DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto

Testo aggiornato a gennaio 2013 (con le modifiche della legge n. 3 del 2013)


TITOLO I  –     Disposizioni Generali (art. da 01 a 20)
TITOLO II –    Obblighi dei contribuenti (art. da 21 a 40)
TITOLO  III-   Sanzioni (art. da  41 a 50)
TITOLO  IV –  Accertamento e Riscossione (art. da 51 a 66bis)
TITOLO V –     Importazioni (art. da  67 a 70)
TITOLO VI –   Disposizioni Varie (art. da 71 a 75)
TITOLO VII – Disposizioni Transitorie e Finali  (art. da 76 a 94)
TABELLA A – Beni e Servizi soggetti ad aliquota al 6 per cento
TABELLA B  – Prodotti soggetti a specifiche discipline
TABELLA C  – Spettacoli ed altre attività


 

TITOLO SECONDO
OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI
Art. 21.
(Fatturazione delle operazioni)

((1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o,  ferma  restando  la sua responsabilita’,  ssicura che  la  stessa  sia  emessa,  per  suo conto, dal cessionario o dal committente  ovvero  da  un  terzo.  Per fattura elettronica si intende la  fattura  che  e’  stata  emessa  e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica   e’   subordinato   all’accettazione   da   parte    del destinatario. L’emissione della fattura, cartacea o  elettronica,  da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale  non esiste  alcuno  strumento  giuridico  che  disciplini  la   reciproca assistenza e’ consentita a condizione  che  ne  sia  data  preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e purche’ il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attivita’ da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati,  nei  cinque  anni  precedenti, atti impositivi o  di  contestazione  di  violazioni  sostanziali  in materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Con  provvedimento  del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalita’, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a  disposizione  del  cessionario  o committente.
  2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

    a) data di emissione;

    b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome, residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del rappresentante   fiscale    nonche’    ubicazione    della    stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

    d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome, residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del rappresentante   fiscale    nonche’    ubicazione    della    stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

    f) numero di partita IVA del soggetto cessionario  o  committente ovvero, in caso di soggetto  passivo  stabilito  in  un  altro  Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA  attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario  o committente residente o domiciliato nel territorio  dello  Stato  non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;

    g) natura, qualita’ e quantita’ dei beni e dei  servizi  formanti oggetto dell’operazione;

    h) corrispettivi ed altri dati necessari  per  la  determinazione della base imponibile, compresi quelli  relativi  ai  beni  ceduti  a titolo di sconto, premio o abbuono  di  cui  all’articolo  15,  primo comma, n. 2;

    i) corrispettivi relativi agli altri  beni  ceduti  a  titolo  di sconto, premio o abbuono;

    l)  aliquota,  ammontare  dell’imposta  e   dell’imponibile   con arrotondamento al centesimo di euro;

    m) data della prima immatricolazione  o  iscrizione  in  pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di  cessione  intracomunitaria  di  mezzi  di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4,  del  decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

    n) annotazione che la stessa. e’ emessa, per conto del cedente  o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

  3. Se l’operazione o le operazioni  cui  si  riferisce  la  fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed  l),  sono indicati  distintamente  secondo  l’aliquota  applicabile.   Per   le operazioni  effettuate  nello  stesso  giorno  nei  confronti  di  un medesimo soggetto puo’ essere emessa una sola fattura.  Nel  caso  di piu’ fatture  elettroniche  trasmesse  in  unico  lotto  allo  stesso destinatario  da  parte  dello  stesso  cedente   o   prestatore   le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere  inserite  una sola volta, purche’ per ogni fattura  sia  accessibile  la  totalita’ delle  informazioni.  Il  soggetto  passivo  assicura  l’autenticita’ dell’origine, l’integrita’ del  contenuto  e  la  leggibilita’  della fattura dal momento della sua  emissione  fino  al  termine  del  suo periodo di conservazione; autenticita’ dell’origine ed integrita’ del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di  controllo  di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la  fattura  e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad  essa  riferibile, ovvero mediante  l’apposizione della firma elettronica  qualificata  o digitale  dell’emittente  o  mediante  sistemi  EDI  di   trasmissione elettronica dei  dati  o  altre  tecnologie  in  grado  di  garantire l’autenticita’ dell’origine  e  l’integrita’  dei  dati.  Le  fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

  4.   La   fattura   e’   emessa   al   momento   dell’effettuazione dell’operazione determinata  a  norma  dell’articolo  6.  La  fattura cartacea e’ compilata in duplice esemplare di cui uno e’ consegnato o spedito all’altra parte.  In  deroga  a  quanto  previsto  nel  primo periodo:

  a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta  da documento di trasporto o da altro documento idoneo a  identificare  i soggetti  tra  i  quali  e’  effettuata  l’operazione  ed  avente  le caratteristiche  determinate  con  decreto   del   Presidente   della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472,  nonche’  per  le  prestazioni  di servizi individuabili attraverso  idonea  documentazione,  effettuate nello stesso mese solare nei confronti del  medesimo  soggetto,  puo’ essere  emessa  una  sola  fattura,  recante   il   dettaglio   delle operazioni, entro il giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di effettuazione delle medesime;

  b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e’ emessa entro il mese successivo a quello della consegna o  spedizione dei beni;

  c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi  stabiliti nel territorio di un  altro  Stato  membro  dell’Unione  europea  non soggette all’imposta ai sensi  dell’articolo  7-ter,  la  fattura  e’ emessa  entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  a   quello   di effettuazione dell’operazione;

  d) per le prestazioni di  servizi  di  cui  all’articolo  6,  sesto comma,  primo  periodo,  rese  o  ricevute  da  un  soggetto  passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura e’  emessa  entro  il giorno  15  del   mese   successivo   a   quello   di   effettuazione dell’operazione.

  5. Nelle ipotesi di  cui  all’articolo  17,  secondo  comma,  primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura  in  unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita’, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

  6. La fattura e’  emessa  anche  per  le  tipologie  di  operazioni sottoelencate e contiene, in luogo  dell’ammontare  dell’imposta,  le seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

    a) cessioni relative a beni in transito o  depositati  in  luoghi soggetti a vigilanza  doganale,  non  soggette  all’imposta  a  norma dell’articolo 7 -bis  comma  1,  con  l’annotazione  «operazione  non soggetta»;

    b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,  9  e 38-quater, con l’annotazione «operazione non imponibile»;

    c) operazioni esenti  di  cui  all’articolo  10,  eccetto  quelle indicate al n. 6), con l’annotazione «operazione esente»;

    d)  operazioni  soggette  al  regime  del  margine  previsto  dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l’annotazione,  a  seconda  dei casi, «regime del margine  –  beni  usati»,  «regime  del  margine  –

oggetti d’arte» o «regime del margine – oggetti di antiquariato o  da collezione»;

    e) operazioni effettuate  dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo soggette al regime del margine  previsto  dall’articolo  74-ter,  con l’annotazione «regime del margine – agenzie di viaggio.)) ((144))

((6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel  territorio  dello  Stato emettono la fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni  sotto elencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale  specificazione  della  relativa norma comunitaria o nazionale:

    a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse  da  quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e’ debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione «inversione contabile»;

    b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che  si  considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con  l’annotazione  “operazione non soggetta”.

  6-ter.  Le  fatture  emesse  dal  cessionario  di  un  bene  o  dal committente di un servizio in virtu’ di  un  obbligo  proprio  recano l’annotazione «autofatturazione».)) ((144))

7. Se viene emessa fattura per operazioni  inesistenti,  ovvero  se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte  relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l’imposta e’ dovuta per l’intero ammontare indicato  o  corrispondente  alle  indicazioni della fattura.

8.  Le  spese  di  emissione  della  fattura  e   dei   conseguenti adempimenti e formalita’ non possono formare oggetto  di  addebito  a qualsiasi titolo.

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 AGGIORNAMENTO (144)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1° gennaio 2013."

Art. 21-bis.

(( (Fattura semplificata). ))

 

((1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonche’ la  fattura rettificativa di cui all’articolo 26, puo’ essere emessa in modalita’ semplificata recando, in luogo di quanto previsto  dall’articolo  21, almeno le seguenti indicazioni:

    a) data di emissione;

    b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome, residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del rappresentante   fiscale    nonche’    ubicazione    della    stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

    d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome, residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del rappresentante   fiscale    nonche’    ubicazione    della    stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in  caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo’ essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito  in  un  altro  Stato  membro  dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

    f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

    g)  ammontare  del  corrispettivo  complessivo   e   dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

    h)  per  le  fatture  emesse  ai  sensi  dell’articolo   26,   il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni  specifiche  che vengono modificate.

  2. La fattura semplificata non puo’ essere emessa per  le  seguenti tipologie di operazioni:

    a)  cessioni  intracomunitarie  di  cui   all’articolo   41   del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

    b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

  3.  Con  decreto  di   natura   non   regolamentare   il   Ministro dell’economia e delle finanze puo’ innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate  anche  senza  limiti  di  importo  per  le   operazioni effettuate  nell’ambito  di  specifici  settori  di  attivita’  o  da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche  commerciali o amministrative ovvero le condizioni  tecniche  di  emissione  delle fatture  rendono  particolarmente  difficoltoso  il  rispetto   degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.))((144))

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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1° gennaio 2013."

Art. 22.

Commercio al minuto e attivita’ assimilate

 

L’emissione della fattura non e’ obbligatoria, se non e’  richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti  al  minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi  di  distribuzione  automatica,  per   corrispondenza,   a domicilio o in forma ambulante;

2) per  le  prestazioni  alberghiere  e  le  somministrazioni  di alimenti e bevande effettuate  dai  pubblici  esercizi,  nelle  mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche’ di  veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio  di  imprese in locali aperti al pubblico, in forma  ambulante  o  nell’abitazione dei clienti;

5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di  titoli  e per gli altri servizi resi da aziende o  istituti  di  credito  e  da societa’ finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a  5)  e  ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10. (21)

((6-bis) per l’attivita’ di organizzazione di escursioni,  visite della citta’, giri turistici ed  eventi  similari,  effettuata  dalle agenzie di viaggi e turismo)).

La  disposizione  del  comma  precedente  puo’  essere   dichiarata applicabile,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  ad  altre categorie di  contribuenti  che  prestino  servizi  al  pubblico  con caratteri di  uniformita’,  frequenza  e  importo  limitato  tali  da rendere  particolarmente   onerosa   l’osservanza   dell’obbligo   di fatturazione e degli adempimenti connessi.

Gli  imprenditori  che  acquistano   beni   che   formano   oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa  da  commercianti  al  minuto  ai quali e’  consentita  l’emissione  della  fattura  sono  obbligati  a richiederla.(20)

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AGGIORNAMENTO (20)
Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il  D.P.R.  31  marzo  1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.

 

Art. 23.

Registrazione delle fatture

 

Il contribuente deve annotare  entro  quindici  giorni  le  fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione  e  con  riferimento  alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture ((di  cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, a), c) e d))), devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di ((effettuazione delle operazioni)). (57a) (57b) ((144))

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l’ammontare imponibile  dell’operazione o delle  operazioni  e  l’ammontare  dell’imposta,  distinti  secondo l’aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del  servizio,  ovvero,  nelle ipotesi di cui al secondo comma  dell’art.  17,  del  cedente  o  del prestatore. (57a) (57b)

Se l’altro contraente non e’ un’impresa,  societa’  o  ente  devono essere indicati,  in  luogo  della  ditta,  denominazione  o  ragione sociale,  il  nome  e  il  cognome.  Per  le  fatture  relative  alle ((operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis,)) devono essere indicati,  in  luogo  dell’ammontare  dell’imposta,  il   titolo   di inapplicabilita’   di   essa   ((ed,   eventualmente,   la   relativa norma)).((144))

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695.

Nell’ipotesi di cui al quinto  comma  dell’articolo  6  le  fatture emesse devono essere registrate anche dal  soggetto  destinatario  in apposito registro, bollato e  numerato  ai  sensi  dell’articolo  39, secondo  modalita’  e  termini   stabiliti   con   apposito   decreto ministeriale.

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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni  dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma  1,  lettera  d),  numero  3),  si  applica  a decorrere dal 1 gennaio 1994;  le  altre  disposizioni  del  presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a  decorrere  dal  1 aprile 1994.
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AGGIORNAMENTO (57b)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni  dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23  maggio  1994, n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994,  n.  458 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma  1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994;  le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma 335)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano   alle   operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

Art. 24.

Registrazione dei corrispettivi

 

I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di  cui  all’art. 22, in luogo di quanto stabilito  nell’articolo  precedente,  possono annotare  in  apposito  registro,   relativamente   alle   operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale  dei  corrispettivi delle  operazioni  imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto secondo  l’aliquota  applicabile,  nonche’  l’ammontare  globale  dei corrispettivi delle ((operazioni di cui all’articolo 21,  commi  6  e 6-bis,  distintamente  per  ciascuna  tipologia  di  operazioni   ivi indicata)). L’annotazione deve essere eseguita , con  riferimento  al giorno in cui le operazioni sono  effettuate,  entro  il  giorno  non festivo successivo. PERIODO ABROGATO  DAL  D.P.R.  9  DICEMBRE  1996, N.695. (57a) (57b) ((144))

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di  beni  soggetti  ad  aliquote  d’imposta diverse, il Ministro delle finanze  puo’  consentire,  stabilendo  le modalita’ da osservare, che la registrazione dei corrispettivi  delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e  che la   ripartizione   dell’ammontare   dei   corrispettivi   ai    fini dell’applicazione delle diverse aliquote  sia  fatta  in  proporzione degli acquisti. (129)

I commercianti al minuto che tengono il registro di  cui  al  primo comma in luogo diverso da  quello  in  cui  svolgono  l’attivita’  di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte  nel  primo  comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo  o  in  ciascuno  dei  luoghi  in  cui  svolgono l’attivita’ di vendita. Le  relative  modalita’  sono  stabilite  con decreto del Ministro delle finanze.(20)

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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che "La modificazione apportata all'art. 24 del decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il registro di prima nota, si applica dal 1 luglio 1979"
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AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni  dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma  1,  lettera  d),  numero  3),  si  applica  a decorrere dal 1 gennaio 1994;  le  altre  disposizioni  del  presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a  decorrere  dal  1 aprile 1994.
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AGGIORNAMENTO (57b)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni  dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23  maggio  1994, n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994,  n.  458 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma  1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994;  le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.
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AGGIORNAMENTO (129)
Il D.LGS. 11 febbraio 2010, n.18, ha disposto (con l'art. 1,  comma 1, lettera 9) che "all'articolo 24, secondo comma, le  parole  "terzo comma" sono sostituite dalle seguenti "secondo comma";"
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma 335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

Art. 25.

Registrazione degli acquisti

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette  doganali  relative  ai  beni  e  ai  servizi  acquistati  o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o  professione,  comprese quelle emesse a norma del  secondo  comma  dell’articolo  17  e  deve annotarle  in  apposito  registro  anteriormente  alla   liquidazione periodica,  ovvero  alla  dichiarazione  annuale,  nella   quale   e’ esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. (79)

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695.

Dalla registrazione  devono  risultare  la  data  della  fattura  o  bolletta,  il  numero  progressivo  ad  essa  attribuito,  la  ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome  se  non  si  tratta  di  imprese, societa’  o  enti,  nonche’  l’ammontare  imponibile  e   l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.

Per le fatture relative alle ((operazioni di cui  all’articolo  21, commi 6 e 6-bis,)) devono essere indicati,  in  luogo  dell’ammontare dell’imposta,  il   titolo   di   inapplicabilita’   di   essa   ((e, eventualmente, la relativa norma)).((144))

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695.

La disposizione del  comma  precedente  si  applica  anche  per  le fatture relative a prestazioni di trasporto e  per  quelle  pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale  ne  sia  l’importo. (20)

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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4,  6,  25,  ultimo comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, nonche'  al  n.  6)  della  parte  terza  della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto  stesso,  si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma,  per  i  soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita':
1) delle operazioni  effettuate  senza  distinta  organizzazione  fino  al  31 dicembre 1974;
2) delle cessioni e prestazioni fatte ai propri  soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi  specifici o di contributi supplementari,  fino  al  31  marzo  1979;<
3)  delle operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g)  del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo  1979.
I  mutui per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendono compresi  nella  esenzione gia' prevista dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma  1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998.
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma 335)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano   alle   operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

Art. 26.

Variazioni dell’imponibile o dell’imposta

Le   disposizioni  degli  articoli  21  e  seguenti  devono  essere osservate,  in  relazione  al  maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente  all’emissione  della fattura o alla registrazione di cui  agli  articoli 23 e 24 l’ammontare imponibile di un’operazione o quella  della  relativa  imposta  viene  ad  aumentare  per qualsiasi motivo,  compresa  la  rettifica  di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

Se   un’operazione   per   la   quale  sia  stata  emessa  fattura, successivamente  alla  registrazione  di  cui  agli articoli 23 e 24, viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l’ammontare imponibile,    in   conseguenza   di   dichiarazione   di   nullita’, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento   in  tutto  o  in  parte  a  causa  ((…))  di  procedure concorsuali  o  di  procedure  esecutive  rimaste  infruttuose  o  in conseguenza   dell’applicazione   di   abbuoni   o   sconti  previsti contrattualmente,  il  cedente  del bene o prestatore del servizio ha diritto  di  portare  in  detrazione  ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente  alla  variazione, registrandola a norma dell’art. 25.

Il  cessionario o committente, che abbia gia’ registrato l’operazione ai  sensi  di  quest’ultimo  articolo, deve in tal caso registrare la variazione  a norma dell’art. 23 o dell’art. 24, salvo il suo diritto alla  restituzione  dell’importo  pagato  al  cedente  o prestatore a titolo di rivalsa.

Le  disposizioni  del comma precedente non possono essere applicate dopo  il  decorso  di  un  anno  dalla  effettuazione dell’operazione imponibile   qualora  gli  eventi  ivi  indicati  si  verifichino  in dipendenza  di  sopravvenuto  accordo  fra  le parti e possono essere applicate,  entro  lo  stesso  termine, anche in caso di rettifica di inesattezze    della    fatturazione    che    abbiano   dato   luogo all’applicazione del settimo comma dell’art. 21.

La  correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di  cui  agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui  agli  articoli  27  e  33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell’imposta in aumento nel registro di cui all’art. 23 e delle variazioni dell’imposta in diminuzione nel registro di cui all’art.  25.  Con  le  stesse  modalita’ devono essere corretti, nel registro  di  cui  all’art.  24,  gli  errori materiali inerenti alla trascrizione  di  dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

Le  variazioni  di  cui  al  secondo  comma  e quelle per errori di registrazione  di  cui al quarto comma, possono essere effettuate dal cedente  o  prestatore  del servizio e dal cessionario o committente, anche  mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri  di  cui  agli  articoli  23  e  24  e  sul  registro di cui all’articolo 25. (20)

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AGGIORNAMENTO (20)
Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Art. 27.

Dichiarazioni e versamenti mensili

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N.100.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N.100.

((Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di  cui all’articolo  22  l’importo  da  versare  o  da  riportare  al   mese successivo  e’  determinato  sulla  base  dell’ammontare  complessivo dell’imposta relativa ai corrispettivi  delle  operazioni  imponibili registrate  per  il  mese  precedente  ai  sensi  dell’articolo   24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i  corrispettivi stessi per 104 quando l’imposta e’ del quattro  per  cento,  per  110 quando l’imposta e’ del dieci per cento, per 121 quando l’imposta  e’ del ventuno per  cento,  moltiplicando  il  quoziente  per  cento  ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo  di euro)).((135))

COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313. (20)

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AGGIORNAMENTO (20)
Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (42)
Il  D.L.  30 maggio 1988, n.173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che la modifica al presente articolo si applica a partire dalla liquidazione dell'imposta  effettuata  sulla  base  delle annotazioni eseguite nel corso del mese di settembre 1988.
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AGGIORNAMENTO (57a)
Il  D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione  del  comma  1,  lettera  d),  numero  3),  si applica a decorrere  dal  1  gennaio  1994;  le altre disposizioni del presente articolo  si  applicano  alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 aprile 1994.
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AGGIORNAMENTO (57b)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni  dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23  maggio  1994, n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994,  n.  458 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma  1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994;  le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.
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AGGIORNAMENTO (135)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-ter) che "Le disposizioni del comma 2-bis  si  applicano  alle  operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della  legge  di conversione del presente decreto".

Art. 28.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322))

Art. 29.

((ARTICOLO  ABROGATO  DAL  D.L. 10 GIUGNO 1994, N.357, CONVERTITO CON   MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 1994, N. 489))

Art. 30.

Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza

COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.

Se  dalla  dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile di  cui  al  n.  3)  dell’articolo  28, aumentato delle somme versate mensilmente,   e’  superiore  a  quello  dell’imposta  relativa  alle operazioni  imponibili  di  cui  al  n.  1) dello stesso articolo, il contribuente  ha  diritto  di  computare  l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi  di  cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attivita’.

Il  contribuente  puo’  chiedere  in  tutto  o in parte il rimborso dell’eccedenza  detraibile,  se  di  importo  superiore a lire cinque milioni, all’atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita’ che comportano  l’effettuazione  di  operazioni  soggette  ad imposta con aliquote  inferiori  a  quelle  dell’imposta relativa agli acquisti e alle  importazioni  ,  computando  a  tal  fine  anche  le operazioni effettuate a norma articolo 17, quinto, sesto e settimo comma;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,   8-  bis  e  9  per  un  ammontare  superiore  al  25  per  cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c)    limitatamente    all’imposta    relativa   all’acquisto   o all’importazione  di  beni  ammortizzabili, nonche’ di beni e servizi per studi e ricerche;

d)   quando  effettua  prevalentemente  operazioni  non  soggette all’imposta per effetto ((degli articoli da 7 a 7-septies;))

e)  quando si trova nelle condizioni previste dal ((terzo comma)) dell’articolo 17.

Il  contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma puo’ chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla  dichiarazione  annuale,  se  dalle  dichiarazioni dei due anni precedenti  risultano  eccedenze  detraibili; in tal caso il rimborso puo’  essere  richiesto  per  un  ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale   saranno   stabiliti   gli  elementi,  da  indicare  nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all’attivita’ esercitata, hanno determinato il verificarsi dell’eccedenza di cui si richiede il rimborso.

Agli  effetti  della norma di cui all’articolo 73, ultimo comma, le disposizioni  del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si  intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa’ controllanti. (20) (45)
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AGGIORNAMENTO (20)
Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l’art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Art. 30-bis.

(((Registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non

                                commerciali).

 

  1.  I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), relativamente   alle   operazioni  di  acquisto  di  beni  e  servizi realizzate  nello  svolgimento  di  attivita’ non commerciali, per le quali  hanno  applicato  l’imposta ai sensi dell’articolo 17, secondo comma,  adempiono  gli  obblighi  di  registrazione,  dichiarazione e versamento secondo le modalita’ e nei termini previsti dagli articoli 47,  comma  3,  e  49  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.))

Art. 31.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413)).

Art. 32.

(Disposizione regolamentare  concernente  le  semplificazioni  per  i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione).

1.  I  contribuenti  che,  nell’anno   solare   precedente,   hanno realizzato un volume  d’affari  non  superiore  a  ((quattrocentomila euro)) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero  ((a  settecentomila  euro)) per le imprese aventi per oggetto altre attivita’, possono  adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli  21 e 23, mediante la tenuta di un  bollettario  a  madre  e  figlia.  Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei  contribuenti  che esercitano  contemporaneamente  prestazioni  di  servizi   ed   altre attivita’  e   non   provvedono   alla   distinta   annotazione   dei corrispettivi resta applicabile il limite di ((settecentomila  euro)) relativamente a tutte le attivita’ esercitate.

2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all’articolo 21, secondo comma, nelle due parti del  bollettario;  la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell’articolo 21 e deve essere consegnata o spedita all’altro contraente ai sensi del  quarto comma dello stesso articolo.

3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo’  determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo  conto  della  disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni  comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Art. 32-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244))

Art. 33.

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542)).

Art. 34.

(Regime speciale per i produttori agricoli).

1.  Per  le  cessioni  di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima  parte  dell’allegata  tabella  A)  effettuate  dai  produttori agricoli, la detrazione prevista nell’articolo 19 e’ forfettizzata in misura  pari  all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile    delle   operazioni   stesse,   delle   percentuali   di compensazione  stabilite,  per  gruppi  di  prodotti, con decreto del Ministro  delle  finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.  L’imposta  si  applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti,  salva  l’applicazione  delle  aliquote corrispondenti alle percentuali  di  compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le  cessioni  effettuate  dai  soggetti  di  cui  al comma 6, primo e secondo periodo.

2. Si considerano produttori agricoli:

a)  i soggetti che esercitano le attivita’ indicate nell’articolo 2135  del codice civile e quelli che esercitano attivita’ di pesca in acque  dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura  di  altri  molluschi  e crostacei, nonche’ di allevamento di rane;

b)  gli  organismi  agricoli  di intervento, o altri soggetti per loro  conto,  che  effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti  della Unione europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo  18  maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro  unioni  costituite  e  riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci,  associati  o  partecipanti,  nello  stato  originario o previa manipolazione  o  trasformazione, nonche’ gli enti che provvedono per legge,  anche  previa  manipolazione  o  trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

3.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  14 MARZO 2005, N.35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.

4.  La  detrazione  forfettizzata  non  compete per le cessioni dei prodotti  indicati  nel  comma  1  il cui acquisto derivi da atto non assoggettato  ad  imposta,  sempre  che  il  cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario. (79)

5.  Se  il  contribuente,  nell’ambito  della  stessa  impresa,  haeffettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma   1,   queste   sono   registrate   distintamente   e  indicate separatamente  in  sede  di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale.  Dall’imposta  relativa  a  tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e  ai  servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

((6.  I  produttori  agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita’,  prevedono di realizzare un  volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due  terzi  da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal  versamento  dell’imposta  e  da tutti gli obblighi documentali e contabili,   compresa   la   dichiarazione  annuale,  fermo  restando l’obbligo  di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a  norma  dell’art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni  o  utilizzano  i  servizi  nell’esercizio  dell’impresa, devono emettere  fattura, con le modalita’ e nei termini di cui all’articolo 21,  indicandovi  la  relativa  imposta,  determinata  applicando  le aliquote    corrispondenti   alle   percentuali   di   compensazione, consegnarne  copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a  norma dell’articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque  di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a  quello  in  cui  e’  stato  superato  il  limite  di  7.000 euro a condizione  che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di  altri beni. I produttori agricoli hanno facolta’ di non avvalersi delle  disposizioni  del presente comma. In tale caso, l’opzione o la revoca  si  esercitano  con le modalita’ stabilite dal regolamento di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni)).

7.  I  passaggi  dei  prodotti  di  cui  al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera  c),  ai  fini  della  vendita,  anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo   ai  produttori  agricoli  soci  o  associati.  L’obbligo  di emissione  della  fattura puo’ essere adempiuto dagli enti stessi per conto  dei  produttori  agricoli  conferenti; in tal caso a questi e’ consegnato   un  esemplare  della  fattura  ai  fini  dei  successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

8.  Le  disposizioni  del  comma  precedente  si applicano anche ai passaggi  di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e  salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonche’ alle societa’  consortili  e  agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).

9.  Ai  soggetti  di  cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti  ivi  indicati  ai  sensi  degli  articoli  8,  primo comma, 38-quater  e  72,  nonche’  le cessioni intracomunitarie degli stessi compete  la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l’applicazione  delle  percentuali  di  compensazione  che  sarebbero applicabili  per  analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

10.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L. 14 MARZO 2005, N.35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.

11.  Le  disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti  che  optino  per  l’applicazione  dell’imposta  nei  modi ordinari  dandone  comunicazione  all’ufficio  secondo  le  modalita’ previste  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

12.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita’ di attuazione del presente articolo.

Art. 34-bis.

(((Attivita’ agricole connesse)

 

  1.  Per  le  attivita’  dirette  alla  produzione  di  beni ed alla fornitura  di  servizi  di  cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, l’imposta sul valore aggiunto e’ determinata riducendo l’imposta  relativa  alle  operazioni imponibili in misura pari al 50 per  cento  del  suo  ammontare,  a  titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

  2.  Il contribuente ha facolta’ di non avvalersi della disposizione del  presente  articolo.  In  tal  caso  l’opzione o la revoca per la determinazione  dell’imposta  nel  modo  normale si esercitano con le modalita’  stabilite  dal  regolamento  recante norme per il riordino della  disciplina  delle  opzioni  in  materia  di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni)).

Art. 35.

(Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni  di  inizio, variazione e cessazione attività).

1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa,  arte  o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad  un  ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima  Agenzia; la dichiarazione e’ redatta, a pena di nullita’, su modelli  conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero  di  partita I.V.A. che restera’ invariato anche nelle ipotesi  di  variazioni  di domicilio fiscale fino al momento della cessazione  dell’attivita’  e che  deve  essere  indicato  nelle  dichiarazioni,  nella   home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

2. Dalla dichiarazione di inizio attivita’ devono risultare:

a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la  data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio  fiscale  e l’eventuale ditta;

b) per i  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  la  natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio  fiscale  e  deve essere inoltre indicato  il  codice  fiscale  per  almeno  una  delle persone che ne hanno la rappresentanza;

c) per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione  della stabile organizzazione;

d) il tipo e l’oggetto dell’attivita’ e il luogo o  i  luoghi  in cui viene esercitata anche  a  mezzo  di  sedi  secondarie,  filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili,  il  luogo  o  i luoghi in cui sono tenuti  e  conservati  i  libri,  i  registri,  le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto  e  da  altre disposizioni;

e)  per  i  soggetti  che   svolgono   attivita’   di   commercio elettronico, l’indirizzo  del  sito  web  ed  i  dati  identificativi dell’internet service provider;

e-bis)  per  i  soggetti  che  intendono  effettuare   operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, la volonta’ di effettuare dette operazioni;

f) ogni altro elemento richiesto dal modello  ad  esclusione  dei dati  che  l’Agenzia  delle  entrate  e’  in   grado   di   acquisire autonomamente.

3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attivita’, il  contribuente  deve  entro  trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma  1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Se la  variazione  comporta  il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal  sessantesimo giorno successivo alla data in cui  si  e’  verificata.  In  caso  di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del  soggetto  d’imposta,  la dichiarazione e’ presentata unicamente dal soggetto risultante  dalla trasformazione.

4.  In  caso  di  cessazione  dell’attivita’  il  termine  per   la presentazione della dichiarazione di cui al  comma  3  decorre  dalla data di  ultimazione  delle  operazioni  relative  alla  liquidazione dell’azienda, per le quali rimangono ferme le  disposizioni  relative  al  versamento  dell’imposta,   alla   fatturazione,   registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell’ultima dichiarazione annuale  deve tenersi  conto  anche  dell’imposta  dovuta  ai  sensi  del   n.   5) dell’articolo  2,  da  determinare  computando  anche  le  operazioni indicate ((nel quinto comma)) dell’articolo 6, per le quali non si e’ ancora verificata l’esigibilita’ dell’imposta.((144))

5. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa,  arte  o professione, se  ritengono  di  realizzare  un  volume  d’affari  che comporti l’applicazione di disposizioni  speciali  ad  esso  connesse concernenti l’osservanza di adempimenti  o  di  criteri  speciali  di determinazione dell’imposta, devono indicarlo nella dichiarazione  di inizio attivita’ da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in  relazione  al  volume  d’affari dichiarato.

6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono  presentate in via telematica secondo le  disposizioni  di  cui  ai  commi  10  e seguenti ovvero, in duplice  esemplare,  direttamente  ad  uno  degli uffici di cui al comma  1.  Le  dichiarazioni  medesime  possono,  in alternativa, essere inoltrate in unico  esemplare  a  mezzo  servizio postale mediante raccomandata, con l’obbligo di garantire l’identita’ del   soggetto   dichiarante   mediante   allegazione    di    idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel  giorno  in cui risultano spedite.

7. L’ufficio  rilascia  o  invia  al  contribuente  certificato  di attribuzione  della  partita  IVA  o   dell’avvenuta   variazione   o cessazione  dell’attivita’  e  nel  caso  di  presentazione   diretta consegna la copia della  dichiarazione  al  contribuente  debitamente timbrata.

7-bis. Per i soggetti che hanno  effettuato  l’opzione  di  cui  al comma  2,  lettera  e  bis)  entro  trenta  giorni  dalla   data   di attribuzione della partita IVA, l’Ufficio puo’ emettere provvedimento di diniego dell’autorizzazione a effettuare le operazioni di  cui  al Titolo  II,  Capo  H  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

7-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia  delle  entrate sono stabilite le modalita’ di diniego o  revoca  dell’autorizzazione di cui al comma 7-bis.

8. I soggetti tenuti  all’iscrizione  nel  registro  delle  imprese ovvero  alla  denuncia  al  repertorio  delle  notizie  economiche  e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e  9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.  581, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in  materia  di  istituzione  del  registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione  delle dichiarazioni  di   cui   al   presente   articolo   presentando   le dichiarazioni stesse all’ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati  in  via  telematica  all’Agenzia  delle  entrate  e rilascia apposita certificazione dell’avvenuta operazione.  Nel  caso di  inizio  dell’attivita’  l’ufficio  del  registro  delle   imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito  in  via telematica dall’Agenzia delle entrate.

9. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate  puo’ essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni  di inizio,   variazione   e   cessazione   attivita’   sono   presentate esclusivamente all’ufficio del registro delle imprese ovvero  in  via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono  essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o  tramite i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998;  in  tal  caso  si considerano presentate nel giorno in cui sono  trasmesse  all’Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione  si considera concluso nel giorno in cui e’ completata  la  ricezione  da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione   delle dichiarazioni e’ data dalla comunicazione dell’Agenzia delle  entrate attestante l’avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.

11. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis  e  3, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998, restituiscono  al  contribuente   una   copia   della   dichiarazione attestante la data di consegna con l’impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano  la  certificazione  restituita  dall’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta operazione e contenente, in  caso di  inizio  attivita’,  il  numero  di  partita  IVA  attribuito   al contribuente.

12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via  telematica si applicano ai fini della  sottoscrizione  le  disposizioni  di  cui all’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della  Repubblica n. 322 del 1998.

13. I soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 3  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  incaricati  della predisposizione delle dichiarazioni previste dal  presente  articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni  previste  per  la  conservazione  delle   dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

15. Le modalita’ tecniche di trasmissione in via  telematica  delle dichiarazioni  previste  dal  presente  articolo  ed   i   tempi   di attivazione del servizio di trasmissione  telematica  sono  stabiliti con  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle  entrate   da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

15-bis. L’attribuzione del  numero  di  partita  IVA  determina  laesecuzione  di  riscontri  automatizzati  per  la  individuazione  di elementi  di  rischio  connessi  al  rilascio  dello  stesso  nonche’ l’eventuale  effettuazione  di  accessi  nel   luogo   di   esercizio dell’attivita’, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.

15-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  entrate sono individuate:

a)  specifiche  informazioni   da   richiedere   all’atto   della dichiarazione di inizio di attivita’;

b) tipologie di  contribuenti  per  i  quali  l’attribuzione  del numero di partita IVA determina la  possibilita’  di  effettuare  gli acquisti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n. 427, e successive modificazioni,  a  condizione  che  sia  rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per  la  durata  di  tre anni dalla data del rilascio e per un importo  rapportato  al  volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.

15-quater.   Ai   fini   del   contrasto   alle   frodi    sull’IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell’Agenzia  delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita’ di  inclusione  delle partite IVA nella banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano operazioni  intracomunitarie,   ai   sensi   dell’articolo   22   del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.

15-quinquies. L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e  degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua  i  soggettititolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attivita’ di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvedera’ alla cessazione d’ufficio  della  partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati  o valutati  erroneamente   puo’   fornire   i   chiarimenti   necessari all’Agenzia  delle  entrate  entro  i  trenta  giorni  successivi  al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa  presentazione  della  dichiarazione  di  cessazione  di attivita’ e’ iscritta direttamente nei  ruoli  a  titolo  definitivo.

L’iscrizione a ruolo non e’ eseguita se il  contribuente  provvede  a pagare la somma dovuta con le modalita’ indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  trenta  giorni  dal ricevimento  della  comunicazione.  In  tal  caso  l’ammontare  della sanzione dovuta e’ ridotto ad un terzo del minimo.

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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma 335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

Art. 35-bis.

Eredi del contribuente.

((Gli  obblighi  derivanti,  a  norma  del  presente decreto, dalle operazioni   effettuate  dal  contribuente  deceduto  possono  essere adempiuti dagli eredi, ancorche’ i relativi termini siano scaduti non oltre  quattro  mesi  prima  della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.))

Resta  ferma  la  disciplina  stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi dell’imprenditore. (20)

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AGGIORNAMENTO (20)
Il  D.P.R.  29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Art. 35-ter.

(Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residente).

1.  I  soggetti  non  residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi  dell’articolo  17,  ((terzo  comma)),  intendono assolvere gli obblighi  ed  esercitare  i  diritti in materia di imposta sul valore aggiunto   direttamente,   devono   farne  dichiarazione  all’Ufficio competente, prima dell’effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.

2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a)  per  le  persone  fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta,  il  luogo  e  la  data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata;

b)   per   i   soggetti   diversi   dalle   persone  fisiche,  la denominazione,  ragione  sociale  o  ditta,  la  sede  legale  o,  in mancanza,  amministrativa,  nello  Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata;  gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

c)  l’ufficio  dell’amministrazione dello Stato estero competente ad  effettuare i controlli sull’attivita’ del dichiarante, nonche’ il numero  di identificazione all’imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza,  il  codice  identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;

d)  il  tipo  e  l’oggetto  dell’attivita’ esercitata nello Stato estero di stabilimento;

e)  l’impegno  ad  esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’amministrazione richiedente;

f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.

3.  L’ufficio  attribuisce  al  richiedente  un  numero  di partita I.V.A.,  in  cui  sia  evidenziata  anche  la  natura di soggetto non residente  identificato  in  Italia.  Il  predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.

4.  In  caso  di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non  residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente  ufficio  dell’Agenzia  delle entrate. Le dichiarazioni di cui  al  presente  articolo  sono  redatte  in conformita’ al modello stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

5.  Possono  avvalersi  dell’identificazione  diretta  prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita’ di  impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita’ europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che  disciplinano  la  reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta,   analogamente  a  quanto  previsto  dalle  direttive  del Consiglio  n.  76/308/CEE  del  15  marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre  1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del  Consiglio del 27 gennaio 1992.

6.  Per  quanto  non  espressamente  previsto dal presente articolo anche  in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze,  si  fa  rinvio,  in  quanto  applicabili, alle disposizioni dell’articolo  35,  come  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.

Art. 35-quater.

(( (Pubblicita’ in materia di partita IVA).

 

  Al fine di contrastare le frodi in materia di  imposta  sul  valore aggiunto, l’Agenzia delle entrate rende disponibile a  chiunque,  con servizio  di  libero   accesso,   la   possibilita’   di   verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria,  la validita’ del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell’articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attivita’ della partita IVA  inserita  e  alla  denominazione  del soggetto o, in assenza di questa, al cognome  e  nome  della  persona fisica titolare.))

Art. 36.

Esercizio di piu’ attivita’

Nei confronti dei soggetti che esercitano piu’ attivita’  l’imposta si applica unitariamente e cumulativamente per  tutte  le  attivita’, con  riferimento  al  volume  di  affari  complessivo,  salvo  quanto stabilito nei successivi commi.

Se  il  soggetto  esercita  contemporaneamente  imprese  e  arti  o professioni l’imposta si applica  separatamente  per  l’esercizio  di imprese  e  per  l’esercizio  di  arti  o  professioni,  secondo   le rispettive  disposizioni  e  con  riferimento  al  rispettivo  volume d’affari.

I soggetti che esercitano piu’ imprese o piu’ attivita’ nell’ambito della stessa impresa, ovvero piu’ arti o professioni, hanno  facolta’ di optare per l’applicazione separata dell’imposta  relativamente  ad alcuna delle attivita’ esercitate, dandone comunicazione  all’ufficio nella   dichiarazione   relativa   all’anno   precedente   o    nella dichiarazione di inizio dell’attivita’. In tal caso la detrazione  di cui all’art. 19 spetta a condizione che l’attivita’ sia  gestita  con contabilita’ separata ed e’ esclusa, in  deroga  a  quanto  stabilito nell’ultimo comma, per l’imposta relativa ai beni non  ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L’opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel  corso  di  un anno sono acquistati beni ammortizzabili la  revoca  non  e’  ammessa fino al termine del periodo di  rettifica  della  detrazione  di  cui all’art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata  all’ufficio  nella dichiarazione  annuale  ed  ha  effetto  dall’anno   in   corso.   Le disposizioni del presente comma si applicano anche  ai  soggetti  che effettuano  sia  locazioni,  o  cessioni,  esenti  da   imposta,   di fabbricati o porzioni di  fabbricato  a  destinazione  abitativa  che comportano la riduzione  della  percentuale  di  detrazione  a  norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis,  sia  locazioni  o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con  riferimento  a ciascuno di tali settori di attivita’.((Le disposizioni del  presente comma si  applicano,  altresi’,  ai  soggetti  che  svolgono  sia  il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto  servizio, sia attivita’ esenti dall’imposta ai sensi  dell’articolo  10,  primo comma)). ((145))

L’imposta  si  applica  in  ogni  caso  separatamente,  secondo  le rispettive disposizioni e con riferimento  al  volume  di  affari  di ciascuna di esse, per le attivita’ di commercio al minuto di  cui  al terzo comma dell’art. 24, comprese le attivita’ ad esse accessorie  e quelle non rientranti nell’attivita’  propria  dell’impresa,  nonche’ per le attivita’ di cui all’art. 34, fermo restando il  disposto  del comma secondo e terzo dello stesso  articolo  e  per  quelle  di  cui all’articolo 74, sesto comma, per le  quali  la  detrazione  prevista dall’art. 19 sia applicata forfettariamente e per quelle  di  cui  al comma 5 dell’articolo 74-quater.

In tutti i casi nei quali l’imposta e’ applicata separatamente  per una determinata attivita’  la  detrazione  di  cui  all’art.  19,  se ridotta ai sensi del terzo comma  dello  stesso  articolo  ovvero  se applicata forfettariamente, e’ ammessa per l’imposta relativa ai beni e ai  servizi  utilizzati  promiscuamente,  nei  limiti  della  parte imputabile all’esercizio dell’attivita’ stessa; i passaggi di servizi all’attivita’   soggetta   a   detrazione   ridotta   o   forfettaria costituiscono prestazioni di servizio  ai  sensi  dell’art.  3  e  si considerano effettuati, in base al loro valore normale,  nel  momento in cui sono rese. Per i  passaggi  interni  dei  beni  tra  attivita’ separate si applicano le disposizioni degli articoli 21  e  seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui  agli articoli 23 e 25 devono essere eseguite  nello  stesso  mese.  Per  i passaggi dei beni all’attivita’ di commercio  al  minuto  di  cui  al terzo comma dell’art. 24 e per quelli da questa ad  altra  attivita’, l’imposta non e’ dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro  il  giorno  non festivo successivo a quello del passaggio.

Le  annotazioni  devono  essere  eseguite,  distintamente  in  base all’aliquota applicabile per le relative cessioni,  nei  registri  di cui agli articoli 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro  tenuto  a norma dell’art. 39. La dichiarazione annuale deve  essere  presentata su un unico modello per  tutte  le  attivita’  secondo  le  modalita’ stabilite nel decreto  di  cui  al  primo  comma  dell’art.  28  e  i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33  devono  essere  eseguiti per  l’ammontare  complessivo  dovuto,  al  netto   delle   eccedenze detraibili. (20) (21) (23) (27)

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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979. n. 24, come  modificato  dal  D.P.R.  31 marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche quelle apportate agli articoli 5, 9, limitatamente alle attivita' turistiche internazionali, 34, per la parte concernente  il  limite  del  volume d'affari delle imprese agricole minori,  36  e  74-ter  dello  stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.660, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che "Le modificazioni apportate con l'art. 1 del decreto  del  Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, all'art. 36 del decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  hanno  effetto dal 1 gennaio 1981".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che la presente modifica all'articolo ha  effetto  dal  1  gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (145)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma 521) che "Le disposizioni di cui  al  comma  520  si  applicano  alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."

Art. 36-bis.

Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.

Il   contribuente   che  ne  abbia  data  preventiva  comunicazione all’ufficio  e’  dispensato  dagli  obblighi  di  fatturazione  e  di registrazione  relativamente  alle  operazioni  esenti  da imposta ai sensi  dell’art.  10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello  stesso  articolo,  fermi  restando  l’obbligo  di fatturazione registrazione   delle   altre  operazioni  eventualmente  effettuate, l’obbligo  di  registrazione  degli  acquisti  e  gli  altri obblighi stabiliti  dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. (21)

((Nell’ipotesi  di  cui  al precedente comma il contribuente non e’ ammesso  a detrarre dall’imposta eventualmente dovuta quella relativa agli  acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale,  compilando  l’elenco  dei  fornitori,  ancorche’  non abbia effettuato operazioni imponibili)).((27))

La  comunicazione  di  avvalersi  della  dispensa dagli adempimenti relativi  alle operazioni esenti dev’essere fatta nella dichiarazione annuale  relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attivita’ ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso  per  almeno  un  triennio.  La  revoca  deve  essere comunicata all’ufficio  nella  dichiarazione  annuale ed ha effetto dall’anno in corso. (20)

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AGGIORNAMENTO (20)
Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il  D.P.R.  31  marzo  1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 3)  che  la  presente  modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1982.

Art. 37.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322)).

Art. 38.

Esecuzione dei versamenti e dei rimborsi

I  versamenti  previsti  dagli  articoli  27, 30 e 33 devono essere eseguiti  al  competente  ufficio  dell’imposta  sul  valore aggiunto mediante  delega  del contribuente ad una delle aziende di credito di cui   all’articolo  54  del  regolamento  per  l’amministrazione  del patrimonio  e per la contabilita’ generale dello Stato, approvato con regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827, ovvero ad una delle casse rurali  e  artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato  con  la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non   inferiore  a  lire  cento  milioni.  ((La  delega  deve  essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell’azienda delegata sita nel territorio dello Stato)).

L’azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante  l’indicazione dell’importo dell’ordine di versamento e della data  in  cui  lo ha ricevuto e l’impegno di effettuare il versamento all’ufficio  per  conto  del  contribuente  entro  il  quinto  giorno successivo.  La  delega e’ irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.

Le  caratteristiche  e  le modalita’ di rilascio dell’attestazione, nonche’  le  modalita’  per  l’esecuzione  dei versamenti agli uffici dell’imposta  sul  valore  aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati  e documenti all’amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite  con  decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

I  versamenti  diversi  da  quelli  indicati nel primo comma devono essere  eseguiti  direttamente  all’ufficio  dell’imposta  sul valore aggiunto  o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati  all’ufficio  stesso  o  mediante  altri  titoli di credito bancario  o  postali  a  copertura  garantita. Il versamento mediante assegni  circolari  o  titoli  bancari o postali puo’ essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata  la  causale del versamento. L’ufficio rilascia  quietanza nelle  forme  e  con  le modalita’ stabilite con decreto del Ministro delle  finanze  anche  in  deroga  alle  disposizioni contenute negli articoli   238  e  240  del  regolamento  per  l’amministrazione  del patrimonio  e per la contabilita’ generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. (20)

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AGGIORNAMENTO (20)
Il  D.P.R.  29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Art. 38-bis.

Esecuzione dei rimborsi.

I rimborsi previsti nell’articolo 30 sono  eseguiti,  su  richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del  termine  di   presentazione   della   dichiarazione   prestando, contestualmente all’esecuzione del rimborso e per una durata  pari  a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore al  periodo  mancante  al termine di decadenza dell’accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo  Stato,  al  valore  di  borsa,  ovvero  fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di  credito,  comprese  le  casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell’articolo  38,  o  da una  impresa  commerciale   che   a   giudizio   dell’Amministrazione finanziaria  offra  adeguate  garanzie  di  solvibilita’  o  mediante polizza  fideiussoria  rilasciata  da  un  istituto  o   impresa   di assicurazione. Per le piccole e medie  imprese,  definite  secondo  i criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal  D.M.  27  ottobre 1997 del Ministro dell’industria, del commercio  e  dell’artigianato, di adeguamento alla  nuova  disciplina  comunitaria,  dette  garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di  garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,  iscritti  nell’albo  previsto  dall’articolo  106  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di societa’,  con patrimonio  risultante  dal  bilancio  consolidato  superiore  a  500 miliardi di lire,  la  garanzia  puo’  essere  prestata  mediante  la diretta assunzione da parte della societa’ capogruppo o  controllante di cui all’articolo 2359 del  codice  civile  della  obbligazione  di integrale restituzione della somma  da  rimborsare,  comprensiva  dei relativi interessi, all’Amministrazione  finanziaria,  anche  per  il caso di cessione della partecipazione nella  societa’  controllata  o collegata. In ogni caso la societa’ capogruppo  o  controllante  deve comunicare in anticipo all’Amministrazione finanziaria l’intendimento di cedere la partecipazione nella societa’ controllata  o  collegata.

La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita’  precedenti maturati nel periodo di validita’ della garanzia stessa. Dall’obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui  spetta  un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi  in  ragione  del  9  per cento annuo, con  decorrenza  dal  novantesimo  giorno  successivo  a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data  di  notifica  della  richiesta  di documenti e la data  della  loro  consegna,  quando  superi  quindici giorni. Con provvedimento del Direttore  dell’Agenzia  delle entrate sono definite le ulteriori modalita’ ed i  termini  per  l’esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo. (79)

Il contribuente puo’ ottenere il rimborso in  relazione  a  periodi inferiori  all’anno,  prestando  le  garanzie  indicate   nel   comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del  terzo comma dell’articolo 30 nonche’ nelle ipotesi di cui alla  lettera  c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni  di beni  ammortizzabili  per  un  ammontare  superiore  ai   due   terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti  e  delle  importazioni  di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta  sul  valore  aggiunto ((, e nelle ipotesi di cui alla lettera  d)  del  secondo  comma  del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per  cento  dell’ammontare  di  tutte  le  operazioni  effettuate, prestazioni  di  lavorazione  relative  a  beni   mobili   materiali, prestazioni  di  trasporto  di  beni  e   relative   prestazioni   di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie  ai  trasporti  di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis) )). ((139))

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all’articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 1982, n. 516, l’esecuzione dei  rimborsi  prevista  nei  commi precedenti e’ sospesa, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto indicata  nelle  fatture  o  in  altri  documenti illecitamente  emessi  od  utilizzati,  fino  alla  definizione   del relativo procedimento penale.

Ai rimborsi previsti nei commi  precedenti  e  al  pagamento  degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando  i  fondi  della riscossione, eventualmente aumentati delle somme  riscosse  da  altri uffici dell’imposta sul valore aggiunto.  Ai  fini  della  formazione della  giacenza  occorrente  per  l’effettuazione  dei  rimborsi   e’ autorizzata  dilazione  per  il  versamento  all’erario  dell’imposta riscossa. Ai rimborsi puo’ in ogni caso  provvedersi  con  i  normali stanziamenti di bilancio. (45)

Ai  fini   della   formazione   della   giacenza   occorrente   per l’effettuazione  dei  rimborsi  e’  autorizzata  dilazione   per   il versamento all’erario dell’imposta riscossa. Ai rimborsi puo’ in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con  decreto del Ministro delle finanze di concerto con  il  Ministro  del  tesoro sono stabiliti le modalita’ relative all’esecuzione dei rimborsi e le modalita’ ed i termini per  la  richiesta  dei  rimborsi  relativi  a periodi interiori all’anno e per la loro  esecuzione.  Sono  altresi’ stabiliti le modalita’ ed i termini relativi alla  dilazione  per  il versamento all’erario  dell’imposta  riscossa  nonche’  le  modalita’ relative alla presentazione della contabilita’  amministrativa  e  al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se  successivamente  al  rimborso  o   alla   compensazione   viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente,  entro sessanta giorni, deve  versare  all’ufficio  le  somme  che  in  base all’avviso stesso risultano indebitamente  rimborsate  o  compensate, insieme con gli interessi del 12  per  cento  annuo  dalla  data  del rimborso o della compensazione, a meno che  non  presti  la  garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l’accertamento sia  divenuto definitivo. (20)

I rimborsi di cui all’articolo 30, terzo comma, lettere  a),  b)  e d), sono eseguiti, senza  prestazione  delle  garanzie  previste  nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) l’attivita’ e’ esercitata dall’impresa da almeno cinque anni;

b)  non  sono  stati  notificati  avvisi  di  accertamento  o  di rettifica concernenti l’imposta dovuta o l’eccedenza  detraibile,  da cui risulti,  per  ciascun  anno,  una  differenza  tra  gli  importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o  dell’eccedenza  di  credito dichiarate superiore:

1) al 10 per cento  degli  importi  dichiarati  se  questi  non superano cento milioni di lire;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;

3) all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque  a  100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano  un  miliardo  di lire;

c)  e’  presentata  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta’ a norma dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:

1)  il  patrimonio  netto  non  e’  diminuito,  rispetto   alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per  cento; la consistenza degli immobili iscritti nell’attivo  patrimoniale  non si  e’  ridotta,  rispetto  alle  risultanze   dell’ultimo   bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attivita’ esercitata; l’attivita’ stessa non e’ cessata ne’ si e’ ridotta per effetto di cessioni di aziende  o  rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;

2) non  risultano  cedute,  se  la  richiesta  di  rimborso  e’ presentata  da  societa’  di  capitali  non   quotate   nei   mercati regolamentati, nell’anno precedente  la  richiesta,  azioni  o  quote della societa’ stessa per un ammontare superiore al 50 per cento  del capitale sociale;

3)  sono   stati   eseguiti   i   versamenti   dei   contributi previdenziali e assicurativi.

L’ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non puo’ eccedere il 100 per cento  della  media  dei  versamenti  affluiti  nel  conto fiscale nel corso del biennio precedente.

Con  decreti  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  sono individuate,  anche  progressivamente,  in  relazione   all’attivita’ esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate,  le  categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e  al  secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta

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AGGIORNAMENTO (20)
Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (45)
Il  D.L. 27 aprile 1990, n.90 convertito con modificazioni dalla L. 26  giugno  1990, n. 165 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "Le disposizioni  dell'articolo  4,  nella  parte  in cui sostituiscono i commi  secondo  e  terzo  dell'articolo 30 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  si  applicano  dalla dichiarazione  da  presentare  nell'anno  1990;  nella  parte  in cui aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla dichiarazione  da  presentare  per  l'anno  1991;  nella parte in cui sostituiscono  il  quarto  comma  dell'articolo  38-  bis  del citato decreto  n.  633  del  1972 si applicano ai rimborsi dovuti dall'anno 1989."
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D.Lgs 23 marzo 1998, n.56, ha disposto (con  l'art.  7)  che  la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1998.
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5) che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a quello dell'entrata in vigore della presente legge".

Art. 38-bis1

((  (Rimborso  dell’imposta  assolta  in  altri  Stati  membri  della Comunita’). ))

((1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio  dello  Stato  che hanno assolto l’imposta in un altro Stato membro in relazione a  beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un’istanza all’Agenzia  delle  entrate tramite apposito portale elettronico.

  2. L’Agenzia delle entrate provvede  ad  inoltrare  tale  richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi  in  cui,  durante  il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:

    a) non ha svolto un’attivita’ d’impresa, arte o professione;

    b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette  che non  danno  diritto  alla  detrazione  dell’imposta  ai  sensi  degli articoli 19 e seguenti;

    c) si e’ avvalso del regime dei contribuenti  minimi  di  cui  ai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n. 244;

    d) si e’ avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.

  3. Nei casi indicati al comma 2 l’Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di  rimborso.  Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell’inoltro e’ ammesso  ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

  4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  entrate,  da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore  della  presente disposizione, e’ individuato il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalita’ ed i  termini  procedurali  per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo  nonche’  per la realizzazione dei relativi scambi informativi.))

Art. 38-bis2

(((Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti  in  un altro Stato membro della Comunita’).

 

  ((1. I soggetti stabiliti in altri Stati  membri  della  Comunita’, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio  o  la residenza   chiedono   il   rimborso   dell’imposta   assolta   sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi,  sempre  che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2,  secondole disposizioni del presente articolo. Il rimborso  non  puo’  essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano  di una stabile organizzazione nel  territorio  dello  Stato  ovvero  dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell’imposta e’ il  committente  o  cessionario  e  da quelle  non  imponibili  di  trasporto  o  accessorie  ai  trasporti.

L’ammontare  complessivo  della  richiesta  di  rimborso  relativa  a periodi infrannuali non puo’ essere inferiore a quattrocento euro; se detto ammontare risulta inferiore a  quattrocento  euro  il  rimborso spetta annualmente, sempreche’ di importo non inferiore  a  cinquanta euro.

  2. La richiesta di rimborso e’ presentata  con  riferimento  ad  un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a  tre  mesi, ovvero per periodi  inferiori  a  tre  mesi  qualora  questi  periodi rappresentino la parte residua di un anno solare.

  3. I soggetti di cui al comma  1  non  hanno  diritto  al  rimborso qualora  nello  Stato  membro  in  cui  sono   stabiliti   effettuino operazioni che non danno diritto alla  detrazione  dell’imposta.  Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni  che  danno  diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto,  il rimborso  e’  ammesso  soltanto  in  misura  pari  alla   percentuale detraibile dell’imposta, quale applicata dallo Stato  membro  ove  e’ stabilito il richiedente.

  4. La richiesta  di  rimborso  e’  inoltrata  per  via  elettronica tramite lo Stato membro ove e’ stabilito il richiedente.

  5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e  al  pagamento  dei  relativi interessi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle  entrate, utilizzando i fondi messi a  disposizione  su  apposita  contabilita’ speciale.  La  decisione  in  ordine  al  rimborso  dell’imposta   e’ notificata al richiedente entro quattro mesi  dalla  ricezione  della richiesta, salvo quanto previsto ai commi successivi. 

  6. Entro il termine di quattro mesi di cui al  comma  5,  l’ufficio puo’ chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso o allo Stato membro ove esso e’ stabilito informazioni aggiuntive  al fine di acquisire tutti gli elementi  pertinenti  su  cui  basare  la decisione in merito al rimborso. Le informazioni  aggiuntive  possono essere richieste eventualmente ad un soggetto diverso, anche  in  via telematica solo se il destinatario dispone dei  mezzi  necessari.  Le informazioni richieste sono fornite all’ufficio entro un  mese  dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive la comunicazione di  cui  al  comma  5  e’ effettuata entro il  termine  di  due  mesi  dal  giorno  in  cui  le informazioni sono pervenute all’ufficio ovvero entro due  mesi  dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo  periodo.

I predetti termini non si applicano se scadono prima del  decorso  di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta  di  rimborso, nel qual caso l’ufficio effettua la comunicazione di cui al  comma  5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa.

  7.  L’ufficio  puo’  chiedere  ulteriori  informazioni   aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all’ufficio entro un mese dalla data in cui  il  destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma  5 e’ effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione  della richiesta di rimborso.

  8. Il rimborso e’ effettuato entro dieci  giorni  lavorativi  dalla scadenza del termine  di  cui  al  comma  5,  ovvero,  qualora  siano richieste   informazioni   aggiuntive   o   ulteriori    informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7.

  9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi  nella  misura prevista al primo  comma  dell’articolo  38-bis  con  decorrenza  dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8.

La disposizione che precede  non  si  applica  nel  caso  in  cui  il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive  o  le  ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi  6  e  7.

Non sono, altresi’, dovuti interessi fino  a  quando  non  pervengono all’ufficio  competente  i  documenti  aggiuntivi  da  allegare  alla richiesta di rimborso.

  10. Il rimborso e’  eseguito  nel  territorio  dello  Stato  o,  su domanda del richiedente, in un altro Stato  membro.  In  quest’ultimo caso  l’ufficio  riduce   l’importo   da   erogare   al   richiedente dell’ammontare delle spese di trasferimento.

  11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto  restituiscono le  somme  indebitamente  rimborsate,  entro  sessanta  giorni  dalla notifica  di  apposito  provvedimento  da  parte  dell’ufficio.   Nei confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per  cento  della  somma  indebitamente rimborsata.

  12. Nelle more del pagamento  dell’ammontare  dovuto  a  titolo  di rimborso indebitamente erogato e delle relative  sanzioni,  l’ufficio sospende ogni ulteriore  rimborso  al  soggetto  interessato  fino  a concorrenza del medesimo importo.

  13. Avverso il provvedimento motivato di diniego e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

  14. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,  da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore  della  presente disposizione, e’ individuato il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalita’ ed i termini per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi nonche’ per gli scambi informativi relativi al presente articolo.))

                            Art. 38-ter.

         (((Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti

stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita’).

 

  1.  La  disposizione  del  primo  comma  dell’articolo  38-bis2  si applica,  a  condizione  di reciprocita’, anche ai soggetti esercenti un’attivita’  d’impresa,  arte  o professione, stabiliti in Stati non appartenenti  alla Comunita’, limitatamente all’imposta relativa agli acquisti  e  importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita’.

  2.  Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell’Agenzia  delle  entrate  entro  sei  mesi  dalla ricezione della richiesta  di  rimborso  ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive,  entro  otto  mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso,   l’ufficio   emana,  entro  lo  stesso  termine,  apposito provvedimento motivato avverso il quale e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

  3.  Sulle  somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista  al  primo  comma  dell’articolo  38-bis  con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2.

La  disposizione  che  precede  non  si  applica  nel  caso in cui il richiedente  non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di  un  mese  dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresi’, dovuti interessi fino a quando non  pervengono  all’ufficio  competente  i  documenti  aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.

  4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all’ufficio,   entro  sessanta  giorni  dalla  notifica  di  apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si  applica  la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per  cento  della somma rimborsata. L’ufficio sospende ogni ulteriore rimborso  al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.

  5.  Con  provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi  entro  novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione,  sono  stabilite  le  modalita’  e  i  termini  per  la richiesta  e l’esecuzione dei rimborsi, nonche’ il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.))

                             Art. 38-quater.

                (Sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita’ europea).

 

  1.  Le  cessioni  a  soggetti  domiciliati  o residenti fuori della Comunita’  europea  di  beni  per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all’uso  personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori  del  territorio  doganale  della  Comunita’  medesima, possono essere  effettuate senza pagamento dell’imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell’articolo 21, ((…)) e che i beni siano trasportati fuori della Comunita’ entro il terzo  mese  successivo  a  quello  di effettuazione dell’operazione.

L’esemplare  della  fattura  consegnato  al  cessionario  deve essere restituito  al  cedente ((, recante anche l’indicazione degli estremi del  passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale)), vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla  Comunita’,  entro  il quarto mese successivo  all’effettuazione della  operazione;  in  caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere    alla   regolarizzazione   della   operazione   a   norma dell’articolo  26,  primo  comma,  entro  un  mese dalla scadenza del suddetto termine.

  2.  Per  le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facolta’ ivi prevista, il cessionario ha diritto al  rimborso  dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano   trasportati   fuori  della  Comunita’  entro  il  terzo  mese successivo  a  quello  della  cessione  e  che restituisca al cedente l’esemplare  della  fattura  vistato  dall’ufficio  doganale entro il quarto  mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso  e’ effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta  mediante  annotazione  della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25.

                                Art. 39.

           Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

 

  I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari  di cui all’articolo 32, devono essere tenuti a norma dell’articolo  2219 del codice civile e numerati  progressivamente  in  ogni  pagina,  in esenzione dall’imposta di bollo. E’ ammesso l’impiego di  schedari  a fogli  mobili  o  tabulati  di  macchine   elettrocontabili   secondo modalita’ previamente approvate dall’Amministrazione  finanziaria  su richiesta del contribuente.

  I contribuenti hanno facolta’ di sottoporre alla numerazione e alla bollatura  un  solo  registro  destinato  a  tutte   le   annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei  registri previsti  da  tali  articoli  siano  indicati,   per   ogni   singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della  corrispondente annotazione nell’unico registro numerato e bollato.

  ((I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati,  nonche’  le fatture, le bollette doganali e  gli  altri  documenti  previsti  dal presente decreto devono essere conservati a norma dell’  articolo  22 del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600.  Le  fatture   elettroniche   sono   conservate   in   modalita’ elettronica,  in  conformita’  alle  disposizioni  del  decreto   del Ministro  dell’economia   e   delle   finanze   adottato   ai   sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n. 82. Le fatture  create  in  formato  elettronico  e  quelle  cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica  delle  stesse,  nonche’  dei  registri  e  degli   altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo’ essere situato in un altro Stato, a  condizione  che  con  lo  stesso esista  uno  strumento  giuridico   che   disciplini   la   reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello  Stato assicura,  per  finalita’  di  controllo,   l’accesso   automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i  dati  in  esso  contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticita’ e l’integrita’  delle fatture  di  cui  all’articolo  21,  comma  3,  siano  stampabili   e trasferibili su altro supporto informatico.))(5) ((144))

   

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3)  che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. ---------------- AGGIORNAMENTO (144) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1° gennaio 2013."

                                Art. 40.

                           Ufficio competente

    Competente  a  ricevere  le  dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti  articoli,  e  ad  ogni  altro  effetto di cui al presente decreto,  e’  l’ufficio  provinciale dell’imposta sul valore aggiunto nella   cui   circoscrizione   si  trova  il  domicilio  fiscale  del contribuente  ai  sensi  degli  articoli  58  e  59  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non   residenti   nello   Stato,   che   non  vi  hanno  una  stabile organizzazione  ne’ un rappresentante nominato ai sensi dell’art. 17, e’ competente l’ufficio provinciale di Roma.   ((Per   i  soggetti  non  residenti  di  cui  all’articolo  35-ter, l’ufficio  competente  ai  sensi del presente articolo e’ individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.))   Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da  quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all’ufficio competente. (20)

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  AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R.  29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

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