AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 12 luglio 2019, n. 230
Decadenza dall’agevolazione IVA per l’acquisto dell’autoveicolo utilizzato per la locomozione di un soggetto di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduto al familiare di cui egli è fiscalmente a carico
Quesito
L’interpellante, ad aprile 2018, ha acquistato un’autovettura per il figlio disabile, dichiarando al cedente che il figlio risultava fiscalmente a carico dell’istante.
La Concessionaria automobilistica cedente, pertanto, ha applicato l’aliquota IVA in misura agevolata al 4%, ai sensi delle disposizioni di cui al n. 31) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
L’istante presentava inoltre istanza di esenzione dal pagamento del bollo che, in data 15 maggio 2018, è stata rigettata “poiché il figlio non risultava fiscalmente a carico”.
L’istante chiede, quindi, di conoscere le modalità per “regolarizzare la differenza dell’IVA dal 4% al 22% erroneamente applicatagli”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di dover comunicare la mancanza di presupposti per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al concessionario automobilistico cedente.
Tale soggetto, quindi, dovrà procedere ad emettere una nota di addebito della sola maggiore IVA dovuta nei confronti dell’interpellante.
Parere dell’agenzia delle entrate
In base alle previsioni di cui al n. 31) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggetti ad IVA con aliquota agevolata nella misura del 4 per cento, tra l’altro:
– gli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
– gli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
Le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta ai veicoli in commento, introdotta originariamente dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986.
Ai sensi dell’articolo 1 del suddetto decreto, il beneficiario, per ottenere l’applicazione dell’IVA con aliquota del 4 per cento, deve produrre al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato.
Il successivo articolo 2 prevede che i veicoli debbano essere immatricolati ed iscritti “nel pubblico registro automobilistico nei confronti dell’acquirente avente diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata.”
In base all’articolo 3 del medesimo decreto, entro trenta giorni dalla data della cessione, il cedente è tenuto a comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente, la data dell’operazione, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente nonché la targa del veicolo ceduto.
L’articolo 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997, dispone, inoltre, che gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione. L’articolo 1, comma 36, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che “Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.”
Il successivo comma 37, poi, specifica che “In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.”
Nella fattispecie rappresentata, l’autovettura acquistata, benché utilizzata per i fini previsti dalla norma agevolatrice, è stata intestata ad un soggetto che non possiede il requisito di cui al citato n. 31 della Tabella A, parte seconda, poiché il disabile non è fiscalmente a suo carico. Tale circostanza, quindi, comporta che il soggetto acquirente, non avendo diritto ad usufruire dell’aliquota iva agevolata, deve versare la differenza di imposta rispetto a quella che ha già pagato al concessionario all’atto dell’acquisto.
Per consentire al contribuente di adempiere a tale obbligo si può utilizzare la medesima procedura prevista nel caso in cui ricorra l’ipotesi di decadenza dall’agevolazione, ai sensi del citato comma 37.
Pertanto, in generale, l’interpellante dovrà provvedere a comunicare la rappresenta assenza di presupposti alla Direzione Provinciale territorialmente competente, anche mediante le medesime modalità e con identiche informazioni presenti nell’istanza di interpello in oggetto.
Sarà cura dell’Ufficio competente, poi, procedere a recuperare la differenza di imposta non versata, utilizzando il medesimo avviso di liquidazione previsto dalla procedura di cui all’articolo 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tuttavia, poiché nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate, seppur mediante l’istituto dell’interpello, ha già acquisito le informazioni necessarie per procedere secondo le descritte modalità per il recupero dell’iva non versata, sarà cura di questo ufficio interessare la Direzione Provinciale competente, mediante la Direzione Regionale del Veneto.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Veneto, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.
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