Akrotiri  e  Dhekelia  si  intendono compresi nel territorio rispettivamente  della  Repubblica  francese, del Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord  e  della Repubblica di Cipro;

    d) per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato  o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio  dello  Stato  di  soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni  da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo  in  cui  si  trova  la  sede  legale  e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;

    e)  per  “parte  di  un  trasporto   di   passeggeri   effettuata all’interno della Comunita’”, si intende la parte  di  trasporto  che non prevede uno scalo fuori della Comunita’ tra il luogo di  partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; “luogo di partenza di un trasporto passeggeri”, e’ il primo punto  di  imbarco  di  passeggeri previsto nella Comunita’, eventualmente dopo uno  scalo  fuori  della Comunita’; “luogo di arrivo di un trasporto passeggeri”, e’  l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunita’,  per  passeggeri  imbarcati nella  Comunita’,  eventualmente  prima  di  uno  scalo  fuori  della

Comunita’; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di  ritorno e’ considerato come un trasporto distinto;

    f)  per  “trasporto  intracomunitario  di  beni”  si  intende  il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo  di  arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri  diversi.  “Luogo  di partenza” e’ il luogo in cui inizia effettivamente il  trasporto  dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi  nel  luogo in cui si trovano i beni; “luogo di arrivo” e’ il  luogo  in  cui  il trasporto dei beni si conclude effettivamente;

    g) per “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a  breve termine di mezzi  di  trasporto”  si  intende  il  possesso  o  l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo  non  superiore  a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.

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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a quello dell'entrata in vigore della presente legge".

                             Art. 7-bis.

                (Territorialita’ – Cessioni di beni).

   1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate  nel  territorio  dello  Stato  se  hanno  per oggetto beni immobili ovvero  beni  mobili  nazionali,  comunitari  o vincolati al regime  della  temporanea  importazione,  esistenti  nel territorio dello stesso ovvero beni mobili  spediti  da  altro  Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.

  2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un  aereo  o  di  un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri  effettuata all’interno della Comunita’, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e’ ivi situato.

  3. ((Le cessioni di gas  attraverso  un  sistema  di  gas  naturale situato nel  territorio  dell’Unione  o  una  rete  connessa  a  tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di  calore  o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento))  si considerano effettuate nel territorio dello Stato: ((139))

    a) quando  il  cessionario  e’  un  soggetto  passivo-rivenditore stabilito    nel    territorio    dello    Stato.    Per     soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui  principale attivita’ in relazione all’acquisto ((di gas, di  energia  elettrica, di calore o di freddo)) e’ costituita dalla rivendita di  detti  beni ed il cui  consumo  personale  di  detti  prodotti  e’  trascurabile; ((139))

    b) quando il cessionario e’ un soggetto diverso dal  rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello  Stato.  Se  la totalita’  o  parte  dei  beni  non  e’  di  fatto   utilizzata   dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non  consumata,  le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel  territorio dello Stato quando sono poste in essere nei  confronti  di  soggetti, compresi quelli che non agiscono nell’esercizio di  impresa,  arte  o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all’estero,  per  le  quali  sono

effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o  residenti in Italia.

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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a quello dell'entrata in vigore della presente legge".

                             Art. 7-ter.

            (((Territorialita’ – Prestazioni di servizi).

 

  1.   Le  prestazioni  di  servizi  si  considerano  effettuate  nel territorio dello Stato:

    a)  quando  sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

    b)  quando  sono  rese  a  committenti  non  soggetti  passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

  2.  Ai  fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di   effettuazione  delle  prestazioni  di  servizi,  si  considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

    a)  i soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni   ricevute   quando   agiscono   nell’esercizio  di  tali attivita’;

    b)  gli  enti,  le  associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attivita’ commerciali o agricole;

    c)  gli  enti,  le  associazioni  e  le altre organizzazioni, non soggetti  passivi,  identificati  ai  fini  dell’imposta  sul  valore aggiunto.))

                           Art. 7-quater.

(((Territorialita’  – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi).

 

  1.  In  deroga  a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

    a)  le  prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le  perizie,  le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore  alberghiero  o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella  di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio,  la  concessione  di  diritti  di  utilizzazione  di  beni immobili   e   le   prestazioni   inerenti  alla  preparazione  e  al coordinamento dell’esecuzione   dei   lavori   immobiliari,  quando l’immobile e’ situato nel territorio dello Stato;

    b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

    c)  le  prestazioni  di  servizi  di  ristorazione  e di catering diverse  da  quelle  di  cui  alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;

    d)  le  prestazioni  di  ristorazione e di catering materialmente rese  a  bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte  di  un  trasporto  di  passeggeri effettuata all’interno della Comunita’,  se  il  luogo  di  partenza  del trasporto e’ situato nel territorio dello Stato;

    e)  le  prestazioni  di  servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio  e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi  sono  messi  a  disposizione  del destinatario nel territorio dello  Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della  Comunita’.  Le  medesime prestazioni si considerano effettuate nel  territorio  dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione  del  destinatario  al  di  fuori  del  territorio della Comunita’ e sono utilizzati nel territorio dello Stato.))

                          Art. 7-quinquies.

(((Territorialita’   –  Disposizioni  relative  alle  prestazioni  di servizi   culturali,  artistici,  sportivi,  scientifici,  educativi, ricreativi e simili).

 

  1.  In  deroga  a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, le prestazioni  di  servizi relativi ad attivita’ culturali, artistiche, sportive,  scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere  ed  esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita’, nonche’ le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti  si  considerano  effettuate  nel  territorio  dello Stato quando  le  medesime  attivita’  sono  ivi  materialmente  svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di  servizi  per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive,  scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche’ alle relative prestazioni accessorie.)) ((129))

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AGGIORNAMENTO (129)
Il  D.Lgs.  11 febbraio 2010, n.18 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)  che a decorrere dal 1 gennaio 2011 "l'articolo 7-quinquies, comma 1,  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1:
a)  le  prestazioni  di  servizi  relativi  ad  attivita'  culturali, artistiche,  sportive,  scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi  comprese  fiere  ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori  di  dette attivita', nonche' le prestazioni di servizi accessorie  alle  precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si  considerano  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  quando le medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo  precedente  si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso   alle   manifestazioni  culturali,  artistiche,  sportive, scientifiche,  educative,  ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni accessorie;
b)   le   prestazioni  di  servizi  per  l'accesso  a  manifestazioni culturali,  artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e  simili,  ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche' le prestazioni di  servizi  accessorie  connesse  con  l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.".

                           Art. 7-sexies.

(((Territorialita’   –   Disposizioni   speciali  relative  a  talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi).

 

  1.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera  b),  si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

    a)  le  prestazioni  di  intermediazione  in nome e per conto del cliente,   quando   le  operazioni  oggetto dell’intermediazione  si considerano effettuate nel territorio dello Stato;

    b)  le  prestazioni  di  trasporto  di beni diverse dal trasporto intracomunitario,   in   proporzione   alla   distanza  percorsa  nel territorio dello Stato;

    c)  le  prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;

    d)  le prestazioni di lavorazione, nonche’ le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita’ accessorie ai trasporti,  quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;

    e)  le  prestazioni  di  servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto, quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre che  siano  utilizzate  nel  territorio  della Comunita’. Le medesime prestazioni  se  rese  da  soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio  della  Comunita’ si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;

    f)  le  prestazioni  di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunita’, quando il  committente  e’  domiciliato  nel  territorio  dello  Stato o ivi residente senza domicilio all’estero.

    g)  le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti  residenti o domiciliati nel territorio della Comunita’ e sempre  che  siano  utilizzate  nel  territorio  della  Comunita’. Le medesime  prestazioni  se  rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio  della  Comunita’ si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.)) ((129))

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AGGIORNAMENTO (129)
Il  D.Lgs.  11 febbraio 2010, n.18 ha disposto (con l'art. 3, comma 2)  che  a decorrere dal 1 gennaio 2013 "all'articolo 7-sexies, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) le prestazioni di servizi  di  locazione,  anche  finanziaria, noleggio e simili, non a breve  termine,  di  mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto,  quando  il  committente e' domiciliato nel territorio dello Stato  o  ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni se rese  ad  un  soggetto  domiciliato  e  residente  al  di  fuori  del territorio  della  Comunita' si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;";
b) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) le prestazioni di  cui  alla  lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che  l'imbarcazione  sia  effettivamente  messa  a  disposizione  nel territorio  dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi  stabiliti  e  sia  utilizzata nel territorio della Comunita'. Le medesime  prestazioni,  se  l'imbarcazione  da  diporto  e'  messa  a disposizione  in  uno  Stato  estero  fuori  della  Comunita'  ed  il prestatore  e'  stabilito  in  quello  stesso  Stato,  si considerano effettuate  nel  territorio  dello  Stato quando sono ivi utilizzate.
Alle  medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto e' messa a  disposizione  in  uno  Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e);".

                           Art. 7-septies.

(Territorialita’ – Disposizioni  relative  a  talune  prestazioni  di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunita’).

   1. In deroga a  quanto  stabilito  dall’articolo  7-ter,  comma  1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello  Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono  rese  a  committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunita’:

    a) le prestazioni di  servizi  di  cui  all’articolo  3,  secondo comma, numero 2);

    b) le prestazioni pubblicitarie;

    c) le prestazioni di consulenza e  assistenza  tecnica  o  legale nonche’ quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;

    d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative,  comprese le  operazioni  di  riassicurazione  ed  escluse  le   locazioni di casseforti;

    e) la messa a disposizione del personale;

    f) le prestazioni derivanti  da  contratti  di  locazione,  anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali  diversi  dai mezzi di trasporto;

    ((g) la concessione dell’accesso a un  sistema  di  gas  naturale situato nel territorio dell’Unione o a una rete connessa  a  un  tale sistema,  al   sistema   dell’energia   elettrica,   alle   reti   di riscaldamento o di raffreddamento,  il  servizio  di  trasmissione  o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di  altri servizi direttamente collegati)); ((139))

    h) i  servizi  di  telecomunicazione  e  di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato  ancorche’  resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;

    i) i servizi prestati per via elettronica;

    l)  le  prestazioni  di  servizi  inerenti  all’obbligo  di   non esercitare interamente o parzialmente un’attivita’ o  un diritto  di cui alle lettere precedenti.

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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5) che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a quello dell'entrata in vigore della presente legge".

                               Art. 8.

                     Cessioni all’esportazione.

   Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili:

    a) le cessioni, anche tramite  commissionari,  eseguite  mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio  della  Comunita’ economica europea, a cura o a nome dei cedenti o  dei  commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del  cessionario,  ad  opera del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,  trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.  La  esportazione deve risultare  da  documento  doganale,  o  da  vidimazione  apposta dall’ufficio doganale su un esemplare  della  fattura  ovvero  su  un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma  dell’art.  2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978,  n.  627, o, se questa non e’ prescritta, sul documento ((di  cui  all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a))). Nel  caso  in  cui  avvenga tramite servizio  postale  l’esportazione  deve  risultare  nei  modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con  il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;((144))

    b) le cessioni con trasporto o spedizione  fuori  del  territorio della  Comunita’  economica  europea  entro  novanta   giorni   dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per  suo  conto,  ad eccezione dei beni destinati a dotazione  o  provvista  di  bordo  di imbarcazioni o navi  da  diporto,  di  aeromobili  da  turismo  o  di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad  uso  privato  e  dei  beni  da trasportarsi  nei  bagagli  personali  fuori  del  territorio   della Comunita’  economica  europea;  l’esportazione  deve   risultare   da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio  postale  su

un esemplare della fattura;

    c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi  dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a  soggetti  che,  avendo  effettuato  cessioni  all’esportazione  od operazioni  intracomunitarie,  si   avvalgono   della   facolta’   di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni  e  servizi senza pagamento dell’imposta.

  Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell’imposta ai soggetti indicati nella  lettera  a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di  cui  alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilita’, nei limiti  dell’ammontare  complessivo  dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai  medesimi fatte nel  corso  dell’anno  solare  precedente.  I  cessionari  e  i commissionari possono avvalersi di tale ammontare  integralmente  per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato  originario  nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l’ammontare delle cessioni dei beni  effettuate  nei  loro

confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I  soggetti  che  intendono avvalersi della facolta’ di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto entro il  31  gennaio  ovvero  oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione  della  prima operazione,   indicando   l’ammontare   dei    corrispettivi    delle esportazioni fatte nell’anno solare precedente. Gli  stessi  soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il  31  gennaio,  per  la facolta’ di acquistare beni e servizi  senza  pagamento  dell’imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese. L’ammontare dei  corrispettivi  delle  esportazioni   fatte   nei   dodici   mesi precedenti. L’opzione ha effetto per un triennio  solare  e,  qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca  deve essere comunicata  all’ufficio  entro  il  31  gennaio  successivo  a

ciascun triennio. I soggetti che iniziano  l’attivita’  o  non  hanno comunque effettuato esportazioni nell’anno solare precedente  possono avvalersi per la durata di  un  triennio  solare  della  facolta’  di acquistare beni  e  servizi  senza  pagamento  dell’imposta,  dandone preventiva comunicazione all’ufficio,  assumendo  come  ammontare  di riferimento, in ciascun mese,  l’ammontare  dei  corrispettivi  delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. (36)

  COMMA ABROGATO DAL D.L. 29  DICEMBRE  1983,  N.746  CONVERTITO  CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1984, N.17.

  Nel caso di affitto di azienda,  perche’  possa  avere  effetto  il trasferimento  del  beneficio  di  utilizzazione  della  facolta’  di acquistare  beni  e  servizi  per  cessioni  all’esportazione,  senza pagamento dell’imposta, ai sensi del terzo comma, e’  necessario  che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo  contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all’ufficio IVA competente per territorio. (52)

  Ai fini dell’applicazione del primo comma si  intendono  spediti  o trasportati fuori della Comunita’ anche i beni  destinati  ad  essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione,  la  riparazione, la  manutenzione,   la   trasformazione, l’equipaggiamento   e   il rifornimento  delle  piattaforme  di  perforazione  e   sfruttamento, nonche’ per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme  e la terraferma.

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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che la presente modifica all'articolo ha  effetto  dal  1  gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n.746 convertito con modificazioni  dalla L. 27 febbraio 1984, n.17 ha disposto (con  l'art.  3  comma  3)  che "Sono abrogate le disposizioni  contenute  nell'articolo  8,  secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facolta' di  effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i soggetti che  iniziano  l'attivita', nonche' le  disposizioni  contenute  nel  terzo  comma  dello  stesso articolo.<
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n.417, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che  la modifica al  presente  articolo  si  applica  dal  trentesimo  giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto 417/1991. Per  i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono  fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione  e  sono considerate  valide   le   operazioni   effettuate   dall'affittuaria nell'esercizio della facolta' di cui al quarto comma dell'articolo  8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, introdotto dal comma 5.
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1° gennaio 2013."

                             Art. 8-bis.

       Operazioni assimilate alle cessioni alla esportazione.

   Sono assimilate alle cessioni all’esportazione ,  se  non  comprese nell’articolo 8:

    a) le cessioni di navi ((adibite alla navigazione  in  alto  mare e)) destinate all’esercizio di attivita’ commerciali  o  della  pesca ((nonche’ le cessioni di navi adibite  alla  pesca  costiera))  o  ad operazioni di salvataggio  o  di  assistenza  in  mare,  ovvero  alla demolizione, escluse le unita’  da  diporto  di  cui  alla  legge  11 febbraio 1971, n. 50;

    ((a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e  243  del codice dell’ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15 marzo 2010, n. 66)).

    b) le cessioni ((…)) di aeromobili, compresi  i  satelliti,  ad organi dello Stato ancorche’ dotati di personalita’ giuridica;

    c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese  di  navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

    d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli  aeromobili  di  cui  alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo   e   le   forniture   destinate   al   loro   rifornimento   e vettovagliamento, comprese  le  somministrazioni  di  alimenti  e  di bevande a  bordo  ed  ((escluse,  per  le  navi  adibite  alla  pesca costiera, le provviste di bordo)); (29)

    e) le  prestazioni  di  servizi,  compreso  l’uso  di  bacini  di carenaggio, relativi  alla  costruzione,  manutenzione,  riparazione, modificazione,     trasformazione,     assiemaggio,     allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili (( di cui alle lettere a), a-bis), b) e c) )), degli apparati motori e loro componenti  e  ricambi  e  delle  dotazioni  di  bordo,  nonche’   le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi (( di cui alle lettere a), a-bis) e b) )).

    ((e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui  alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a),  a-bis)  e  c)  e  del  loro carico)).

  Le disposizioni del  secondo  e  terzo  comma  dell’articolo  8  si applicano,   con   riferimento    all’ammontare    complessivo    dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente  comma,  anche per gli acquisti  di  beni,  diversi  dai  fabbricati  e  dalle  aree edificabili, e di  servizi  fatti  dai  soggetti  che  effettuano  le operazioni stesse nell’esercizio dell’attivita’ propria dell’impresa. (20) (21) (27)

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AGGIORNAMENTO (20)
Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il  D.P.R.  31  marzo  1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2)  che  la  presente  modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il  D.P.R.  30  dicembre  1981,  n.793, ha disposto (con l'art. 27, comma  2)  che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

                               Art. 9.

    Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali

  Costituiscono   servizi   internazionali  o  connessi  agli  scambi Internazionali ((non imponibili)):

    1)  i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato  e  in  parte  in  territorio  estero  in  dipendenza  di unico contratto;

    2)  i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione  temporanea,  nonche’  i  trasporti  relativi  a beni in importazione  i  cui  corrispettivi  sono  assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69;

    3)  i  noleggi  e  le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni  ferroviari,  cabine-letto,  containers e carrelli, adibiti ai trasporti  di  cui  al  precedente  n.  1),  ai  trasporti di beni in esportazione,  in  transito  o  in  temporanea importazione nonche’ a quelli relativi a beni in importazione sempreche’ i corrispettivi dei noleggi  e delle locazioni siano assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69;

    4)  i  servizi  di  spedizione  relativi  ai  trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in   temporanea   importazione   nonche’  ai  trasporti  di  beni  in importazione  sempreche’  i  corrispettivi  dei servizi di spedizione siano  assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69;

i servizi relativi alle operazioni doganali;

    5)   i  servizi  di  carico,  scarico,  trasbordo, manutenzione, stivaggio,    disistivaggio,    pesatura,   misurazione,   controllo, refrigerazione,  magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai  beni  in  esportazione,  in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreche’ i corrispettivi dei servizi  stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell’art. 69;

    6)  i  servizi  prestati  nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali   ferroviari   di   confine   che  riflettono  direttamente  il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche’ quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;

    7)  i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in  esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o  di  beni,  ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3) ((, nonche’ quelli  relativi  ad operazioni effettuate fuori del territorio della

Comunita’)); le cessioni di licenze all’esportazione; (29)

    7-bis)  i  servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all’articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite  fuori  del  territorio  degli  Stati membri della Comunita’ economica europea.

    8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell’art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

    9)  i  trattamenti  di cui all’art. 176 del testo unico approvato con  decreto  del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti  su  beni  di  provenienza estera non ancora definitivamente importati,  nonche’  su  beni  nazionali  nazionalizzati o comunitari destinati  ad  essere  esportati  da  o  per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;

    10)  NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N.669, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30;

    11) NUMERO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N.289;

    12) ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS 11 FEBBRAIO 2010, N.18)).

  Le  disposizioni  ((…))  del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano,    con    riferimento    all’ammontare   complessivo   dei corrispettivi  delle  operazioni indicate nel precedente comma, anche per  gli  acquisti  di  beni,  diversi  dai  fabbricati  e dalle aree edificabili,  e  di  servizi  fatti  dai  soggetti  che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attivita’ propria dell’impresa. (20) (21) (27)

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AGGIORNAMENTO (20)
Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il  D.P.R.  29  gennaio  1979. n. 24, come modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche quelle apportate agli articoli 5, 9, limitatamente alle attivita' turistiche internazionali,  34,  per  la  parte concernente il limite del volume d'affari  delle  imprese  agricole  minori,  36 e 74-ter dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
Il  D.P.R.  31  marzo 1979, n.94 ha disposto, inoltre, (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2)  che  la  presente  modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il  D.P.R.  30  dicembre  1981,  n.793, ha disposto (con l'art. 27, comma  2)  che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

                              Art. 10.

                   Operazioni esenti dall’imposta

   Sono esenti dall’imposta:

    1) le prestazioni di servizi  concernenti  la  concessione  e  la negoziazione di crediti,  la  gestione  degli  stessi  da  parte  dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di  impegni di natura  finanziaria,  l’assunzione  di  fideiussioni  e  di  altre garanzie  e  la  gestione  di  garanzie  di  crediti  da  parte   dei concedenti; le dilazioni di pagamento,  le  operazioni,  compresa  la negoziazione,  relative  a  depositi  di   fondi,   conti   correnti, pagamenti, giroconti,  crediti  e  ad  assegni   o   altri   effetti commerciali, ad eccezione del recupero di  crediti;  la  gestione  di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di  cui  al  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di  pagamento  e  le gestioni similari e il servizio bancoposta;

    2) le  operazioni  di  assicurazione,  di  riassicurazione  e  di vitalizio;

    3) le operazioni relative a valute estere aventi corso  legale  e acrediti in valute estere, eccettuati i  biglietti  e  le  monete  da collezione e comprese  le  operazioni  di  copertura  dei  rischi  di cambio;

    4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri  titoli non rappresentativi  di  merci  e  a  quote  sociali,  eccettuati  la custodia e  l’amministrazione  dei  titoli  nonche’  il  servizio  di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative  a  valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi  dai  titoli,  incluse  le negoziazioni   e   le   opzioni   ed   eccettuati   la   custodia   e l’amministrazione nonche’ il  servizio  di  gestione  individuale  di portafogli. Si considerano  in  particolare  operazioni  relative  a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli  e  altri  strumenti  finanziari  e  le  relative  opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse  e  le relative opzioni; i contratti di scambio di  somme  di  denaro  o  di valute determinate in funzione di tassi di  interesse,  di  tassi  di cambio o di indici finanziari, e  relative  opzioni;  le  opzioni  su valute, su tassi  di  interesse  o  su  indici  finanziari,  comunque regolate; (145)

    5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di  legge, da aziende ed istituti di credito;

    6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita’ e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel  decreto  legislativo  14  aprile 1948, n. 496,  ratificato  con  legge  22  aprile  1953,  n.  342,  e successive modificazioni, nonche’ quelle relative  all’esercizio  dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento  approvato  con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste  16  novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  26  novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive  modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate. (21)

    7)  le  operazioni  relative  all’esercizio  delle  scommesse  in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e  competizioni  di  ogni genere, diverse da quelle  indicate  al  numero  precedente,  nonche’ quelle  relative  all’esercizio  del  giuoco  nelle  case  da  giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; (21)

  8) le locazioni e gli affitti,  relative  cessioni,  risoluzioni  e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree  diverse  da  quelle destinate a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli  strumenti urbanistici  non  prevedono  la  destinazione  edificatoria,   e   di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte  e  in  genere  i  beni mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel  relativo  atto  il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese  costruttrici  degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche  tramite  imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1,  lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  di  fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto  del Ministro delle infrastrutture, di  concerto  con  il  Ministro  della solidarieta’ sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia  ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita’ sportive del 22 aprile  2008,  e  di  fabbricati  strumentali   che   per   le   loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza radicali trasformazioni;

    8-bis) le cessioni di fabbricati  o  di  porzioni  di  fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle  effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui all’articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)  ed  f),  del  Testo  Unico dell’edilizia di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla  data  di  ultimazione della costruzione o dell’intervento, ovvero quelle  effettuate  dalle stesse imprese anche successivamente nel caso  in  cui  nel relativo atto  il  cedente  abbia  espressamente  manifestato  l’opzione   per l’imposizione, e le  cessioni  di  fabbricati  di  civile  abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del  Ministro delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel  relativo  atto il   cedente   abbia   espressamente   manifestato   l’opzione    per l’imposizione;

    8-ter) le cessioni di fabbricati  o  di  porzioni  di  fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili  di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,  escluse  quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi  o  dalle  imprese che vi  hanno  eseguito,  anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f),  del Testo Unico dell’edilizia di cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla  data  di ultimazione della costruzione o  dell’intervento,  e  quelle  per  le quali nel relativo atto il cedente  abbia  espressamente  manifestato l’opzione per l’imposizione;

    9)  le  prestazioni  di  mandato,  mediazione  e  intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da  1  a  7  nonche’  quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi  anche  in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio  italiano  dei  cambi,  ai  sensi dell’articolo 4, quinto comma, del presente decreto; (34)

    10) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69  CONVERTITO  CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154; (21)

    11)  le  cessioni  di  oro  da  investimento,   compreso   quello rappresentato da certificati  in  oro,  anche  non  allocato,  oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste  in  essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano  oro in oro da investimento ovvero  commerciano  oro  da  investimento,  i quali abbiano optato, con le modalita’  ed  i  termini  previsti  dal decreto del Presidente della Repubblica 10  novembre  1997,  n.  442, anche  in  relazione  a   ciascuna   cessione,   per   l’applicazione dell’imposta; le  operazioni  previste  dall’articolo  81,  comma  1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte  sui redditi, approvato con decreto del  Presidente  della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  riferite  all’oro da  investimento;  le  intermediazioni relative   alle   precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l’applicazione  dell’imposta, analoga opzione puo’ essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

      a) l’oro in forma di lingotti o placchette  di  peso  accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo,  di  purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

      b) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel  Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che  non  supera  dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro  in  esse  contenuto, incluse nell’elenco predisposto  dalla  Commissione  delle  Comunita’ europee ed annualmente  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita’ europee, serie C, sulla base delle comunicazioni  rese  dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica, nonche’ le monete aventi le medesime caratteristiche,  anche  se  non comprese nel suddetto elenco;

    12) le cessioni di cui  al  n.  4)  dell’art.  2  fatte  ad  enti pubblici,   associazioni    riconosciute    o    fondazioni    aventi esclusivamente  finalita’  di  assistenza,  beneficenza,  educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;

    13) le cessioni di cui  al  n.  4  dell’art.  2  a  favore  delle popolazioni colpite da calamita’  naturali  o  catastrofi  dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della  legge  24 febbraio 1992, n. 225;

    14)  prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone   effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di  trasporto  abilitati  ad eseguire  servizi  di  trasporto  marittimo,  lacuale,   fluviale   e lagunare.)  Si  considerano  urbani  i   trasporti   effettuati   nel territorio di un comune o tra comuni  non  distanti  tra  loro  oltre cinquanta chilometri;

    15) le prestazioni di trasporto con autoambulanze  effettuate  da imprese autorizzate e da ONLUS;

    16) le prestazioni del servizio postale  universale,  nonche’  le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  a  queste  accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione;

    17) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993,  N.557 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N.133 (57a)

    18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura  e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e  arti  sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e  successive  modificazioni,  ovvero  individuate  con  decreto  del Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro delle finanze;

    19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri  o da cliniche e case di cura convenzionate nonche’ da societa’ di mutuo soccorso  con  personalita’  giuridica  e  da  ONLUS, compresa   la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto,  nonche’  le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; (24) (41)

    20) Le prestazioni educative dell’infanzia e  della  gioventu’  e quelle  didattiche  di  ogni  genere,  anche   per   la  formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e  riconversione  professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al  vitto  e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche’  fornite  da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o  funzionalmente collegati, nonche’  le  lezioni  relative  a  materie  scolastiche  e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

    21) le prestazioni proprie dei  brefotrofi,  orfanotrofi,  asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane  e campestri e degli alberghi e ostelli per la  gioventu’  di  cui  alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni  di  vitto, indumenti  e  medicinali,  le  prestazioni  curative   e   le   altre prestazioni accessorie;

    22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle  inerenti  alla  visita  di  musei,  gallerie,  pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi giardini  botanici  e  zoologici  e simili;((146))

    23) le prestazioni previdenziali e  assistenziali  a  favore  del personale dipendente;

    24) le cessioni di organi, sangue  e  latte  umani  e  di  plasma sanguigno;

    25) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889;

    26) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993,  N.557  CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N.133 (57a)

    27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri. (20)

    27-bis) i canoni dovuti da imprese  pubbliche,  ivi  comprese  le aziende municipalizzate, o private per l’affidamento  in  concessione di costruzione e di esercizio di impianti,  comprese  le  discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio  o  alla  distruzione  dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi.

    27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita’ e simili, in favore  degli  anziani  ed inabili adulti, di tossicodipendenti  e  di  malati  di  AIDS,  degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta  a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di  diritto  pubblico, da  istituzioni  sanitarie  riconosciute   che   erogano   assistenza

pubblica, previste all’articolo 41 della legge 23 dicembre  1978,  n. 833, o da enti aventi finalita’ e da ONLUS di assistenza sociale.

    27-quater). Le prestazioni delle compagnie  barracellari  di  cui all’articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.

    27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto  alla  detrazione  totale  della  relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.

    27-sexies) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese  di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o  dopo operazioni di conservazione ai  fini  della commercializzazione,  ma prima di qualsiasi consegna.

  Sono  altresi’  esenti  dall’imposta  le  prestazioni  di   servizi effettuate nei confronti dei consorziati  o  soci  da  consorzi,  ivi comprese  le  societa’  consortili  e  le  societa’  cooperative  con funzioni  consortili,  costituiti  tra  soggetti  per  i  quali,  nel triennio solare precedente,  la  percentuale  di  detrazione  di  cui all’articolo  19-bis,  anche  per   effetto   dell’opzione   di   cui all’articolo 36-bis, sia stata non  superiore  al  10  per  cento,  a condizione che i corrispettivi  dovuti  dai  consorziati  o  soci  ai predetti consorzi e societa’ non superino  i  costi  imputabili  alle

prestazioni stesse.

-------------AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto  (con  l'art.10)  che  le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 29 febbraio 1980, n.31 ha disposto (con  l'art.  5)  che  "La modificazione apportata all'articolo  10,  n.  11,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, con il nuovo testo dell'articolo 10, n. 19,  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,  si  applica dalla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che  "Tra le prestazioni previste dal n. 19 dell'articolo 10  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese da societa' di mutuo soccorso, devono intendersi  comprese  le  prestazioni  rese dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di  appalti,  convenzioni  e  contratti  in  genere,  di   assistenza domiciliare, in comunita' e simili in favore degli anziani ed inabili adulti, degli handicappati psico-fisici, dei minori  anche  coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza".
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AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni  dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2),  si  applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1 gennaio 1994  e  alle  rettifiche  relative  ai  beni  ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma  1,  lettere a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994."
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AGGIORNAMENTO (137)
Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, ha disposto (con l'art. 2,  comma  4-ter)  che "Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a  decorrere  dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  della legge di  conversione  del  presente  decreto;  sono  fatti  salvi  i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della  norma di esenzione previgente".
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AGGIORNAMENTO (145)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma 521) che "Le disposizioni di cui  al  comma  520  si  applicano  alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
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AGGIORNAMENTO (146)
La L. 14 gennaio 2013, n. 3 ha disposto (con l'articolo  19,  comma 3) che "Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul  valore  aggiunto, si intende che le prestazioni rese dall'Organizzatore  per  l'accesso all'Expo Milano 2015 non rientrano fra quelle di cui all'articolo 10,primo comma, n. 22), del decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633."

                                Art. 11.

              Operazioni permutative e dazioni in pagamento

      Le  cessioni  di beni e le prestazioni di servizi effettuate in     corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o   per   estinguere   precedenti   obbligazioni,  sono  soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.

      La  disposizione  del  comma  precedente  non si applica per la cessione  al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della  lavorazione  di  materie fornite dal committente quando il valore  dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell’art. 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro.

                                Art. 12.

                    Cessioni e prestazioni accessorie

      Il   trasporto,   la   posa   in   opera,   l’imballaggio,   il confezionamento,  la  fornitura  di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad  una  prestazione  di  servizi,  effettuati  direttamente  dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti  autonomamente  all’imposta  nei  rapporti  fra le parti dell’operazione principale.

      Se   la   cessione   o   prestazione   principale  e’  soggetta all’imposta,   i   corrispettivi  delle  cessioni  o  prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.

                                Art. 13.

                             (Base imponibile)

   1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e` costituita dall’ammontare  complessivo  dei  corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo  le  condizioni  contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e  i  debiti  o altri oneri verso terzi accollati al cessionario  o  al  committente, aumentato   delle   integrazioni   direttamente   connesse   con    i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

  2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:

    a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da  atto   della   pubblica   autorita`, dall’indennizzo comunque denominato;

    b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo  comma dell’articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita  pattuito  dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario,  aumentato  della  provvigione;  per  le prestazioni  di  servizi  rese  o  ricevute   dai   mandatari   senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell’articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito  dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

    c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5)  e  6)  del  secondo comma dell’articolo 2, dal prezzo di acquisto  o,  in  mancanza,  dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di  servizi  di cui al primo e al secondo periodo del  terzo  comma  dell’articolo  3 nonche’  per  quelle  di  cui  al  terzo  periodo  del  sesto   comma dell’articolo 6, dalle  spese  sostenute  dal  soggetto  passivo  per l’esecuzione dei servizi medesimi; (139)

    d)  per  le  cessioni  e  le  prestazioni  di  servizi   di   cui all’articolo 11, dal valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  che formano oggetto di ciascuna di esse;

    e) per le cessioni di beni vincolati al regime  della  temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito  del  valore accertato   dall’ufficio   doganale   all’atto    della    temporanea importazione.

  3. In deroga al comma 1:

    a) per le operazioni imponibili effettuate nei  confronti  di  un soggetto per il quale l’esercizio  del  diritto  alla  detrazione  e` limitato a norma del comma 5  dell’articolo  19,  anche  per  effetto dell’opzione di  cui  all’articolo  36-bis,  la  base  imponibile  e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto  un corrispettivo inferiore  a  tale  valore  e  se  le  operazioni  sono effettuate da societa` che direttamente o indirettamente  controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono  controllate  dalla  stessa societa` che controlla il predetto soggetto;

    b) per le operazioni esenti effettuate  da  un  soggetto  per  il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile e` costituita dal valore normale dei  beni  e  dei  servizi  se  e`  dovuto  un  corrispettivo inferiore a tale valore  e  se  le  operazioni  sono  effettuate  nei confronti di societa` che direttamente o  indirettamente  controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono  controllate  dalla  stessa societa` che controlla il predetto soggetto;

    c) per le operazioni imponibili, nonche´  per  quelle  assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da  un  soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione  e`  limitato  a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile e`  costituita dal  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  se  e`  dovuto   un corrispettivo superiore  a  tale  valore  e  se  le  operazioni  sono effettuate   nei   confronti   di   societa`   che   direttamente   o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o  sono controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto soggetto;

    d) per la messa a  disposizione  di  veicoli  stradali  a  motore nonche´ delle apparecchiature terminali per il  servizio  radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative  prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base  imponibile  e`  costituita  dal  valore normale dei servizi se e` dovuto un corrispettivo  inferiore  a  tale valore.

    4.  ((Ai  fini  della  determinazione  della  base  imponibile  i corrispettivi dovuti e le spese  e  gli  oneri  sostenuti  in  valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno  di  effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di  emissione  della  fattura.  In  mancanza,  il  computo  e’ effettuato sulla base della quotazione del  giorno  antecedente  piu’ prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni  effettuate nell’anno solare, puo’ essere fatta sulla base del  tasso  di  cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.))((144))

  5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione e` stata ridotta  ai  sensi  dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni  di  indetraibilita`  oggettiva,  la base imponibile  e`  determinata  moltiplicando  per  la  percentuale detraibile ai sensi di tali  disposizioni  l’importo  determinato  ai sensi dei commi precedenti.

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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n.746, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17,  ha  disposto  (con  l'art.  7)  che  "La disposizione di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge  28 febbraio 1983, n. 53, relativa alla  soppressione  dell'ultimo  comma dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ha effetto  per  le cessioni di autovetture ed autoveicoli acquistati o importati  dal  1 gennaio 1983".
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5) che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1° gennaio 2013."

                                Art. 14.

                  (((Determinazione del valore normale)

 

  1.   Per   valore  normale  si  intende  l’intero  importo  che  il cessionario    o    il    committente,    al   medesimo   stadio   di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione  di  servizi,  dovrebbe  pagare,  in condizioni di libera concorrenza,  ad  un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni  o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

  2.  Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:

    a)  per  le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni  simili  o,  in  mancanza,  il  prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

    b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.

  3.  Per  le  operazioni indicate nell’articolo 13, comma 3, lettera d),  con  decreto  del  Ministro  dell’economia  e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l’individuazione del valore normale)).

                                Art. 15.

              Esclusioni dal computo della base imponibile

      ((Non concorrono a formare la base imponibile:

        1)  le  somme  dovute  a  titolo  di  interessi moratori o di penalita’  per  ritardi  o  altre  irregolarita’  dell’adempimento     degli obblighi del cessionario o del committente;

        2)  il  valore  normale  dei  beni ceduti a titolo di sconto, premio  o  abbuono  in  conformita’  alle  originarie  condizioni contrattuali,  tranne  quelli  la  cui  cessione  e’  soggetta ad aliquota piu’ elevata;

        3)  le  somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purche’ regolarmente documentate;

        4) l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;

        5)  le  somme  dovute  a  titolo  di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto.

      Non  si  tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle  somme  addebitate  al  cedente  o  prestatore  a titolo di penalita’  per ritardi o altre irregolarita’ nella esecuzione del contratto)). ((20))

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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le  modifiche  al  presente  articolo  hanno effetto dal 1 aprile 1979.

                                Art. 16.

                          Aliquote dell’imposta

   ((L’aliquota dell’imposta e’ stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell’operazione.)) ((135))

  L’aliquota e’ ridotta al sei per cento per le operazioni che  hanno per oggetto i beni e i servizi elencati  nella  allegata  tabella  A, salvo il disposto dell’art. 34, ed e’  elevata  al  trentacinque  per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati  nell’allegata tabella B.

  Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti  d’opera,  di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di  beni  e  per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di  noleggio e simili, l’imposta si applica con la  stessa  aliquota  che  sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. (20)   COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313.

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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (135)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-ter) che "Le disposizioni del comma 2-bis  si  applicano  alle  operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della  legge  di conversione del presente decreto".

                                Art. 17.

                           Soggetti passivi.

   L’imposta e’ dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  imponibili,  i  quali  devono  versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate  e  al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei  termini stabiliti nel titolo secondo.

  Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle  prestazioni  di servizi  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  da  soggetti  non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel  territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo  7-ter,  comma 2, lettere b) e c), sono  adempiuti  dai  cessionari  o  committenti.

((Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di  servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato  membro dell’Unione  europea,  il  cessionario  o  committente  adempie   gli obblighi di fatturazione di registrazione  secondo  le  disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.))(139) ((144))

  Nel  caso  in  cui  gli  obblighi  o  i  diritti  derivanti   dalla applicazione delle norme in materia di imposta  sul  valore  aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti  non  residenti  e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,  i  medesimi sono  adempiuti  od  esercitati,  nei  modi  ordinari,  dagli  stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio  dello Stato nominato nelle forme previste dall’articolo  1,  comma  4,  del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.  Il rappresentante  fiscale  risponde  in  solido  con  il  rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione  delle  norme in  materia  di  imposta  sul  valore   aggiunto.   La   nomina   del rappresentante   fiscale   e’   comunicata    all’altro    contraente anteriormente  all’effettuazione  dell’operazione.  Se  gli  obblighi derivano dall’effettuazione solo  di  operazioni  non  imponibili  di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti  sono  limitati all’esecuzione degli  obblighi  relativi  alla  fatturazione  di  cui all’articolo 21.

  Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano  per le  operazioni  effettuate  da  o  nei  confronti  di soggetti   non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite  di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

  In deroga al primo comma, per le  cessioni  imponibili  di  oro  da investimento di cui all’articolo  10,  numero  11),  nonche’ per  le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati  di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al  pagamento  dell’imposta e’  tenuto  il  cessionario,  se  soggetto  passivo   d’imposta   nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui  agli  articoli 21  e  seguenti  e  con  ((l’annotazione  “inversione  contabile”   e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma)),  deve essere integrata dal cessionario con  l’indicazione  dell’aliquota  e

della relativa imposta e deve essere annotata  nel  registro  di  cui agli articoli 23 o 24 entro  il  mese  di  ricevimento  ovvero  anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento  e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini  della detrazione, e’ annotato anche nel registro di  cui  all’articolo  25. ((144))

  Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

    a) alle  prestazioni  di  servizi,  compresa  la  prestazione  di manodopera, rese nel settore edile  da  soggetti  subappaltatori  nei confronti delle imprese che svolgono  l’attivita’  di  costruzione  o ristrutturazione di immobili ovvero  nei  confronti  dell’appaltatore principale o di un  altro  subappaltatore.  La  disposizione  non  si applica  alle prestazioni  di  servizi  rese  nei  confronti  di  un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita’ dei lavori; (126)

    a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente  abbia  espressamente  manifestato l’opzione per l’imposizione;

    b) alle cessioni di apparecchiature  terminali  per  il  servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette  alla  tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo  21  della  tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  303 del 30 dicembre 1995, nonche’ dei loro ‘componenti ed accessori;

    c) alle cessioni di personal computer e dei  loro  componenti  ed accessori;

    d) alle cessioni di materiali e  prodotti  lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

  Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia  e  delle  finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del  Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato  ai  sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  nelle ipotesi in cui necessita  la  preventiva  autorizzazione  comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE  del  Consiglio,  del  17  maggio 1977.

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AGGIORNAMENTO (126)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1, comma 157) che la presente  modifica  si  applica  alle  cessioni  effettuate  a partire dal 1° marzo 2008.
Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  163)  che  la  presente modifica si applica dal 1° febbraio 2008.
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5) che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1° gennaio 2013."

                                Art. 18.

                                 Rivalsa

      Il  soggetto  che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi  imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.

      Per  le  operazioni  per le quali non e’ prescritta l’emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell’imposta. Se la fattura e’ emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell’art. 27.

      ((La  rivalsa  non  e’  obbligatoria  per le cessioni di cui ai numeri  4)  e  5)  del  secondo  comma  dell’articolo  2 e per le prestazioni  di  servizi  di  cui  al terzo comma, primo periodo, dell’articolo 3.))

      E’  nullo  ogni  patto  contrario  alle  disposizioni dei commi precedenti.

      Il  credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto  della  cessione  o  ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita’ dei mobili  del  debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito  nell’art.  2752  del  codice  civile,  cui tuttavia e’ posposto. (5)

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AGGIORNAMENTO (5)
Il  D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

                                Art. 19.

                               Detrazione

  1.  Per  la  determinazione  dell’imposta  dovuta a norma del primo comma  dell’articolo  17  o  dell’eccedenza  di  cui al secondo comma dell’articolo  30, e’ detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle  operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto  passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai   beni   ed  ai  servizi  importati  o  acquistati  nell’esercizio dell’impresa,   arte   o  professione.  Il  diritto  alla  detrazione dell’imposta  relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento  in  cui  l’imposta  diviene  esigibile  e  puo’  essere esercitato,  al  piu’ tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno  successivo  a quello in cui il diritto alla detrazione e’ sorto ed  alle  condizioni  esistenti  al momento della nascita del diritto medesimo.

  2.   Non   e’   detraibile   l’imposta   relativa   all’acquisto  o all’mportazione  di  beni  e  servizi  afferenti  operazioni esenti o comunque  non  soggette  all’imposta, salvo il disposto dell’articolo 19-bis2. In nessun caso e’ detraibile l’imposta relativa all’acquisto o  all’importazione  di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio. (89)

  3.  La  indetraibilita’  di  cui  al  comma  2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

    a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate  dalla  legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del   decreto-legge   31   agosto   1993,  n.  331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

    ((a-bis)  le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 10,  effettuate  nei  confronti  di  soggetti  stabiliti  fuori della Comunita’ o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunita’ stessa;))

    b)  operazioni  effettuate  fuori  dal  territorio dello Stato le quali,  se  effettuate  nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta;

    c) operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);

    d)  cessioni  di  cui  all’articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti  che  producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;

    e)   operazioni   non  soggette  all’imposta  per  effetto  delle disposizioni  di  cui  al  primo  comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.

    e-bis)  le  operazioni  inerenti e connesse all’organizzazione ed all’  esercizio  delle  attivita’ di cui all’articolo 10, numeri 6) e 7),  e  le  prestazioni  di  mandato,  mediazione  e  intermediazione relative a dette operazioni.

  4.  Per  i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette  all’imposta  la  detrazione  non  e’  ammessa  per la quota imputabile   a  tali  utilizzazioni  e  l’ammontare  indetraibile  e’ determinato  secondo  criteri  oggettivi,  coerenti con la natura dei beni  e  servizi  acquistati.  Gli  stessi  criteri  si applicano per determinare  la  quota  di  imposta  indetraibile  relativa ai beni e servizi  in  parte  utilizzati  per  fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione.

  5.  Ai contribuenti che esercitano sia attivita’ che danno luogo ad operazioni  che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita’ che  danno  luogo  ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto  alla  detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla  prima  categoria  di  operazioni  e  il  relativo  ammontare e’ determinato   applicando   la   percentuale   di  detrazione  di  cui all’articolo   19-bis.   Nel   corso   dell’anno   la  detrazione  e’ provvisoriamente  operata  con  l’applicazione  della  percentuale di detrazione   dell’anno   precedente,   salvo   conguaglio  alla  fine dell’anno.  I soggetti che iniziano l’attivita’ operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo  conguaglio  alla  fine  dell’anno.  La  disposizione di cui al

presente comma non si applica alle operazioni di cui all’articolo 10, numeri  6)  e  7),  e  alle  prestazioni  di  mandato,  mediazione  e intermediazione relative a dette operazioni.

  5-bis.  Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma  3  la  limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non  opera  con  riferimento all’imposta addebitata, dovuta o assolta per  gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli  acquisti,  anche  intracomunitari,  e per le importazioni di oro diverso  da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro  da  investimento  a cura degli stessi soggetti o per loro conto,

nonche’  per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell’oro, compreso l’oro da investimento.

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AGGIORNAMENTO (89)
La  L.  18  febbraio 1999, n.28, ha disposto (con l'art. 5) che "Al comma  2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972, n. 633, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, le parole: "beni o servizi utilizzati  per  l'effettuazione  di  manifestazioni a premio" devono intendersi  riferite  esclusivamente  ai  premi  messi  in  palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime".

                              Art. 19-bis.

                       (( (Percentuale di detrazione). ))

  ((1. La percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma  5, e’ determinata in base al rapporto tra l’ammontare  delle  operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate  nell’anno,  e  lo  stesso ammontare aumentato  delle  operazioni  esenti  effettuate  nell’anno medesimo. La percentuale  di  detrazione  e’  arrotondata  all’unita’ superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

  2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si  tiene  conto  delle  cessioni  di  beni  ammortizzabili,  dei passaggi di cui all’articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni  di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere  a),  b),  d)  e  f),  delle operazioni  esenti  di  cui  all’articolo  10,  primo  comma,  numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto  dell’attivita’  propria del soggetto passivo o siano accessorie alle  operazioni  imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai  numeri  da  1)  a  9)  del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilita’  dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente  per effettuare queste ultime operazioni.))

                            Art. 19-bis1

(Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi).

   1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19:

    a)  l’imposta  relativa  all’acquisto   o   all’importazione   di aeromobili  e  dei  relativi  componenti  e  ricambi  e’  ammessa  in detrazione  se  i  beni  formano   oggetto dell’attivita’   propria dell’impresa o sono destinati  ad  essere  esclusivamente  utilizzati come strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa ed  e’  in  ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

    b) l’imposta relativa all’acquisto o  all’importazione  dei  beni elencati nell’allegata tabella B  e  delle  navi  e  imbarcazioni  da diporto nonche’ dei relativi  componenti  e  ricambi  e’  ammessa  in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attivita’  propria dell’impresa ed e’ in ogni caso esclusa  per  gli  esercenti  arti  e professioni;

    c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di  veicoli stradali  a  motore,  diversi  da  quelli  di  cui  alla  lettera  f) dell’allegata tabella B, e  dei  relativi  componenti  e  ricambi  e’ ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se  tali  veicoli non  sono  utilizzati  esclusivamente nell’esercizio   dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione  non  si  applica,  in ogni caso, quando i predetti veicoli formano  oggetto  dell’attivita’ propria dell’impresa nonche’  per  gli  agenti  e  rappresentanti  di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai  trattori  agricoli  o  forestali,  normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di  posti  a  sedere, escluso quello del conducente, non e’ superiore a otto;

    d)  l’imposta  relativa  all’acquisto   o   all’importazione   di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonche’ alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia,  manutenzione, riparazione e  impiego,  compreso  il  transito  stradale,  dei  beni stessi, e’ ammessa in  detrazione  nella  stessa  misura  in  cui  e’ ammessa   in   detrazione   l’imposta   relativa    all’acquisto    o all’importazione di detti aeromobili, natanti e  veicoli  stradali  a motore;

    e) salvo che formino oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa, non  e’  ammessa  in  detrazione  l’imposta   relativa   ((…)),   a prestazioni di trasporto di persone;

    f) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di alimenti e bevande ad  eccezione  di  quelli  che formano   oggetto   dell’attivita’   propria   dell’impresa   o    di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o  interaziendali  o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa;

    g) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244;

    h) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese  di rappresentanza,   come   definite   ai   fini   delle   imposte   sul reddito, tranne quelle sostenute  per  l’acquisto  di  beni  di  costo unitario non superiore a lire cinquantamila;

    i) non e’ ammessa in detrazione l’imposta  relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione  abitativa ne’ quella relativa alla locazione o alla  manutenzione,  recupero  o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attivita’ esercitata la  costruzione  dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivita’ che  danno  luogo  ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell’articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione  a  norma  dell’articolo

19, comma 5, e dell’articolo 19-bis.

                                 Art. 19-bis2

                 (( (Rettifica della detrazione). ))

  ((1. La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi e’ rettificata in aumento o in  diminuzione  qualora  i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare  operazioni che danno  diritto  alla  detrazione  in  misura  diversa  da  quella inizialmente operata. Ai  fini  di  tale  rettifica  si  tiene  conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.

  2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui  al  comma  1  e’ eseguita in rapporto al diverso utilizzo che  si  verifica  nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi  ed e’ calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti  sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

  3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di  detrazione  dell’imposta  sugli  acquisti  o nell’attivita’ comportano la detrazione dell’imposta in  misura  diversa  da  quella gia’ operata, la rettifica e’ eseguita limitatamente ai  beni  ed  ai servizi non ancora ceduti o non  ancora  utilizzati  e,  per  i  beni ammortizzabili, e’ eseguita se non sono  trascorsi  quattro  anni  da quello della loro entrata in funzione.

  4.  La  detrazione  dell’imposta  relativa  all’acquisto  di   beni ammortizzabili, nonche’ alle prestazioni  di  servizi  relative  alla trasformazione, al  riattamento  o  alla  ristrutturazione  dei  beni stessi, operata ai sensi dell’articolo  19,  comma  5,  e’  altresi’, soggetta a rettifica, in  ciascuno  dei  quattro  anni  successivi  a quello della loro entrata in funzione, in caso  di  variazione  della percentuale di detrazione superiore a dieci punti.  La  rettifica  si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione  di  un quinto della differenza tra l’ammontare della  detrazione  operata  e quello corrispondente alla percentuale  di  detrazione  dell’anno  di

competenza. Se l’anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile  non  coincidono  con  quello  della  sua  entrata  in funzione,  la  prima  rettifica  e’  eseguita,  per  tutta  l’imposta relativa al bene, in base alla percentuale di  detrazione  definitiva di quest’ultimo anno anche se lo scostamento non e’ superiore a dieci punti. La rettifica puo’ essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non e’ superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per  almeno  cinque

anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione  annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facolta’.

  5. Ai fini del presente articolo non si considerano  ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un  milione  di  lire,  ne’ quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito  ai  fini  delle imposte sul reddito e’ superiore al venticinque per cento.

  6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica  della  detrazione  va  operata  in  unica soluzione  per  gli  anni  mancanti  al  compimento  del  periodo  di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione  pari al cento per  cento  se  la  cessione  e’  soggetta  ad  imposta,  ma l’ammontare  dell’imposta  detraibile  non   puo’   eccedere   quello dell’imposta relativa alla cessione del bene.

  7. Se  i  beni  ammortizzabili  sono  acquisiti  in  dipendenza  di fusione,  di  scissione,  di  cessione  o  conferimento  di  aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami  dell’impresa, le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano   con riferimento alla data in cui  i  beni  sono  stati  acquistati  dalla societa’ incorporata o  dalle  societa’  partecipanti  alla  fusione, dalla societa’ scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o  conferenti  sono  obbligati  a  fornire  ai  cessionari  o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

  8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  relative   ai   beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai  beni  immateriali di cui all’articolo 68 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente  della Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917. Agli effetti  del  presente  articolo  i  fabbricati  o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni  ammortizzabili ed il periodo di rettifica e’ stabilito in dieci anni, decorrenti  da quello  di  acquisto  o  di  ultimazione.   Per   l’imposta   assolta sull’acquisto di aree fabbricabili l’obbligo di  rettifica  decennale decorre dalla data di ultimazione  dei  fabbricati  insistenti  sulle aree medesime.  L’imputazione  dell’imposta  relativa  ai  fabbricati ovvero alle singole unita’ immobiliari,  soggette  a  rettifica,  che siano  compresi  in  edifici  o  complessi  di  edifici   acquistati, costruiti o  ristrutturati  unitariamente,  deve  essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o  dal metro  cubo,   o   da   parametri   similari,   che   rispettino   la proporzionalita’ fra l’onere  complessivo  dell’imposta  relativa  ai costi di acquisto, costruzione o  ristrutturazione,  e  la  parte  di costo dei fabbricati o unita’ immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta.

  9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi  precedenti  sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano,  sulla  base  delle  risultanze  delle scritture contabili obbligatorie.))

                              Art. 19-ter.

                Detrazione per gli enti non commerciali.

  Per  gli  enti  indicati nel quarto comma dell’art. 4 e’ ammessa in detrazione,  a  norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l’imposta relativa agli acquisti  e  alle  importazioni  fatti  nell’esercizio  di  attivita’ commerciali o agricole.

  La  detrazione  spetta  a  condizione che l’attivita’ commerciale o agricola  sia  gestita  con  contabilita’ separata da quella relativa all’attivita’  principale  e  conforme  alle disposizioni di cui agli articoli  20  e 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600.  L’imposta  relativa  ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attivita’ commerciale o agricola  e dell’attivita’ principale e’ ammessa in detrazione per la parte imputabile all’esercizio dell’attivita’ commerciale o agricola.

  La  detrazione  non  e’  ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’attivita’ principale, della contabilita’ obbligatoria a norma  di  legge  o  di  statuto,  ne’  quando la contabilita’ stessa presenti   irregolarita’  tali  da  renderla  inattendibile.  Per  le regioni,  province,  comuni  e  loro consorzi, universita’ ed enti di ricerca,  la  contabilita’ separata  di  cui  al comma precedente e’ realizzata  nell’ambito  e  con l’osservanza delle modalita’ previste per  la  contabilita’  pubblica  obbligatoria  a  norma di legge o di statuto. (20) (96))

  Le  disposizioni  del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici  di  assistenza  e  beneficenza  ed  a  quelli di previdenza nonche’ all’Automobile club d’Italia e agli automobile clubs.

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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le  modifiche  al  presente  articolo  hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (96)
La  L. 21 novembre 2000, n.342 ha disposto (con l'art. 47, comma 1)che  "Tra gli enti indicati all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n.  633, e successive modificazioni, in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato".

                                Art. 20.

                             Volume d’affari

   Per  volume  d’affari  del  contribuente  si  intende   l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e  delle  prestazioni  di  servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette  a  registrazione  nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. ((Non concorrono  a  formare  il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili,  compresi  quelli indicati nell’articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3)  e  B.I.4) dell’attivo dello stato patrimoniale, nonche’ i passaggi  di  cui  al quinto comma dell’articolo 36.)) (21) (27) (57a) (57b) ((144))

  L’ammontare  delle  singole  operazioni  registrate  o  soggette  a registrazione, ancorche’  non  imponibili  o  esenti  e’  determinato secondo le disposizioni degli articoli 13,14 e  15.  I  corrispettivi delle operazioni imponibili regi strati a  norma  dell’art.  24  sono computati al  netto  della  diminuzione  prevista  nel  quarto  comma dell’art. 27.(20)

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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto  (con  l'art.10)  che  le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che la presente modifica all'articolo ha  effetto  dal  1  gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni  dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma  1,  lettera  d),  numero  3),  si  applica  a decorrere dal 1 gennaio 1994;  le  altre  disposizioni  del  presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a  decorrere  dal  1 aprile 1994.
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AGGIORNAMENTO (57b)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni  dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23  maggio  1994, n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994,  n.  458 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma  1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994;  le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1° gennaio 2013."

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