INPS – Circolare 27 luglio 2022, n. 89
Articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator. Indicazioni operative per l’inoltro della richiesta di quantificazione dell’esonero
SOMMARIO: Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto all’articolo 4, comma 2-ter, in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con la presente circolare, a seguito della preventiva individuazione della platea dei beneficiari della misura, effettuata con l’attribuzione dello specifico codice di autorizzazione “2J”, l’Istituto fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, con particolare riferimento alle modalità di quantificazione dell’esonero spettante.
1. Premessa
Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, ha previsto all’articolo 4, comma 2-ter, che: “Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile”.
Il predetto esonero, come indicato al citato comma 2-ter dell’articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022, è quindi riconosciuto, fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022 ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022.
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti, secondo quanto previsto dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro, dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.
Per tale ragione, l’agevolazione in oggetto è connotata da profili di selettività e, in quanto tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. Infatti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2-septies, del decreto-legge n. 4/2022, l’esonero è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020[1],recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
Con la decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022, la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
A seguito della richiamata autorizzazione, l’Istituto, con il messaggio n. 2712/2022, ha fornito le prime indicazioni circa l’avvenuta individuazione della platea dei destinatari.
Con la presente circolare si forniscono le ulteriori indicazioni relativamente alla misura dell’esonero contributivo in esame, con particolare riguardo al procedimento di quantificazione dell’esonero spettante. Si precisa che, con apposito messaggio, saranno successivamente fornite le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio di cui all’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 4/2022 i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori. Pertanto, come anticipato, accedono al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti, secondo quanto previsto dall’articolo 49 della legge n. 88/1989, in materia di classificazione dei datori di lavoro, dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.
Come rappresentato nel citato messaggio n. 2712/2022, ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in trattazione, ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della previsione normativa in oggetto è stato attribuito – da parte dell’Istituto ed entro la scadenza prevista del 30 giugno 2022 – il codice di autorizzazione (CA) “2J”, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
La misura di esonero può, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) “2J”.
3. Natura dell’esonero contributivo e condizioni di spettanza
L’agevolazione in trattazione consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, ivi inclusi i rapporti di apprendistato, da parte del datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.
L’esonero della contribuzione datoriale riguarda il periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022. Pertanto, l’entità della misura di esonero è limitata al carico contributivo datoriale sgravabile riferito alle suddette mensilità di competenza.
La misura in esame, non sostanziandosi in un incentivo all’assunzione, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle seguenti condizioni:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La legittima fruizione del beneficio è altresì subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, e successive modificazioni (cfr. il successivo paragrafo 6).
4. Assetto, misura dell’esonero e risorse stanziate
L’esonero di cui all’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 4/2022, si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro, operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato in corso o instaurati nel periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, ivi compresi i rapporti di apprendistato.
Ai fini della corretta fruizione dell’esonero, è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto dell’esonero in esame le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 4/2022;
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015;
– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018, alla quale si rinvia anche per gli ulteriori aspetti riguardanti le contribuzioni oggetto di sgravio non espressamente riportati nella presente circolare.
Da ultimo, si precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate dall’articolo 4, comma 2-quater, del decreto-legge n. 4/2022, le quali ammontano a 56,25 milioni di euro per l’anno 2022.
5. Modulo di istanza on-line “AT_2TER”
Al fine della quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante, i datori di lavoro interessati alla fruizione della misura dovranno inoltrare la richiesta di quantificazione dell’agevolazione spettante utilizzando il modulo di istanza on-line “AT_2TER”, reso disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito www.inps.it.
Le domande potranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare ed entro il 9 settembre 2022 dai soli datori di lavoro ai quali sia stato attribuito il CA “2J”entro il 30 giugno 2022.
Pertanto, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “AT_2TER”, la domanda volta alla quantificazione dell’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
– il codice fiscale del datore di lavoro che intende fruire dell’esonero;
– la relativa matricola aziendale;
– le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande);
– l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato, anche in via prospettica, sulla base della contribuzione non versata nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022;
– la forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022.
Inoltre, il soggetto interessato dovrà dichiarare se il contratto collettivo applicato preveda o meno l’erogazione di una mensilità aggiuntiva (quattordicesima) nel periodo aprile 2022/agosto 2022.
L’Istituto, una volta ricevute le richieste di quantificazione dell’ammontare dell’esonero, svolgerà, mediante i propri sistemi informativi centrali, le seguenti attività:
– verificherà che per la matricola indicata il relativo codice ATECO, riferito all’inquadramento previdenziale di cui all’articolo 49 della legge n. 88/1989, rientri tra quelli oggetto di esonero e che alla medesima matricola sia stato preventivamente attribuito il CA “2J”;
– verificherà, sulla base degli elementi indicati nel modulo di domanda e le informazioni presenti nei propri archivi, la coerenza dell’importo richiesto;
– in caso di coerenza dell’importo richiesto, autorizzerà provvisoriamente la fruizione dell’esonero per l’ammontare indicato nella domanda (istanza “accolta provvisoria”);
– diversamente, nelle ipotesi in cui l’importo richiesto nell’istanza risulti superiore rispetto all’importo dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, verrà autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale provvisoria”).
Con specifico riferimento all’elaborazione delle istanze, si precisa che le domande legittimamente inoltrate dai datori di lavoro in possesso del CA “2J”alla data del 30 giugno 2022 e dell’ATECO appartenente alla divisione 79 rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva. Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammontare provvisorio dell’esonero che potrà essere fruito (istanza “accolta provvisoria” o “accolta parziale provvisoria”).
Per il datore di lavoro che ritenesse il calcolo dell’ammontare dell’esonero effettuato dai sistemi informatici dell’Istituto non coerente, rimarrà ferma la facoltà di proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, una richiesta di riesame dell’importo effettivamente spettante alla Struttura territoriale competente.
La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “AT_2TER” in trattazione che si trovi nello stato di “accolta parziale provvisoria”.
La Struttura territoriale, una volta ricevuta la richiesta di riesame, dovrà verificare l’ammontare dell’esonero spettante, appurando l’entità della contribuzione datoriale sgravabile per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022 e potrà rideterminare l’importo spettante nei limiti massimi di quanto richiesto nell’istanza.
Il mancato riscontro da parte della Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla richiesta di riesame equivarrà a rigetto della stessa, con conseguente diritto alla fruizione dell’esonero nei limiti precedentemente individuati.
All’esito delle operazioni di riesame, l’Istituto provvederà, infine, a ricalcolare l’ammontare dell’esonero spettante per tutte le domande provvisoriamente accolte.
Poiché, infatti, l’esonero è riconosciuto nel limite delle minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l’anno 2022, il numero di mesi di concessione (fino a un massimo di cinque) del beneficio per ogni datore di lavoro – per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022 – e il relativo importo saranno individuati sulla base della totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato domanda e con riferimento al predetto limite di spesa.
Solo a seguito della suddetta rielaborazione gli importi spettanti potranno considerarsi definitivamente quantificati.
Successivamente alla determinazione definitiva degli importi, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile.
In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta, da ultimo, che l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Si rappresenta altresì che l’Istituto verificherà la presenza nel c.d. elenco Deggendorf, di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), del nominativo del datore di lavoro richiedente l’agevolazione e, qualora il soggetto interessato dovesse essere presente nel suddetto elenco, non autorizzerà la fruizione della misura.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’esonero, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva misura spettante e la sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione.
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Il beneficio contributivo previsto all’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 4/2022, in quanto relativo ai soli datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, si configura quale misura selettiva per la quale, come tale, è stata necessaria una preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2-septies, del decreto-legge n. 4/2022, il beneficio in argomento è, infatti, concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
Al riguardo, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 26 maggio 2022, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con la decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022.
Si ricorda che, in base alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea richiamata, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
– siano di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
– siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese[2] che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
– siano concessi entro il 30 giugno 2022[3].
Inoltre, si precisa che per l’aiuto di cui all’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 4/2022, riconosciuto in conformità a quanto disposto dal Temporary Framework, trova applicazione la previsione normativa di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), “accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione”.
7. Coordinamento con altri incentivi
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2-quater, del decreto-legge n. 4/2022, il beneficio in argomento “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.
Pertanto, considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta, sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni applicate per i singoli lavoratori di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, disciplinato dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).
Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità dell’esonero in oggetto con altri regimi agevolati, ivi compresi i benefici contributivi che si sostanzino in incentivi all’assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con l’agevolazione in trattazione, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.
Al riguardo, si precisa che, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo. Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, l’esonero in oggetto troverà applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa. Analogamente, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell’agevolazione per l’assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, prevista dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, l’esonero contributivo in oggetto troverà applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.
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Note:
[1] La comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 alla quale si fa riferimento è quella nella versione consolidata a seguito delle modifiche intervenute con le comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 8442 del 18 novembre 2021.
[2] Per la nozione di microimpresa o piccola impresa si rinvia a quanto previsto dall’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.
[3] Il termine del 31 dicembre 2020 presente nel testo originario del Temporary Framework è stato oggetto di proroga al 30 giugno 2021 dalla comunicazione C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020, ulteriormente differito al 31 dicembre 2021 dalla comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, con la quale è stato anche aumentato il massimale concedibile e, da ultimo, differito al 30 giugno 2022, con la comunicazione C(2021) final 8442 del 18 novembre 2021, che ha aumentato ulteriormente il massimale concedibile.