AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 49706/RU del 27 gennaio 2023
Decisione n. 2022/01 del comitato doganale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore del 20 dicembre 2022 che modifica alcuni elementi del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e dei relativi allegati – Informativa
Premessa
La Commissione dell’Unione Europea ha comunicato che il 20 dicembre 2022 il Comitato doganale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore ha adottato la Decisione n. 2022/01 che modifica alcuni elementi del Protocollo 1 dell’Accordo medesimo (NOTA 1), relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e dei relativi allegati, decisione che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE e di cui questa Agenzia aveva dato anticipazione con Avviso del 2 gennaio 2023 (NOTA 2).
In relazione all’impatto che le modifiche apportate al suddetto Protocollo 1 comportano per le attività degli operatori economici e per l’operatività delle Strutture territoriali dell’Agenzia, si segnala quanto di seguito.
Novità: registrazione al sistema REX per le esportazioni UE verso Singapore
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il carattere originario delle merci può essere autocertificato dagli esportatori unionali soltanto in qualità di ‹‹esportatori registrati›› e non più sulla base dello status di ‹‹esportatore autorizzato››.
Considerato il precedente disallineamento di quanto disposto in materia (NOTA 3), la modifica introdotta mira a garantire la parità di trattamento degli operatori economici di entrambe le Parti contraenti, in conformità alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
È inoltre previsto che l’autocertificazione venga ora resa non più con una ‹‹dichiarazione di origine›› ma con un’‹‹attestazione di origine››, per la redazione della quale l’‹‹esportatore registrato›› è tenuto ad indicare il proprio numero di riferimento.
Pertanto, gli operatori economici dell’Unione Europea che intendano esportare verso il territorio della Repubblica di Singapore sono tenuti a registrarsi al sistema REX e a riportare nell’attestazione di cui sopra il proprio codice identificativo REX.
Misura transitoria
Con la finalità di facilitare le operazioni doganali e consentire agli operatori economici unionali di adeguarsi alle nuove disposizioni, la decisione Decisione n. 2022/01 prevede un periodo transitorio fino al 31 marzo 2023 (NOTA 4), durante il quale, per l’applicazione del trattamento tariffario preferenziale previsto dall’Accordo, le autorità doganali di Singapore continueranno ad accettare le dichiarazioni di origine compilate dagli ‹‹esportatori autorizzati›› dell’Unione europea, ai sensi di quanto disposto dal previgente art.17 del Protocollo 1, ora modificato.
Modifiche apportate
Per una rappresentazione complessiva delle novità introdotte con la Decisione in commento, si reputa utile segnalare le principali modifiche che sono state apportate al testo del Protocollo 1 dell’Accordo:
– all’articolo 1, recante «Definizioni», è stata inserita la lettera (g), che introduce la definizione di «esportatore», quale persona che può compilare un’attestazione di origine conformemente alle prescrizioni legislative e regolamentari dei paesi contraenti.
Sono state introdotte, di conseguenza, le ulteriori nuove definizioni di «persona giuridica» – di cui alla lett.(j) – e di «persona» – di cui alla lett. (m);
– in coerenza con la suddetta definizione di nuova introduzione, il termine «esportatore» usato in precedenza nel testo del Protocollo 1 è stato sostituito con quello di «speditore», ove non più coerente con il significato fornito alla lettera (g) di cui sopra (NOTA 5);
– come già anticipato, è stato sostituito l’art. 17, recante «Condizioni per la compilazione di un’attestazione di origine», il quale prevede ora che l’«esportatore» – come definito ex novo all’art.1, lett. (g) – sia il soggetto autorizzato a rilasciare l’attestazione di origine, così unificando la disciplina applicabile tanto per l’Unione Europea quanto per la Repubblica di Singapore. L’attestazione di origine deve essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla o su altro documento commerciale la dichiarazione, secondo il testo riportato nell’allegato E al medesimo Protocollo 1, in conformità alle disposizioni di diritto interno della parte esportatrice. Nel caso di esportazioni da Singapore (NOTA 6), l’attestazione deve essere compilata nella versione inglese mentre, nel caso delle esportazioni dall’Unione europea, l’attestazione di origine può figurare in una delle versioni linguistiche riportate nel suddetto allegato E. Inoltre, è stato eliminato il previgente paragrafo 5 afferente alla precedente dichiarazione di origine e alla relativa modalità di firma dell’esportatore, in quanto le Parti contraenti hanno ritenuto di derogare a tale obbligo al fine di agevolare gli scambi commerciali e ridurre gli oneri amministrativi connessi;
– coerentemente, in tutto il testo, il riferimento alla «dichiarazione di origine» è stato sostituito con «attestazione di origine» (NOTA 7);
– è stato di conseguenza abrogato l’art. 18, rubricato “Esportatore autorizzato”, così come, dall’art. 26, paragrafi 1 e 2, sono stati espunti i riferimenti alla precedente formulazione del par. 1 dell’art. 17;
– l’Allegato E è stato rielaborato ed adeguato per consentire le opportune indicazioni redazionali relative al «Testo dell’attestazione di origine», sostituendo il termine “dichiarazione” con “attestazione di origine” e prevedendo, nella nota (1), l’indicazione del numero di identificazione dell’esportatore registrato, come attribuito in conformità alle disposizioni unionali e singaporiane;
– al fine di una puntuale designazione delle merci, la lettera (b) dell’art. 1 del Protocollo ha aggiornato le definizioni di “capitoli”, “voci” e “sottovoci” all’ultima versione (1° gennaio 2022) del Sistema Armonizzato;
– nella definizione di “prezzo franco fabbrica” di cui alla lettera (f) dell’art. 1 del Protocollo è stato aggiunto un sottoparagrafo volto a specificare il termine “fabbricante” in caso di subappalto dell’attività di ultima lavorazione o trasformazione;
– emendamenti hanno interessato anche gli allegati B, B bis, D prevedendo modifiche, integrazioni e sostituzioni della descrizione del prodotto di alcune voci SA. Inoltre, sono state introdotte ulteriori voci e sottovoci agli Allegati B e B bis;
– è stato ampliato l’ambito di applicazione dei contingenti annuali di cui all’Allegato B bis per la “carne in scatola, le palline di pesce al curry e le palline di seppia”. Di conseguenza, è in corso di modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1927 della Commissione (NOTA 8).
Le Strutture territoriali dell’Agenzia vorranno assicurare la massima diffusione presso gli operatori economici delle novità sopra descritte, raccomandando il tempestivo e corretto adempimento delle formalità richieste ai fini della registrazione nel sistema REX soprattutto a coloro che risultino già titolari dello status di esportatore autorizzato con riguardo a Singapore. Coerentemente a quanto sopra, le Strutture territoriali vorranno astenersi dall’attribuire nuovi status di esportatore autorizzato nell’ambito dell’Accordo in questione, ovvero estendere la validità di quelli già rilasciati per le operazioni verso Singapore.
—
Note:
(1) Concluso con decisione del Consiglio (UE) 2019/1875, dell’8 novembre 2019, è entrato in vigore il 21 novembre 2019 (GU L294 del 14.11.2019)
(2) L’avviso è consultabile al seguente link:
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/AVVISO_20230102-CODICIORIGINE.pdf/694d9616-61ef-9087-f278-d8929443bee5?t=1672733584816
(3) Per l’Unione europea la dichiarazione di origine poteva essere compilata da un “esportatore autorizzato” mentre per Singapore da un “esportatore registrato”.
(4) Vedasi la “DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLE MISURE TRANSITORIE DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DECISIONE” allegata alla decisione n.2022/01.
(5) Vedasi l’articolo 13, par.3, e l’art. 14, par. 1 lettere a) e b) del Protocollo 1.
(6) Per completezza di informazione, si rappresenta che la descrizione del codice documento U101, relativo alla prova di origine per Singapore, è stata modificata in “Attestazione di origine redatta da un esportatore registrato a Singapore”, al fine di mettere in evidenza che l’esportatore non è registrato nell’UE ma in Singapore. Detta certificazione non deve essere utilizzata con il codice documento C100 (Register Exporter number) che si riferisce invece al sistema unionale REX.
(7) In particolare, oltre al caso sopra menzionato, nell’indice, all’articolo 3, paragrafi 6 e 13, all’articolo 11, paragrafo 5, all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafi 1 e 3, nel titolo della sezione 5, all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, nel titolo dell’articolo 19, all’articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, nel titolo dell’articolo 20, all’articolo 20, all’articolo 21, nel titolo dell’articolo 22, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 23, nel titolo dell’articolo 24, all’articolo 24, paragrafi 1 e 2, all’articolo 25, paragrafi 1 e 2, all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, nel titolo dell’articolo 28, all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 33, paragrafo 3, e all’articolo 35;
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1927 della Commissione del 19 novembre 2019 relativo alle deroghe alle regole sui prodotti originari di cui all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore che si applica entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti da Singapore.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- LEGGE n. 83 del 13 giugno 2023 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto…
- AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 12 giugno 2020 - Accordo internazionale - Decisione (ue) 2020/753 del consiglio del 30 marzo 2020 relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’unione europea e la repubblica socialista del vietnam
- AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 01 luglio 2019 - Firmato un accordo tra l’agenzia delle dogane e dei monopoli e l’amministrazione generale delle dogane della repubblica popolare cinese per la cooperazione tra la direzione regionale delle dogane di…
- Corte di Cassazione sentenza n. 20078 del 22 giugno 2022 - In tema di esportazioni al di fuori del territorio dell'Ue in regime di non imponibilità, è necessario che la destinazione dei beni all'esportazione sia documentata con mezzi di prova certi e…
- CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza n. 29 del 27 febbraio 2024 - Rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la seguente questione pregiudiziale: se…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…