DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto
Testo aggiornato a gennaio 2013 (con le modifiche della legge n. 3 del 2013)
TITOLO I – Disposizioni Generali (art. da 01 a 20)
TITOLO II – Obblighi dei contribuenti (art. da 21 a 40)
TITOLO III- Sanzioni (art. da 41 a 50)
TITOLO IV – Accertamento e Riscossione (art. da 51 a 66bis)
TITOLO V – Importazioni (art. da 67 a 70)
TITOLO VI – Disposizioni Varie (art. da 71 a 75)
TITOLO VII – Disposizioni Transitorie e Finali (art. da 76 a 94)
TABELLA A – Beni e Servizi soggetti ad aliquota al 6 per cento
TABELLA B – Prodotti soggetti a specifiche discipline
TABELLA C – Spettacoli ed altre attività
Art. 67.
Importazioni
1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunita’ e che non siano stati gia’ immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunita’ medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunita’ a norma dell’articolo 7:
a) le operazioni di immissione in libera pratica ((…)); ((139))
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunita’ economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d’oltremare;
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 FEBBRAIO 1997, N.28
2. Sono altresi’ soggette all’imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunita’ economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunita’ medesima.
((2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell’imposta e’ sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, eventualmente dopo l’esecuzione di manipolazioni di cui all’allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, previamente autorizzate dall’autorita’ doganale.)) ((139))
((2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l’importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche’, a richiesta dell’autorita’ doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione)). ((139))
-------------- AGGIORNAMENTO (139) La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
Art. 68.
Importazioni non soggette all’imposta.
Non sono soggette all’imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma lettera c) dell’art. 8, nell’art. 8-bis, nonche’ nel secondo comma dell’art. 9 limitatamente all’ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreche’ ricorrano la condizioni stabilite nei predetti articoli;
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e’ esente dall’imposta o non vi e’ soggetta a norma dell’articolo 72.
Per le operazioni concernenti l’oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), l’esenzione si applica allorche’ i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l’operazione;
c-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326;
d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita’ di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonche’ quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita’ naturali o catastrofi dichiarate
tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996. (20)
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell’articolo 2. (28)
((g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento)). ((139))
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. --------------- AGGIORNAMENTO (28) La L. 22 dicembre 1980, n.889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le modifiche al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981. -------------- AGGIORNAMENTO (139) La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
Art. 69.
Determinazione dell’imposta.
L’imposta e’ commisurata, con le aliquote indicate nell’articolo 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ dell’ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione ((all’interno del territorio della Comunita’)) che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu’ cessioni, la base imponibile e’ costituita dal corrispettivo dell’ultima cessione.
Fatti salvi i casi di applicazione dell’articolo 68, lettera e), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e l’esenzione prevista nell’articolo 209 dello stesso
testo unico si applicano, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identita’. (27)
-------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Art. 70.
Applicazione dell’imposta
L’imposta relativa alle importazioni e’ accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera c) dell’art. 8, all’importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell’art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale. (36)
L’imposta dovuta per l’introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalita’ stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. (27)
L’imposta assolta per l’importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, puo’ essere richiesta a rimborso secondo modalita’ e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunita’ economica
europea. Il rimborso e’ eseguito a condizione che venga fornita la prova che l’acquisizione intracomunitaria di detti beni e’ stata assoggettata all’imposta nello Stato membro di destinazione.
Per l’importazione di materiale d’oro, nonche’ dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l’imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, e’ assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonche’, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all’articolo 25.
((Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell’ottavo comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.))
-------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981. --------------- AGGIORNAMENTO (36) Il D.L. 29 dicembre 1983, n.746 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n.17 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "Sono altresi' abrogate le disposizioni di cui al quarto comma del successivo articolo 46 e quelle, relative alla falsa attestazione, di cui al secondo comma dell'articolo 70 del suddetto decreto."
TITOLO SESTO
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 71.
Operazioni con lo Stato della Citta’ del Vaticano e con la Repubblica
di San Marino
Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello
Stato della Citta’ del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalita’ da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati.
Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta’ del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e’ effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta sul
valore aggiunto a norma del ((secondo comma)) dell’art. 17. (5)
Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunti sara’ assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalita’ da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.
---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Art. 72.
(( (Operazioni non imponibili)
1. Agli effetti dell’imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita’ riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche’ all’amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell’organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione europea, della Comunita’ europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunita’ delle Comunita’ europee, firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio’ non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l’Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell’Unione stessa;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonche’ dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche’ il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita’ relativamente all’imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l’esenzione dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all’imposta sul valore aggiunto)). ((139))
---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modificazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, all'art. 72 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno effetto dal 1 gennaio 1973." Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Il limite di lire cinquecentomila previsto nel quarto comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, e' ridotto a lire centomila e si applica anche per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate ai soggetti indicati nel n. 1 del terzo comma del medesimo articolo". -------------- AGGIORNAMENTO (139) La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
Art. 73.
Modalita’ e termini speciali
Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo’ determinare le modalita’ ed i termini:
a) per l’emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita’ e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie ed altre dipendenze di cui al secondo comma dell’art. 35 e di commissionari, nonche’ per la registrazione dei relativi acquisti;
b) per l’emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all’art. 15; n. 4), non restituiti in conformita’ alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e’ commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione;
c) per l’emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l’osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l’obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;
e) per l’emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all’esercizio di impianti di lampade votive.
– Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalita’ che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell’imposta, la restituzione o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determinate
categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo potra’ essere disposta la applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell’imposta.
Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalita’ che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell’imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.
((Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e societa’ diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o societa’ controllante si e’ avvalso della facolta’ di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa’ per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30)). PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 48.(20)
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 73-bis.
Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti.
Il Ministro delle finanze con propri decreti puo’ stabilire l’obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonche’ indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonche’ talune relative parti e pazzi staccati.
3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
((L’obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall’importatore ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall’etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalita’ e i termini dell’apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonche’ i relativi controlli. Possono essere altresi’ prescritte modalita’ per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.))
Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
-------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che il presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
Art. 74.
Disposizioni relative a particolari settori
In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l’imposta e’ dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall’amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall’amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L’imposta concorre a formare la percentuale di cui all’art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L’imposta puo’ applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l’imposta si applica con l’aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche’ il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell’intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e’ superiore al dieci per cento del prezzo dell’intera confezione, l’imposta si applica con l’aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l’opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l’imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalita’ previste dalla predetta legge Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell’articolo 35, presso il competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto.
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche’ per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantita’ di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell’articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter, nonche’ ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull’eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;
e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall’esercente l’attivita’ di trasporto ovvero l’attivita’ di gestione dell’autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonche’ tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari;
e-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427.
Le operazioni non soggette all’imposta in virtu’ del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell’art. 2.
Le modalita’ ed i termini per l’applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.
Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita’, frequenza e diffusione tali da comportare l’addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all’art. 27 e i relativi
versamenti trimestralmente anziche’ mensilmente. La stessa autorizzazione puo’ essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell’albo sopra indicato, nonche’ per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell’articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puo’ essere emessa, nel rispetto del termine di cui all’articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per piu’ operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall’articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. (81a)
Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore puo’ effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all’applicazione di interessi.
Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita’ di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed e’ riscossa con le stesse modalita’ stabilite per quest’ultima. La detrazione di cui all’articolo 19 e’ forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell’esercizio delle attivita’ incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita’ di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette modalita’ ma la detrazione e’ forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita’ incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi’ esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall’articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l’imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta’ di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare ed all’ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non e’ revocata ed e’ comunque vincolante per un quinquennio. (21) (57a) (92)
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N.388.
Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta e’ tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con ((l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma)), deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e’ annotato anche nel registro di cui all’articolo 25.
Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell’articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d., 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05). (77) ((144))
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01). (77)
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)
e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326. (77)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326. (77) (79)
COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N.342.
Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.
--------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979. ------------- AGGIORNAMENTO (57a) Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1 gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994." ------------- AGGIORNAMENTO (77) La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 21, comma 17) che "Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998." ------------- AGGIORNAMENTO (79) Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998." ------------- AGGIORNAMENTO (81a) Il D.L. 12 giugno 1998, n. 181, convertito dalla L. 3 agosto 1998, n. 271, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 15 maggio 1998. ------------- AGGIORNAMENTO (92) Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.60 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 2000. ------------- AGGIORNAMENTO (144) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Art. 74-bis.
Disposizioni per il fallimento e la liquidazione
coatta amministrativa.
Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche’ i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.
Per le operazioni effettuate successivamente all’apertura del fallimento o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e’ stato disposto l’esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate
operazioni imponibili. (20)
((In deroga a quanto disposto dal primo comma dell’articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell’articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni)).
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 74-ter.
(Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo).
1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette restazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.
2. Ai fini della determinazione dell’imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggi e turismo e’ diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
3. Non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi di cui al comma 2.
4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all’atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta e’ a carico dell’agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.
5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del
pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell’imposta.
5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilita’ dell’agenzia, l’imposta si applica, sempreche’ dovuta, con le stesse modalita’ previste dal comma 5.
6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunita’ economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non e’ soggetta ad imposta a norma dell’articolo 9.
7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell’articolo 21, senza separata indicazione dell’imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l’inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente.
Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura puo’ essere emessa entro il mese successivo.
8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti ((dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo)), al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell’articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.((144))
8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell’imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell’imposta sia il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilita’ le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.
9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente articolo.
-------------- AGGIORNAMENTO (79) Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998. -------------- AGGIORNAMENTO (144) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
Art. 74-quater.
(Disposizioni per le attivita’ spettacolistiche) .
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l’imposta e’ dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell’attivita’ spettacolistica, la data e l’ora dell’evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attivita’ di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita’ per l’emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita’ di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si
svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche’ quelli che svolgono le altre attivita’ di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilita’ dell’imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E’ data facolta’ di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non e’ revocata ed e’ comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita’ indicate nella tabella C, nonche’ per le attivita’ svolte dai soggetti che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all’articolo 17 del
medesimo decreto coopera, ai sensi dell’articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalita’ di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d’ingresso, nonche’ delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all’accertamento dell’imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell’amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facolta’ di cui all’articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all’articolo 63, commi secondo e terzo.
Le facolta’ di cui all’articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al
Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita’ per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attivita’ culturali il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l’anagrafe tributaria. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.
((6-bis. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attivita’ di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.))
Art. 74-quinquies.
(((Disposizioni per i servizi resi tramite i mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita’ a committenti comunitari non soggetti passivi d’imposta).
1. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita’, non identificati in ambito comunitario, possono identificarsi nel territorio dello Stato, con le modalita’ previste dal presente articolo, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. A tale fine presentano, prima dell’effettuazione delle operazioni, apposita dichiarazione all’ufficio competente, da individuarsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale e’ tenuto a notificare al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito, nonche’ il conto bancario su cui effettuare il versamento dell’imposta.
2. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita’, che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo, identificati in Italia, sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II.
3. La dichiarazione di identificazione di cui al comma 1 contiene le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed eventualmente la ditta e il domicilio fiscale nello Stato extracomunitario;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, l’eventuale sede legale o, in mancanza, quella amministrativa, nello Stato extracomunitario;
c) l’indirizzo postale, gli indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) il numero del codice fiscale nel proprio Stato, in quanto previsto;
e) l’attestazione della mancata identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto all’interno della Comunita’. 4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 3, i soggetti indicati al comma 1 presentano apposita dichiarazione di variazione ovvero di cessazione nel caso in cui gli stessi non intendano piu’ fornire servizi tramite mezzi elettronici o non soddisfino piu’ i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.
5. I soggetti identificatisi ai sensi del regime previsto dal presente articolo sono esclusi dal regime medesimo se: a) comunicano di non fornire piu’ servizi tramite mezzi elettronici;
b) si puo’ altrimenti presupporre che le loro attivita’ soggette ad imposizione siano cessate;
c) non soddisfano piu’ i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo;
d) persistono a non osservare le norme previste dal regime stesso.
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell’anno solare, entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:
a) il numero di identificazione;
b) l’ammontare delle prestazioni dei servizi elettronici effettuati nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
c) le aliquote ordinarie applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti;
d) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto spettante a ciascuno Stato membro.
7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e’ fissato in valuta diversa dall’euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, utilizza il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
8. Le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in conformita’ ai modelli approvati con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.
9. I soggetti di cui al comma 1 versano, al momento di presentazione della dichiarazione trimestrale, l’imposta sul valore aggiunto dovuta e conservano, per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla fine dell’anno di effettuazione delle transazioni, idonea documentazione delle stesse. Tale documentazione e’ fornita, su richiesta, all’amministrazione finanziaria e all’autorita’ fiscale del Paese di consumo. Analogamente, l’amministrazione finanziaria puo’ richiedere idonea documentazione per i servizi resi a committenti privati nazionali da parte di prestatori domiciliati o residenti fuori della Comunita’ che si sono identificati in un altro Stato membro.
10. E’ aperta apposita contabilita’ speciale su cui fare affluire i versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 9.
11. I soggetti che applicano il regime speciale di cui al presente articolo non possono detrarre dall’imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, fermo restando il diritto al recupero dell’imposta mediante richiesta di rimborso da presentare ai sensi dell’articolo 38-ter.
12. Le dichiarazioni e le comunicazioni previste dal presente articolo sono inviate in via telematica.))
Art. 75.
Norme applicabili
Per quanto non e’ diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive
modificazioni.
((Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e’ devoluto ai fondi costituiti presso l’amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalita’ previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell’art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734)). ((5))
---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.