ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 05 giugno 2019, n. 5293
Richiesta di parere in merito all’applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 913, L. n. 205 del 2017 ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori richiedenti asilo in attesa della formalizzazione del permesso di soggiorno. Trasmissione circolare A.B.I. del 19 aprile 2019.
Con riferimento alla tematica in oggetto, si trasmette la circolare che l’Associazione Bancaria Italiana ha indirizzato il 19 aprile u.s. ai propri associati, in cui vengono forniti chiarimenti in ordine agli obblighi di identificazione della clientela previsti in occasione dell’apertura di un conto di base da parte dei richiedenti asilo, di cui al D.Lgs. n. 142/2015.
In particolare tali obblighi, secondo la normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2007, recante norme di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, impongono “l’identificazione della clientela attraverso il ricorso a documenti di identità o di altri documenti di riconoscimento ritenuti “equipollenti” ai sensi della normativa vigente” (cfr. art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445/2000).
In merito alla nuova formulazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 142/2015, come modificato dall’art. 13, comma 1 lett. a), n.1, D.L. n. 113/2018, c.d. “Decreto Sicurezza”, in cui per espressa disposizione normativa solo il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 445/2000, l’A.B.I. chiarisce che anche la ricevuta di verbalizzazione della domanda, di cui all’art. 4, comma 3, del decreto citato, è un documento munito di fotografia del titolare e, pertanto, appare idoneo a consentire l’identificazione personale del richiedente, ai fini dell’apertura di un rapporto continuativo comprensivo dei servizi bancari di base.
Tale conclusione è in linea con quanto rappresentato dal Ministero dell’interno, all’esito di una richiesta formulata dal Ministero del lavoro su istanza della Scrivente. In particolare il Ministero dell’interno ha confermato che il modello C3 rilasciato da tutte le Questure, in esito alla presentazione della richiesta di protezione internazionale e definito, ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 142/2015, permesso di soggiorno provvisorio, “reca la fotografia del richiedente asilo e quindi presenta astrattamente le caratteristiche del documento di riconoscimento secondo la definizione dell’art. 1, lett. c) del D.P.R. n. 445/2000”.
In considerazione di quanto sopra, nelle more degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Ministero dell’Interno, può ritenersi superato, in senso positivo, il quesito inerente la sanzionabilità del datore di lavoro che abbia corrisposto ai lavoratori richiedenti asilo la retribuzione in contanti, atteso che gli Istituti bancari, alla luce delle indicazioni fornite loro dall’ABI, potranno procedere all’apertura di conto correnti intestati ai cittadini extracomunitari in base al permesso di soggiorno provvisorio di cui all’art. 4, comma3, del decreto citato e al codice fiscale, ancorché solo numerico, agli stessi rilasciati.
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