La Corte di Cassazione sez. Civile con l’ordinanza n. 21208 depositata il 17 Settembre 2013 intervenendo in materia di contratti ha statuito che l’onere di dimostrare l’effettivo inadempimento ricade sul creditore mentre al debitore spetta provare che tale inadempimento è dipeso da fatto a lui non imputabile. Tale regola generale vale in qualsiasi occasione, salvo espresse previsioni di legge, quindi anche in caso di donazione modale.
Nel caso esaminato dalla Corte Suprema riguardava la donazione dell’abitazione fatta alla nipote dai nonni, avevano sottoposto la donazione all’onere di prestar loro idonea assistenza, viene revocata la donazione stessa poiché giudicata inadempiente da parte del donante.
Il donante deposita, al Tribunale, la richiesta di risoluzione del contratto di donazione. Il giudice di prime cure rigettatala richiesta. Avverso la decisione il ricorrente propone ricorso alla Corte di Appello che accoglie la richiesta del donante. La donataria propone dunque ricorso in Cassazione denunciando diversi vizi di merito, non valutabili in sede di legittimità, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione.
Gli Ermellini ritengono non fondato il ricorso è pertanto provvedendo al suo rigetto. La sentenza impugnata risulta compiutamente motivata; inoltre, la i giudici di legittimità enunciano come il giudice del merito abbia correttamente applicato le regole dell’onere della prova, ricordando come sia onere del convenuto dimostrare la sussistenza di idonea causa di non imputabilità, il fatto impeditivo che, senza colpa dell’onerata, ha reso impossibile eseguire la prestazione. Circostanza mai chiaramente dimostrata dalla ricorrente. “Del tutto fuori tema è l’assunto secondo il quale l’onere della prova del mancato assolvimento dell’onere di prestare assistenza dovrebbe gravare sull’avente diritto la prestazione: (…) l’inadempimento era provato (…); ciò che doveva essere provato era la non imputabilità dell’adempimento, come previsto dall’art. 1218 cod. civ., è a carico del debitore, indipendentemente dalla circostanza che il contratto abbia o meno natura sinallagmatica”.
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