INPGI – Circolare 16 marzo 2021, n. 5
Decontribuzione sud – Articolo 1, comma 161 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)
Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, il legislatore ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trovi applicazione fino al 31 dicembre 2029.
L’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), prevede, tuttavia, una diversa modulazione dell’entità dell’esonero, che fino al 31 dicembre 2025 è previsto nella misura del 30% della contribuzione, ridotto al 20% per gli anni 2026 e 2027 ed al 10% per gli ultimi due anni (2028 e 2029).
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociale, appositamente interessato dall’INPGI, con nota n. 2355 del 4 marzo 2021, ha confermato che la misura agevolativa è applicabile anche ai giornalisti assicurati presso questo Istituto.
Al riguardo, si ricorda che la decontribuzione in oggetto trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il beneficio, che rientra nel regime degli aiuti di Stato, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021. Attualmente, l’esonero è stato autorizzato fino al 31 dicembre 2021.
Va evidenziato che la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 162), nell’estendere il beneficio di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha rivisto il perimetro di applicazione, precisando che l’agevolazione non trova applicazione:
a) agli enti pubblici economici;
b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici.
Per effetto delle Decisioni della Unione europea – C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 e Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020 – sono escluse dal beneficio anche le aziende operanti nel settore finanziario (Financial and insurance activities).
Di conseguenza, per le predette categorie, anche se trattasi di datori di lavoro privati o equiparati a soggetti privati, non può trovare applicazione il beneficio in oggetto.
Fermo restando tutto quanto sopra indicato, ai fini della gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetto esonero contributivo, si richiamano integralmente le indicazioni fornite con la Circolare INPGI n. 10 del 30 ottobre 2020.
La presente Circolare (e la già richiamata Circolare n. 10 del 2020) disciplina – per i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato presso l’INPGI – la concessione dell’esonero in questione limitatamente al periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Per i periodi successivi, fino al 31 dicembre 2029, saranno fornite indicazioni all’esito del procedimento di autorizzazione dell’Unione europea.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 26 gennaio 2022, n. 403 - Proroga delle misure di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15 (esonero per l’occupazione giovanile), da 16 a 19 (esonero per l’occupazione femminile) e da 161 a 168 (c.d. Decontribuzione sud), della legge 30 dicembre…
- Decontribuzione Sud. Applicazione della misura a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree…
- Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud - Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) - Circolare INPS del 22 febbraio 2021, n. 33
- Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud - Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) - INPS - Messaggio 25 febbraio 2021, n. 831
- Proroga fino al 31 dicembre 2023 della misura di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Decontribuzione Sud) - Aumento dei massimali di aiuto concedibili - INPS – Messaggio n. 4593 del 21 dicembre 2022
- INPGI - Circolare 30 ottobre 2020, n. 10 - Articolo 27 del decreto-legge 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n. 126, e recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia". Agevolazione contributiva per…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…