L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 389 del 24 settembre 2019 a seguito della richiesta di un contribuente, il quale chiedeva quale comportamento porre in essere in tema di cosiddetta “fattura elettronica differita” alla luce del contenuto della circolare n. 14/E del 17 giugno 2019. Il contribuente esercente attività di lavorazioni meccaniche conto terzi su materiale di proprietà del committente e che, a lavorazione effettuata, viene riconsegnato mediante l’emissione di D.D.T. con causale “reso lavorato”. In particolare l’istanza conteneva la richiesta di chiarimenti in ordine alla data di emissione ed i termini di trasmissione alla SDI per le fatture differite.
Si rammenta che nel campo “data” della fattura elettronica va indicata la data dell’effettuazione dell’operazione. Non occorre l’indicazione della data di emissione anche perché manca il campo, poiché la predetta data viene sincronizzata con la trasmissione alla piattaforma SDI. Inoltre l’art. 21, c. 4 D.P.R. 633/1972 statuisce per le cessioni di beni e prestazioni di servizio risultanti da idonea documentazione che la relativa fattura possa essere emessa entro il 15 del mese successivo per tutte le operazioni effettuate nello stesso mese solare. Nel caso in cui la fattura differita venga emessa con la data del mese successivo, ma entro i 15 giorni di cui sopra, la stessa deve partecipare alla liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione.
L’Amministrazione finanziaria nella risposta ha ribadito che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», alla luce del funzionamento del Sistema di Interscambio (SdI), il quale attesta “erga omnes” data e ora di avvenuta trasmissione del documento, è stato chiarito che:
a) «è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione»;
b) «la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione», ferma restando la possibilità di sfruttare il termine concesso dall’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA – a mente del quale, dopo le modifiche recate dall’articolo 12-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, «La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6» – per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI;
c) restano vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA e, dunque, con particolare riferimento alla operazioni di cui alla lettera a) – ossia «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» – la possibilità di emettere un’unica fattura (c.d. “differita”), recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione.
In tale eventualità, peraltro, la circolare n. 14/E ha specificato che è «possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione».
Evidenziando che è solo una “possibilità” e non di un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del file fattura, veicolato tramite SdI, dovendo rispettare il disposto dell’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del decreto IVA, sarà comunque quella relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.
Nella circolare sopra richiamata era stato affermato che, in presenza di più consegne effettuate nello stesso mese, poteva essere indicata una sola data e cioè quella dell’ultima consegna con la conseguenza, qualora venivano emesse le fatture differite, di eventuali errori nel numero progressivo delle fatture.
Nella risposta l’Agenzia delle Entrate puntualizza che la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, fatta «salva la possibilità per il contribuente di emettere fattura differita anche nel caso in cui effettui una sola delle richiamate operazioni (cessione di beni o prestazione di servizi, risultanti da idonea documentazione) nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto», nel commentare l’estensione della fattura differita alle prestazioni di servizi – recata dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – ha evidenziato come ciò possa avvenire purché la fattura emessa indichi nel dettaglio le operazioni effettuate e le stesse siano individuabili “attraverso idonea documentazione”.
Precisando, in ordine alla idonea documentazione che normativa nazionale e a quella dell’Unione europea non impongono specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali. Per cui il contribuente può utilizzare a tale scopo la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (ad esempio i documenti attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo, al contratto, alla nota di consegna lavori, alla lettera di incarico, ecc.), da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Tra la documentazione possono considerarsi astrattamente idonei anche i “DDT di riconsegna in conto lavoro” utilizzati dall’istante.
L’Amministrazione finanziaria evidenzia come nel caso dell’istante non è esatto parlare di fatturazione differita, in quanto non vi è evidenza di prestazioni, periodiche/continuative o meno, rese nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia ed il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura.
Pertanto, per l’Agenzia delle Entrate, siamo in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file. Fornendo il seguente esempio:
– 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;
– 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;
– 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;
– 30 settembre 2019 compilazione fattura elettronica, esponendo, nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio allo SdI entro i dodici successivi. La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019). Se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell’esigibilità, la data indicata nel documento.
Pertanto nel sopra indicato esempio per le prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, qualora la fattura venga compilata il 1° di ottobre, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella liquidazione di tale mese (ottobre 2019).
In ultimo, ma non meno importante, occorre ricordare che “Nel sistema di fatturazione differita il pagamento, totale o parziale effettuato contestualmente o successivamente all’emissione della bolletta di consegna o del documento di trasporto non fa venir meno la facoltà di emettere la fattura entro il mese successivo. Invece, se anteriormente all’emissione dei suddetti documenti, abbia luogo il pagamento, totale o parziale, del corrispettivo, il cedente deve emettere la relativa fattura entro lo stesso giorno del pagamento” (Circolare 27/1975 del Ministero delle Finanze).
L’attuale contenuto del comma 4 dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 prevede che la fattura immediata è emessa entro dodici giorni dal pagamento mentre nella versione precedente andava emessa entro le ore 24 dl giorno di pagamento.
Al fine di determinare la data di incasso la circolare n. 1/E del 2013 al paragrafo 3.2 precisa che gli incassi con mezzi diversi dal denaro contante si considerano conseguiti con l’effettiva disponibilità delle somme. Nel caso in cui la riscossione avvenga a mezzo bonifico la data di incasso corrisponde alla “data disponibile” e cioè la data in cui le somme possono essere utilizzate.
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