Per non rispondere del debito Inps non è sufficiente l’uscita dalla società e la cancellazione dalla Camera di Commercio me necessita sempre l’invio della comunicazione all’ente previdenziale.

 

debiti inps recesso socio, cassazione sentenza n. 13240 del 2013,La Cassazione con sentenza n. 13240 del 28 maggio 2013 ha affermato che il soggetto che esce dalla una società e non procede all’invio della comunicazione all’Inps risponde delle successive omissioni contributive poste in essere dalla società. Con tale principio si statuisce  che ricade sul socio l’onere di effettuare la comunicazione del mutamento della compagine sociale non solo alla Camera di Commercio, ma anche agli enti previdenziali.

Per gli Ermellini il socio di una società a nome collettivo che cede la propria quota prima dell’insorgere dei debiti con l’Inps, risponde delle obbligazioni anche dopo la sua fuoriuscita se la cessazione, variazione o sospensione dell’attività non viene comunicata agli enti previdenziali.

 Infatti nelle motivazioni della sentnza i giudici della Corte Suprema affermano che “Il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 cod. civ., in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che ceda la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge (Cass. n. 20447 del 2011, che richiama sez. lav. 12.4.2010 n. 8649 – con riferimento all’obbligo di fonte legale relativo al versamento di contributi previdenziali).

Tale disciplina attiene agli obblighi relativi ai rapporti tra la società e i terzi, con specifico riferimento alla pubblicità degli atti modificativi del rapporto sociale o dell’atto costitutivo ai fini della opponibilità ai terzi; attiene quindi allo svolgimento dell’attività sociale, in attuazione dell’oggetto sociale. Diversamente la legge n. 467 del 1978 attiene al rapporto previdenziale tra un determinato soggetto e l’INPS, prevedendo – all’art. 2 – l’obbligo, gravante sul datore di lavoro (titolare o legale rappresentante dell’impresa), di denuncia e di comunicazione all’Istituto di ogni ipotesi di sospensione, variazione o cessazione dell’attività. Sebbene l’INPS sia certamente un terzo rispetto ai rapporti sociali, non per ciò solo può escludersi che una forma particolare di pubblicità possa essere contemplata da una norma speciale onde agevolare la funzione del recupero contributivo facente capo agli enti previdenziali.”

In generale, il socio che cede la propria quota sociale deve sempre farne comunicazione alla Camera di Commercio, altrimenti risponde nei confronti dei terzi per le obbligazioni della società sorte fino al momento dell’iscrizione della variazione nel registro delle imprese o fino a al momento in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima [2]. Ciò vale per tutti i tipi di debiti, ma non per quelli con gli enti previdenziali. Infatti, per liberarsi anche dalla responsabilità delle obbligazioni nei confronti dell’Inps non basta la comunicazione alla CCIAA, ma è necessario anche denunciare allIstituto di Previdenza la variazione della compagine sociale. Se non compie questo adempimento, il socio receduto resta responsabile dei debiti previdenziali della società.